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Raccolta di giurisprudenza concernete i dottori commercialisti. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti.


Professionisti - Ordini professionali - Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili - Schema di regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile - Forma di censura « non sanzione » irrogabile al di fuori di un vero procedimento disciplinare - Illegittimità.
All'interno dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante « Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lg. 28 giugno 2005 n. 139 », è necessario eliminare o ricondurre entro lo schema della procedura sanzionatoria la previsione, del tutto atipica e discrezionale, di una forma di censura « non sanzione » irrogabile al di fuori di un vero procedimento disciplinare, trattandosi della intestazione al Consiglio dell'Ordine di un potere discrezionale eccessivamente ampio e non coerente con i principi della responsabilità disciplinare.
Consiglio St. Atti norm.  19 febbraio 2009  n. 409


Qualora il curatore fallimentare, che abbia qualifica di dottore commercialista, sia dichiarato responsabile, ai sensi del combinato disposto degli art. 38, comma 1, legge fall. ed art. 2043 c.c., del danno ingiustamente cagionato alla procedura concorsuale nell'espletamento della sua attività di ausiliario di giustizia, l'assicuratore della responsabilità civile per la sua attività professionale deve tenerlo indenne (salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto), atteso che quella di curatore fallimentare rientra tra le possibili attività professionali specificamente previste per i commercialisti dalla legge, in quanto il professionista intellettuale non esaurisce necessariamente la propria attività professionale nell'ambito tratteggiato dalle disposizioni codicistiche (art. 2227 - 2230 c.c.) relative al contratto di prestazione d'opera intellettuale, ma continua a restare un professionista privato anche quando, nell'ambito di tale attività, espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, notaio delegato allo scioglimento delle divisioni, consulente tecnico d'ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri.
Cassazione civile  sez. III:  30 gennaio 2009 n. 2460





 

 
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