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Raccolta di giurisprudenza in materia di responsabilità professionale degli avvocati. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti.

LAVORO AUTONOMO Professioni intellettuali responsabilita '. Obbligazione di risultato o di mezzi nella soluzione di problemi dispeciale difficoltàLavoro autonomo - Professioni intellettuali - Responsabilità - Responsabilità civile del professionista - Onere della prova del danno a carico del cliente - Contenuto - Avvocato - Mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di provvedimento sfavorevole - Perdita della facoltà di proporre impugnazione - Responsabilità - Condizioni - Prova della concreta probabilità di accoglimento dell'impugnazione - Necessità.

In tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista; pertanto - poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell' avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.

Cassazione civile  sez. II  27 maggio 2009  n. 12354


AVVOCATO Responsabilita' civile-Contratto di assicurazione

In tema di responsabilità professionale, sussiste l'obbligo di manleva in capo alla compagnia assicuratrice, anche se esiste una dichiarazione confessoria in cui il legale ammette il suo errore nei confronti del cliente. L'assicurazione, infatti, non è litisconsorte nell'azione promossa dal cliente contro il proprio avvocato, ma parte di un diverso rapporto di garanzia assicurativa, nascente dal contratto di assicurazione. Pertanto nei rapporti tra assicuratore e assicurato valgono le regole convenzionali del contratto, che prevedono la denuncia del sinistro e, in base all'art. 1917 c.c., la garanzia del rischio da responsabilità professionale.
Posto che la scelta del mezzo tecnico di impugnazione compete al difensore, il quale è tenuto a sapere – secondo minimi criteri di preparazione e diligenza professionale (la diligenza esigibile dall’avvocato non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurata alla natura dell’attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media)- che contro la sentenza di primo grado di condanna alla sola pena pecuniaria è ammissibile unicamente il ricorso per cassazione, costituisce colpa grave dell’avvocato non abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori l’ignoranza del corretto mezzo tecnico di impugnazione e la proposizione di ricorso per cassazione contro sentenza pretorile di condanna alla sola pena pecuniaria, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso da parte della S.C. perché proposto da legale non iscritto all’apposito albo e perdita in capo al cliente-imputato dell’opportunità - concretizzabile, secondo i il criterio probabilistico enucleato dalla giurisprudenza - di ottenere nel caso di specie la declaratoria di prescrizione del reato quale esito favorevole del gravame che il difensore era stato incaricato di proporre.
Tribunale Firenze, 29 agosto 2008 , n. 3137

Non c’è negligenza, ma dolo, nel comportamento dell’avvocato che informa il proprio cliente sull’andamento di una causa inesistente, facendo così maturare la prescrizione del diritto di quest’ultimo, atteso che, ai fini della configurabilità del dolo nell’illecito contrattuale, è sufficiente la consapevolezza di dovere una determinata prestazione ed omettere di darvi esecuzione, accettando il rischio di impedire il soddisfacimento della pretesa creditoria, senza che occorra l’ulteriore requisito della consapevolezza e volontà di arrecare il danno. Ne consegue che, il legale non potrà avvalersi della copertura assicurativa da responsabilità professionale per i danni che dovrà risarcire al suo assistito, qualora la polizza escluda, per legge, i danni derivanti da fatti dolosi (nella fattispecie, la Corte ha respinto il ricorso di un avvocato condannato, in sede di merito, al pagamento dei danni in favore di suoi clienti, per condotta omissiva tenuta nella qualità di professionista incaricato di promuovere un’azione di risarcimento conseguente al decesso di una loro congiunta per incidente stradale; il legale aveva omesso di svolgere l’attività necessaria ad impedire il maturarsi della prescrizione del loro diritto al risarcimento, facendo così perdere definitivamente ai suoi assistiti il risarcimento dovuto).

Cassazione Civile, sez III, 24 Aprile 2008, n. 10659

L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, al sensi degli art. 2236 e 1176, c.c., in caso di incuria od ignoranza di disposizioni di legge, ed, in genere, nei casi in cui per negligenza od imperizia, comprometta il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che egli abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata. Inoltre la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone sempre la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento.
Tribunale Bari, sez. III, 17 aprile 2008 , n. 978

Va confermata la condanna al risarcimento per responsabilità professionali dell’avvocato che non riassunse il giudizio, finendo così per danneggiare il cliente; la responsabilità contrattuale del professionista, dovuta alla sua condotta omissiva, non può essere esclusa sul rilievo che il cliente non si sia poi attivato per intraprendere una nuova azione giudiziaria oppure per riassumere tardivamente il processo interrotto. Ogni forma di colpevole corresponsabilità del cliente è da escludersi, perché evocarla con riferimento a una presunta “inerzia” di quest’ultimo significa andare oltre il dovere di correttezza che pure incombe sul creditore ex art. 1227 c.c.
Cassazione civile , sez. III, 15 aprile 2008 , n. 9868



 

 
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