La banca cui viene chiesto di produrre la documentazione relativa ad operazioni bancarie ha la facoltà e non l’obbligo di estrarre copia dei documenti contenenti i dati personali, oscurando le informazioni di terzi.
A sostenerlo è anche la Cassazione Civile, sezione I, con la sentenza 18928 del 05/11/2015, in risposta alla domanda di una curatela fallimentare ad un istituto di credito di ottenere la copia della documentazione di alcune operazioni bancarie.
La Massima: Cassazione civile sez. I 05 novembre 2012 n. 18928
L’istituto di credito richiesto di comunicare la documentazione di operazioni bancarie ha la facoltà e non l’obbligo di estrarre copia dei documenti dove sono contenuti i dati personali, oscurando le informazioni relative a terzi.
Leggi la sentenza per esteso: Cassazione civile sez. I, 05 novembre 2012, n. 18928
Importante sentenza da cui si desume il mancato obbligo alla presentazione dei propri dati essendo tale richiesta una facoltà e non un obbligo.
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