Indagini per recuperare crediti nel nuovo processo civile

INDAGINI PER RECUPERARE CREDITI NEL NUOVO PROCESSO CIVILE

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Indagini per recuperare crediti. Anche alla luce del nuovo processo civile resta di basilare importanza il ruolo delle informazioni per recupero crediti dell’Agenzia Investigativa EUROPOL, al fine di evitare tanto inutili, quanto onerose, spese legali e spese giudiziarie, qualora il debitore risultasse oltre che insolvente altresì insolvibile.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Le agenzie investigative e le agenzie di informazioni commerciali investigate, come EUROPOL investigazioni, forniscono ad ogni creditore strumenti indispensabili per ottimizzare tempi e costi in ogni procedura di recupero credito.

Pare infatti che la Legge 12 settembre 2014 n° 132, rubricata come “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” non sia di particolare ausilio ai creditori.

L’Art. 19 della citata Legge 132/14, relativo alle “misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo” istituisce l’Art. 492 bis del Codice Procedura Civile: “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare“, il quale recita: “Su istanza del creditore procedente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare……..omissis… il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato dispone che l’Ufficiale Giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’Anagrafe Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti… omissis….
Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore“.

La Legge 132/2014 istituisce altresì l’Art. 155 ter alle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Penale, il quale recita: “Nei casi di cui all’articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l’Ufficiale Giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’Ufficiale Giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia“.

La vera beffa per il creditore si perfeziona quando il debitore risulta essere insolvibile, privo di qualsivoglia bene, sia mobile che immobile, utilmente aggredibile. Nel caso in cui l’Ufficiale Giudiziario non dovesse trovare beni escutibili in capo al debitore, il creditore avrà solo sostenuto ulteriori costi di avvocato e di Tribunale (contributo unificato).

Sempre la Legge 132/14 istituisce infatti anche l’Art. 164 bis alle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile: “Infruttuosità dell’espropriazione forzata. – Quando risulta che non e’ più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, é disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo“.

Quindi, riassumendo, quanto un creditore ha più volte sollecitato il debitore, lo ha messo in mora ex Art. 1454 del codice civile, senza soddisfazione alcuna, per effettuare la ricerca telematica tramite l’Ufficiale Giudiziario, dovrà rivolgersi ad un Avvocato, il quale si rivolgerà al Giudice per ottenere il titolo esecutivo (Art. 474 Codice Procedura Civile) da notificare al debitore, possibilmente all’indirizzo corretto. Qualora il debitore, magari insolvibile, non dovesse ottemperare, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo, titolo esecutivo, il creditore dovrà precettarlo, così come previsto dall’Art. 480 Codice Procedura Civile, ovvero dovrà intimarlo ad “adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’Articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata“.

Qualora, nonostante il precetto, il debitore dovesse persistere nel non pagare, magari perchè privo di qualsivoglia redditività, dopo aver inoltrato formale istanza, il Presidente del Tribunale competente autorizzerà l’Ufficiale Giudiziario ad accedere a diverse banche dati riservate alla Pubblica Amministrazione al fine di individuare tutti gli eventuali beni intestati al debitore ed utilmente aggredibili, se esistenti.

Ma non era forse meglio rivolgersi, ancor prima di iniziare il processo esecutivo, ad un investigatore privato specializzato in informazioni per recupero crediti? Ogni volta il debitore dovesse risultare nullatenente e nullafacente, infatti, si saranno risparmiati migliaia di euro in spese legali, contributi unificati, bolli, francobolli, diritti di segreteria ed imposte pretese dalla Pubblica Amministrazione… per non parlare poi dei tempi: potrebbe trascorrere anche un anno da che si inizia il processo esecutivo a quando l’Ufficiale Giudiziario arriva a dire che non vi sono beni da escutere e il processo esecutivo va chiuso, con buona pace di tutti.

E se l’Ufficiale Giudiziario fosse impossibilitato, causa di forza maggiore, ad accedere alle varie banche dati? L’Art. 19 della citata legge, ha istituito l’Art. 155 quinquies il quale recita che “Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’Ufficiale Giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.”

E’ pertanto sempre consigliabile rivolgersi prima ad una seria Agenzia Informativa per evitare inutili ed ingenti spese e perdite di tempo inquantificabili, ovviamente poi il tutto dovrà essere vagliato da uno Studio Legale esperto in recupero crediti.

Resta infatti di basilare importanza il ruolo delle informazioni per recuperare crediti nel nuovo processo civile, ancor prima di intraprendere qualsiasi azione di recupero crediti.

Le principali indagini patrimoniali per recupero crediti, tra l’altro, sono acquistabili online, accedendo direttamente alla sezione dedicata agli acquisti online di informazioni per recupero crediti, senza abbonamenti, clicca qui per accedere.

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