FALSA IDENTITA’ DEL CORRENTISTA: BANCA RESPONSABILE DEGLI ASSEGNI SCOPERTI
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Falsa identità del correntista: nel caso in cui un correntista emetta assegni scoperti dopo aver aperto il conto corrente sotto falsa identità, se al momento dell’accensione del conto, la Banca non ha fatto debite verifiche, può dover rispondere al creditore tanto della truffa quanto dell’assegno a vuoto emesso dal truffatore. Falsa identità del correntista, cerchiamo di comprendere quali sono le conseguenze.
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FALSA IDENTITA’ DEL CORRENTISTA: GLI OBBLIGHI DELLA BANCA
Prima di aprire un conto corrente, infatti, la Banca deve verificare che i documenti forniti dal richiedente il conto non siano documenti falsi, documenti falsificati o documenti artefatti. Europol ha specifici servizi dedicati.
Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations
Nel caso in cui il correntista abbia fornito documenti d’identità falsi o documenti di identità falsificati ed eventualmente altra falsa documentazione, la Banca risponde della truffa e dell’assegno emesso a vuoto dal truffatore, se non ha svolto debite verifiche preliminari, al momento dell’accensione del conto corrente.
Falsa identità del correntista: nel caso in cui la Banca per negligenza non abbia verificato l’autenticità dei documenti presentanti dal correntista, il creditore, che ha ricevuto dal truffatore l’assegno scoperto, può chiedere il risarcimento anche alla Banca e a stabilirlo è la Cassazione sez. III Civile, con la sentenza n. 11123 del 3 marzo – 28 maggio 2015, il cui testo integrale è sotto riportato. Nel caso di ispecie, le risultanze processuali hanno evidenziato come il funzionario di Banca avesse compiuto tutte le verifiche preliminari e che, al momento dell’apertura del conto, la documentazione prodotta dal cliente non risultasse falsa o artefatta, escludendo la condotta negligente della Banca. Solo debite verifiche da parte del dipendente della Banca, infatti, evitano il riconoscimento di responsabilità all’Istituto di Credito che ha rilasciato il carnet di assegni.
FALSA IDENTITA’ DEL CORRENTISTA: LE INDAGINI DI EUROPOL INVESTIGAZIONI
L’Agenzia Investigativa EUROPOL, da oltre vent’anni al servizio anche delle principali Banche e dei principali Istituti di Credito, fornisce un puntuale e preciso servizio di verifica documenti volto a prevenire eventuali frodi e truffe. Tali indagini possono anche essere estese ai casi di furto di identità apertura conto corrente.
La verifica dei redditi, la verifica dei documenti e la verifica delle buste paga sono delle vere e proprie indagini esperite da EUROPOL investigazioni solo ed esclusivamente su specifico mandato d’incarico da parte delle Banche, Finanziarie ed Istituti di Credito intenzionati a limitare il più possibile le frodi e le truffe, ma anche ad escludere qualsivoglia responsabilità extracontrattuale nei casi in cui il correntista abbia utilizzato falsi documenti o falsificati documenti per ottenere un carnet di assegni da utilizzare poi a vuoto.
La società di informazioni commerciali EUROPOL investigazioni coadiuva le Banche, gli Istituti di Credito e le Finanziarie nel verificare la reale identità e nel quantificare l’effettiva affidabilità commerciale dei loro clienti. EUROPOL investigazioni effettua puntuali e precise verifiche antiriciclaggio, su specifico mandato, al fine di coadiuvare ogni Ufficio Ispettorato ad adempiere agli obblighi di adeguate verifiche della clientela come prescritto dalla normativa antiriciclaggio.
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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Falsa identità del correntista: banca responsabile degli assegni scoperti-, in www.europolinvestigazioni.com
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Articolo aggiornato al 28 Maggio 2015
Testo della sentenza 11123/2015:
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 marzo – 28 maggio 2015, n. 11123
Presidente Segreto – Relatore Sestini
Svolgimento del processo
G.P. convenne avanti al Giudice di Pace di Bari la Banca Popolare di Puglia e Basilicata per sentirne accertare la responsabilità per avere acceso un rapporto di conto corrente, intestato a tale Gennaro Salvati, senza adottare la dovuta diligenza nell’identificazione del correntista (che aveva esibito documenti e certificazioni relative ad un soggetto inesistente) e per avere rilasciato al medesimo un carnet di assegni; precisò che un assegno di tale carnet era stato dato in pagamento all’attore, rimanendo insoluto, e chiese pertanto il risarcimento del danno nella misura di e 1.500,00, corrispondente all’importo del titolo.
