Tribunale Pisa 04 marzo 2011 n. 258
Tribunale Pisa: 04 marzo 2011 n. 258
Costituisce condotta truffaldina utilizzare i permessi retribuiti, chiesti ed ottenuti ai sensi all'art. 33 l. n. 104 del 1992, non per assistere il familiare disabile (unica ragione questa per cui l'ente pubblico concede il beneficio in esame), ma per attività personali proprie del lavoratore che ne usufruisce. (Nel caso di specie l'imputata ha utilizzato i giorni di permesso retribuito - ottenuti per l'assistenza ad uno stretto parente disabile - per effettuare un viaggio di piacere. Il giudice di merito, in motivazione, ha contraddetto la tesi difensiva secondo cui i permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 citato possono essere utilizzati dal lavoratore anche per il recupero delle energie psicofisiche spese per il costante lavoro di cura ed assistenza al disabile).




