| Lavoratori assenteisti |
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Raccolta di giurisprudenza in merito a vertenze concernenti il lavoratore assenteista. Assenteismo: impiegati dello Stato, Responsabilita' amministrativa danno erariale La lesione dell'immagine configura un danno non patrimoniale extracontrattuale (da fatto illecito), la cui previsione normativa va individuata nell'art. 2059 c.c. anziché nell'art. 2043; interpretazione che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale oltre i limiti derivanti dalla riserva di legge posta dall'art. 2059 c.c. e non presuppone necessariamente la qualificazione del fatto illecito come reato ex art. 185 c.p.; la sua ipotizzabilità è confermata dalla l. 4 marzo 2009 n. 15 (c.d. legge Brunetta), che all'art. 7, comma 2 lett. e) ha previsto, con l'intento di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo dei dipendenti pubblici, oltre l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, il danno all'immagine (quindi non patrimoniale) subito dall'amministrazione. C. Conti reg. Veneto sez. giurisd. 06 giugno 2009 n. 436 Sono legittime le attività di osservazione, controllo e pedinamento svolte dalla polizia giudiziaria e finalizzate ad accertare la sussistenza di un fatto illecito quale l' assenteismo del dipendente di una p.a. Cassazione penale sez. I 30 ottobre 2008 n. 44912 IMPIEGATI DELLO STATO Responsabilita' amministrativa danno erariale. Nella ipotesi di danno erariale da assenteismo , se anche i certificati medici prodotti alla amministrazione di appartenenza attestino la sussistenza di patologie dichiarate dalla parte interessata, l'evidenza del lavoro svolto "aliunde" ed accertato in sopralluoghi di polizia giudiziaria è prova diretta ed immediata della responsabilità amministrativa, non potendosi presumere lo stato di inabilità ad eseguire la prestazione di lavoro presso la p.a. C.Conti reg. Friuli Venezia Giulia sez. giurisd. 21 luglio 2008 n. 346 In tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 496, conv. con modificazioni dalla l. n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia e può anche costituire giusta causa di licenziamento. |
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