Il Giudice di Pace rigettò la domanda, compensando le spese di lite.
La sentenza è stata riformata dal Tribunale di Bari, che ha condannato la Banca al risarcimento del danno e al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Ricorre per cassazione la Banca, affidandosi a due motivi illustrati da memoria; resiste l’intimato a mezzo di controricorso.
Motivi della decisione
1. Il Tribunale ha affermato (richiamando, in tal senso, Cass. n. 72/1997 e Cass. n. 21641/2005) che la disciplina bancaria impone, a tutela del sistema e dei soggetti che vi operano, comportamenti -in parte tipizzati ed in parte enucleabili caso per caso- la cui violazione può integrare culpa in omittendo e, correlativamente, fonte di responsabilità extracontrattuale; ciò premesso, ha ritenuto che -nel caso specifico- “il funzionario di banca non abbia usato la dovuta diligenza, in relazione alle possibili truffe realizzate da clienti insolventi o da falsi clienti” ed ha evidenziato che il predetto funzionario aveva “avuto una condotta (dallo stesso … qualificata in termini di leggerezza) negligente ed inesperta, a fronte di una prassi bancaria notoria che esige invece un’attenta verifica sia dell’identità che delle condizioni economiche del nuovo cliente che … apriva un conto di modestissima entità ed otteneva immediatamente un carnet di assegni da utilizzare, tanto più che l’asserita attività imprenditoriale non era stata ancora avviata”.
2. Col primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in riferimento agli artt. 115 e 116 C.P.C. – omessa valutazione dei documenti prodotti dalla Banca e della espletata CTU – error in iudicando – ex art. 360 co. 1 n. 5 CPC”), la ricorrente ribadisce che al correntista era stata richiesta tutta la documentazione probatoria necessaria, ivi compresa quella fiscale, e che tale documentazione appariva vera e non manipolata, cosicché non risultava ipotizzabile alcuna negligenza o culpa in omittendo; evidenzia, altresì, che la C.T.U. espletata in primo grado aveva accertato la correttezza di tutte le attività propedeutiche all’apertura del rapporto bancario ed aveva rilevato che “il rilascio del carnet di assegni non è vietato da nessuna normativa bancaria e il cliente all’atto dell’apertura del rapporto di conto corrente può richiedere il rilascio dello stesso”, mentre “la Banca si riserva il pagamento degli assegni bancari solo in presenza dei fondi necessari”.
2.1. Premesso che la Corte di merito ha correttamente affermato che la banca è tenuta ad osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell’attività esercitata e che può incorrere in responsabilità extracontrattuale laddove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza, deve tuttavia ritenersi che le censure siano fondate in relazione al dedotto vizio motivazionale.
Va considerato, infatti, che -a fronte della C.T.U. che aveva affermato la correttezza delle attività propedeutiche all’apertura del conto ed aveva escluso l’esistenza di impedimenti all’immediato rilascio del carnet di assegni- la sentenza impugnata non ha precisato in cosa sia effettivamente consistita la negligenza del funzionario dell’istituto nella verifica dell’identità del correntista, né ha motivatamente contrastato le conclusioni del C.T.U. in punto di possibilità di rilasciare il carnet nonostante l’esiguità del deposito e in difetto di avvio dell’attività imprenditoriale; va escluso -d’altra parte- che la mera ammissione di “leggerezza” compiuta dal funzionario, in quanto proveniente da un soggetto diverso dalla banca convenuta, risulti sufficiente a giustificare l’affermazione della responsabilità dell’odierna ricorrente.
Il Tribunale di rinvio dovrà dunque rivalutare la vicenda curando di motivare puntualmente circa le ragioni che lo condurranno ad affermare o ad escludere l’esistenza di una condotta colposa imputabile alla banca (che -ovviamente- è tenuta a rispondere anche del comportamento dei propri dipendenti).
3. L’accoglimento del primo motivo (nei termini sopra indicati) comporta l’assorbimento del secondo (concernente l’esistenza del nesso eziologico tra il rilascio del carnet e il danno lamentato dal P.).
4. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo, per quanto di ragione, e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bari, in persona di altro giudice.