| Separazioni e divorzi |
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Raccolta di giurisprudenza in materia di separazioni e divorzi. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per chiarimenti legali tramite il nostro Studio convenzionato clicca qui. SEPARAZIONE DEI CONIUGI Addebito (già "colpa") condizioni In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma impone llaccertamento circa llefficacia causale di tale violazione nella determinazione della crisi coniugale. Tribunale Salerno Sez. I 29/04/2008 In tema di
separazione giudiziale dei coniugi, disposto
l'affidamento esclusivo dei figli minori ad un genitore, il giudice può
escludere l'altro genitore, in tutto o in parte, dall'esercizio della
potestà, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse, ciò
a tutela dell'interesse dei minori stessi, e fermo che il genitore non
affidatario ha il diritto-dovere di vigilare sulla condotta
dell'affidatario e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio
per la prole. Tribunale
Bologna
17 aprile 2008
Separazione dei coniugi - Consensuale - Convenzioni di natura economica stipulate tra i coniugi prima della pronuncia di separazione - Non omologazione dell'accordo - Pronuncia di separazione giudiziale con addebito - Validità delle convenzioni antecedenti - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie Cassazione civile sez. I 09 aprile 2008 n. 9174 La morte
di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione
personale comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno
della materia del contendere, travolgendo tutte le pronunce, emesse nel
corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato, comprese
quelle relative alle istanze accessorie, comunque connesse alla
separazione. (La Corte, nella specie, ha ritenuto non ostativa
all'applicazione del principio di cui alla massima, l'istanza del
coniuge volta al conseguimento della pensione di reversibilità di
quello defunto).
Cassazione civile , sez. I, 29 febbraio 2008 , n. 5441 La possibilità di ottenere ex art. 710, c.p.c., la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di separazione giudiziale (ovvero, il che è lo stesso, con il decreto di omologazione) è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell’art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall’art. 9 l. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 710, c.p.c., natura di "revisio prioris istantiae", e, quindi, di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di "novum iudicium", perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio. Tribunale Bari, sez. I, 26 febbraio 2008 Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisce a carico del genitore non affidatario il contributo per le spese mediche e scolastiche del figlio minore non costituisce titolo esecutivo; pertanto, nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, si richiede un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna. Cassazione civile , sez. I, 28 gennaio 2008 , n. 1758
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