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Selezione delle decisioni di maggior rilievo del Garante per la Privacy: nella sezione cerca del sito se ne possono trovare molte altre opportunamente selezionate ed archiviate. 02/03/2008 - Garante Privacy: pubblicità dei dati di debitori nelle esecuzioni immobiliari Il Garante privacy ha affrontato il tema del trattamento dei dati personali nell'ambito di procedure esecutive per l'espropriazione immobiliare, partendo dall'esame dell'articolo 490 Codice di Procedura Civile che ha assicurato una più ampia pubblicità alle vendite giudiziarie prevedendo l'inserimento in appositi siti web, oltre che dell'avviso di vendita, anche di copia dell'ordinanza del giudice che dispone sulla vendita e della relazione di stima. Il Garante ha stigmatizzato come contraria alla disciplina privacy e codicistica la pubblicazione on line delle generalità del debitore, rilevando che "la prevista consultabilità on-line di atti del procedimento esecutivo senza l'omissione delle generalità del debitore vanifica la tutela chiaramente garantita in altra parte della stessa disposizione, nella parte in cui (art. 490, terzo comma, Codice di Procedura Civile), anche in relazione ad altre forme di pubblicità meno invasive, è precisamente disposto che nell'avviso in questione "è omessa l'indicazione del debitore"". Secondo il Garante, "al fine di mantenere effettiva la tutela dei soggetti sottoposti a esecuzione forzata, come garantita dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dallo stesso articolo 490, occorre che gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-bis Codice di Procedura Civile omettano l'indicazione del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelarne l'identità, oltre che nell'avviso di vendita, anche nelle copie dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima". Non solo: "occorre che nelle copie pubblicate di tali atti non siano riportati i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva ove ciò non sia previsto da una specifica norma di legge, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo. Ciò, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento dei dati posto dall'art. 11, comma 1, lett. d) del Codice, disposizione che trova applicazione anche in relazione ai trattamenti effettuati "per ragioni di giustizia" (art. 47 del Codice). Resta fermo che le generalità del debitore e ogni altra ulteriore informazione potranno essere richieste e ottenute presso la cancelleria del tribunale da chiunque vi abbia interesse (articolo 570 Codice di Procedura Civile)". (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 7 febbraio 2008: Pubblicità dei dati di debitori nelle esecuzioni immobiliari). |
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Bozza di Codice deontologico investigatori.pdf

