| Informatori Commerciali |
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![]() Raccolta di giurisprudenza in materia di informazioni commerciali e banche dati. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. In presenza di una oggettiva "rarità" dell'acquisizione di una prova piena (c.d. smoking gun) e della conseguente vanificazione pratica delle finalità perseguite dalla normativa antitrust che scaturirebbe da un atteggiamento troppo rigoroso, si rivela nondimeno sufficiente, e necessaria, l'emersione di elementi indizianti, purché assistiti dalle note coordinate di "gravità", "precisione" e "concordanza". In assenza di siffatti elementi indiziari di riscontro, la costruzione logica di carattere induttivo si riduce a pregnanza meramente "sintomatica" di una condotta illecita sul versante soggettivo, a condizione che non sia configurabile una spiegazione alternativa capace di inquadrare i comportamenti oggetto di indagine alla stregua di razionali ed autonome scelte imprenditoriali, fisiologicamente condizionate dalla previsione dell'altrui possibile risposta ad un'iniziativa differenziatrice. La conclusione alla quale il percorso argomentativo come sopra delineato conduce è, quindi, rappresentata dal precipitato logico-assertivo per cui, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, la dimostrazione di una pratica illecita si concreta nella prova logica, il cui onere incombe sull'Autorità, rappresentata dall'impossibilità di dare una diversa spiegazione capace di collegare la situazione di mercato alle normali scelte imprenditoriali. T.A.R. Roma Lazio sez. I 06 aprile 2009 n. 3683 Allorché la società distributrice tramite canali selettivi dei propri prodotti abbia utilizzato i dati personali del proprio partner commerciale per tracciare i prodotti ed individuare le violazioni delle pattuizioni intercorse da parte di costui è configurabile la violazione della normativa di cui al d.lg. n. 196 del 2003 in difetto del regolare consenso prestato dall'interessato. È pur vero che il consenso non è necessario quando si ricade in una delle ipotesi previste dall'art. 24 del d.lg. sulla privacy ("per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitario o "per far valere o difendere un diritto in giudizio" o "per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato"). Tuttavia occorre pur sempre che siano rispettati altri preliminari obblighi previsti dalla legge e cioè l'obbligo di informativa di cui all'art. 13 lett. a), che configurano norme generali, valevoli per ogni tipo di trattamento e preliminari alla questione relativa alla necessità o meno del consenso in quanto dettate anche per consentire all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7. Tribunale Torino sez. IX 21 ottobre 2009
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