| Novità investigative |
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Raccolta, in formato pdf, delle più importanti modifiche legislative in materia di vigilanza ed investigazioni private. Per richieste di approfondimento clicca qui. Sicurezza pubblica - Guardie particolari e istituti di investigazione privata - Diniego di approvazione della nomina a guardia particolare giurata - Di un soggetto destinatario di una denuncia - Senza alcun esito in sede penale - Disposto in ragione dell'asserito venir meno del requisito della buona condotta - Illegittimità - Ragioni. Il requisito della buona condotta non può essere escluso per la presenza di una mera denuncia sporta nei confronti del richiedente e, per tale motivo, è illegittimo il diniego, opposto dall'Amministrazione, all'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di un soggetto che ha ricevuto una mera denuncia all'autorità giudiziaria, ancora senza alcun esito in sede penale. In ogni caso, l'Amministrazione in presenza di una denunzia non può limitarsi a richiamare la stessa per inferire la mancanza del suindicato requisito, dovendosi invece procedere con un apprezzamento autonomo volto a verificare se sussistano elementi tali che, posti a corredo della denuncia, possano fare ritenere probabile la fondatezza, e se i fatti in essa riportati siano effettivamente idonei ad influire sul giudizio di accertamento del requisito della buona condotta. L'Amministrazione, nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale, deve quindi indicare, dopo specifica e rigorosa istruttoria, le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che l'interessato non sia più in possesso dei necessari requisiti sotto il profilo dell'incidenza di quei fatti sul corretto svolgimento delle particolari funzioni di guardia giurata (nulla di tutto ciè è rilevabile nel decreto prefettizio contestato che fa esclusivamente riferimento al fatto storico della denuncia per furto aggravato). T.A.R. MILANO Lombardia Sez III 01.02.10 n. 207 |
Investigazioni e vigilanza 




