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Separazioni e divorzi PDF Stampa E-mail


Raccolta di giurisprudenza in materia di separazioni e divorzi. Per gli utenti registrati: consultare l'archivio per ulteriori ricerche ed approfondimenti. Per chiarimenti legali tramite il nostro Studio convenzionato clicca qui.


SEPARAZIONE DEI CONIUGI Addebito (già "colpa") condizioni
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma impone llaccertamento circa llefficacia causale di tale violazione nella determinazione della crisi coniugale.
Tribunale Salerno Sez. I 29/04/2008


In tema di separazione giudiziale dei coniugi, disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori ad un genitore, il giudice può escludere l'altro genitore, in tutto o in parte, dall'esercizio della potestà, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse, ciò a tutela dell'interesse dei minori stessi, e fermo che il genitore non affidatario ha il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'affidatario e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per la prole.
Tribunale  Bologna  17 aprile 2008

Separazione dei coniugi - Consensuale - Convenzioni di natura economica stipulate tra i coniugi prima della pronuncia di separazione - Non omologazione dell'accordo - Pronuncia di separazione giudiziale con addebito - Validità delle convenzioni antecedenti - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie
In tema di separazione consensuale, il regolamento concordato fra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione, al quale compete l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia; ne consegue che, potendo le predette pattuizioni divenire parte costitutiva della separazione solo se questa è omologata, secondo la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 c.p.c. in relazione all'art. 158, comma 1, c.c., in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un accordo, avente ad oggetto la rinuncia alla comproprietà immobiliare da parte di un coniuge a favore dell'altro, ritenuto parte di un progetto di separazione consensuale non andato a buon fine, essendo intervenuta tra i coniugi separazione giudiziale con addebito).

Cassazione civile  sez. I 09 aprile 2008 n. 9174
 

La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le pronunce, emesse nel corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato, comprese quelle relative alle istanze accessorie, comunque connesse alla separazione. (La Corte, nella specie, ha ritenuto non ostativa all'applicazione del principio di cui alla massima, l'istanza del coniuge volta al conseguimento della pensione di reversibilità di quello defunto).

Cassazione civile , sez. I, 29 febbraio 2008 , n. 5441

La possibilità di ottenere ex art. 710, c.p.c., la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di separazione giudiziale (ovvero, il che è lo stesso, con il decreto di omologazione) è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell’art. 156, ultimo comma, c.c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall’art. 9 l. n. 898 del 1970 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 710, c.p.c., natura di "revisio prioris istantiae", e, quindi, di rivisitazione ("melius re perpensa") delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di "novum iudicium", perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio.
Tribunale Bari, sez. I, 26 febbraio 2008

Il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisce a carico del genitore non affidatario il contributo per le spese mediche e scolastiche del figlio minore non costituisce titolo esecutivo; pertanto, nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, si richiede un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna.

Cassazione civile , sez. I, 28 gennaio 2008 , n. 1758



 

 
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