Controllo del dipendente fuori sede

CONTROLLO DEL DIPENDENTE FUORI SEDE: LECITO UTILIZZO INVESTIGATORI PRIVATI

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Ammissibile a mezzo di agenzie investigative il controllo del dipendente, anche se l’attività lavorativa viene svolta fuori sede

A ribadire l’ammissibilità del controllo a distanza dei lavoratori dipendenti, anche fuori sede, è la decisione della Corte D’Appello di Milano, n. 755 del 04.08.2015, in parziale riforma della sentenza n. 1221 del 23 aprile 2015 del Tribunale di Milano. Il controllo del dipendente è quindi lecito.

Un dipendente, già licenziato per giusta causa dopo esser stato raggiunto da contestazione disciplinare, faceva opposizione all’ordinanza di rigetto del ricorso precedentemente proposto per vedere riconosciuta l’illegittimità del licenziamento. Il Tribunale di Milano accoglieva l’istanza del lavoratore subordinato, rilevando un eccesso di mezzi rispetto allo scopo che più importava e sostenendo che, pur non essendo impedito alcun controllo circa la corretta esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente che svolga all’esterno dell’azienda la propria attività, il datore di lavoro deve comunque rivolgersi ad agenzie investigative solo a fronte di un “incipit” giustificativo, con modalità di controllo il meno invasive possibile e solo ed esclusivamente quando non sono consentiti altri strumenti di controllo.

Nel caso di ispecie, il Giudice ritiene dunque illegittimo il controllo del dipendente da parte del datore, tramite un’agenzia investigativa, rilevando violazione dell’Art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, nonchè della privacy del dipendente. Con la sentenza del 23.04.15, il Tribunale di Milano annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro al reintegro e ad un risarcimento del danno. Il datore di lavoro propone reclamo ex Lege 92/12.

La Corte di appello di Milano con sentenza del 4.8.2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava risolto il rapporto in data 29 aprile 2014 e condannava la società a corrispondere al Gu. un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.

Chiaramente le prove ottenute dovranno poi essere vagliate da un esperto Studio Legale.

La Corte D’Appello di Milano, in ambito di controllo del dipendente, riforma la decisione del Giudice non ravvisando alcuna sproporzione tra l’attività investigativa commissionata dal datore di lavoro ed i fatti accertati grazie all’indagine aziendale esperita dagli investigatori privati, ritenendo pertanto legittimo il controllo del dipendente. Tra l’altro, lavorando il dipendente quasi esclusivamente fuori sede, l’unico mezzo per accertare la correttezza dell’attività svolta e sincerarsi che non venissero commessi illeciti, era il ricorso ad una agenzia investigativa in possesso di regolare licenza. Sempre la Corte d’Appello del Tribunale di Milano censura l’ordine di reintegro che, secondo il nuovo testo dell’Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, è ammesso solo quando il Giudice accerti l’insussistenza dei fatti oggetto di contestazione disciplinare. Nel caso di ispecie, infatti, gli accertati comportamenti illeciti consentivano al dipendente il mero riconoscimento dell’indennità prevista dall’Art. 1, comma 42, Legge 92 del 2012, nella misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

Il dipendente licenziato proponeva ricorso alla Corte di Cassazione che confermava quanto statuito dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 17723 depositata il 18 luglio 2017, n. 17723.
Per leggere la sentenza clicca: Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 18-01-2017) 18-07-2017, n. 17723

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