Ministero Interno, Decreto 25 febbraio 2015, n. 56

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E’ dal giorno 11/05/2015 che il seguente provvedimento è in vigore:

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell’Interno 1º dicembre 2010, n. 269: «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonche’ dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti.».

Modifiche al D.M. Interno 1° dicembre 2010, n. 269
Decreto Ministero Interno 25.02.2015 n° 56

IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante: “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche’ dei requisiti professionali e di capacita’ tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”;
Considerato che la Commissione europea, nell’ambito della procedura d’informazione (EU Pilot 3963/12/MARK – 3964/12/MARK) in ordine all’esistenza in Italia di restrizioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attivita’ di vigilanza privata svolte da imprese stabilite in altri Stati membri, che deriverebbero dalla disciplina del decreto del Ministro dell’interno 1° dicembre 2010, n. 269, ha chiesto di emendare il decreto stesso;
Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita’ di cui all’articolo 134 del testo unico, costituita ai sensi dell’articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, che si e’ espressa nella seduta del 29 maggio 2014;
Vista la nota n. 0024720, in data 17 aprile 2014, del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
Sentito l’Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con note del 9 ottobre 2013 e 15 gennaio 2015;
Vista la comunicazione del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. DPE0003740 P-4.22.17.4.5 del 24 aprile 2014, relativa all’archiviazione da parte della Commissione europea della procedura d’informazione precedentemente citata;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1899/2014, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 9 ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 557/PAS./U/017920.10089.D(1)REG.1, del 28 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 1° dicembre 2010, n. 269, regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita’ degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonche’ dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti
1. Al decreto del Ministro dell’interno 1° dicembre 2010, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 2, lettera e), le parole: “Sono esclusi dall’applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso”, sono sostituite dalle seguenti: “Per i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario del bene stesso, svolti esclusivamente, le disposizioni del presente decreto si applicano con riferimento all’Ambito 3”;
b) all’articolo 6, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente comma: “2-bis. Per le finalita’ di cui all’articolo 252-bis, comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le guardie giurate sono munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell’interno.”;
c) all’articolo 8, comma 3, le parole “le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive” sono sostituite dalle seguenti: “gli istituti debbono dimostrare la conformita’ alle disposizioni del presente decreto. Non possono essere autorizzate estensioni di licenza in caso di comprovate situazioni debitorie relative agli oneri previdenziali, contributivi, assicurativi o tributari”;
d) all’articolo 8, comma 4, dopo le parole “pubblica sicurezza” sono aggiunte le seguenti: “rilasciate in nome e per conto della medesima persona giuridica”;
e) all’Allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, punto 3.5, dopo le parole “adempimenti tributari”, sono aggiunte le seguenti “come comprovabile dai carichi pendenti risultanti dall’anagrafe tributaria”;
2) al comma 4, punto 4.1.1, dopo la parola “TULPS” sono aggiunte le seguenti: “e un centro di comunicazioni/centrale operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2 verificato dal competente Ispettorato regionale del Ministero dello Sviluppo Economico”;
3) al comma 4, punto 4.1.2, al secondo punto, le parole “presidiata sulle 24 ore da guardie giurate”, sono sostituite dalle seguenti: “presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi”; al quarto e quinto punto, le parole “UNI 11068:2005 «Centrali di telesorveglianza – caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo»”, sono sostituite dalla seguenti: “EN 50518 «Centro di monitoraggio e di ricezione allarme.
Parte 1 – Requisiti per il posizionamento e la costruzione»; Parte 2 – Prescrizioni tecniche; Parte 3 «Procedure e requisiti per il funzionamento»”;
4) al comma 4, punto 4.1.3, dopo la parola “una” sono aggiunte le seguenti: “organizzazione della”;
5) al comma 4, punto 4.2, le parole “di qualita’” sono sostituite dalle seguenti: “di conformita’ alla norma” e dopo la parola “aggiornamenti” sono aggiunte le seguenti: “rilasciata da un organismo di valutazione della conformita’ accreditato”;
6) al comma 6, punto 6.1, le parole “avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle societa’, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell’attivita’, almeno pari a quanto previsto nell’Allegato F del presente Regolamento, in funzione della configurazione definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza”, sono sostituite dalle seguenti: “aver prestato la cauzione, di cui all’articolo 137 TULPS, per gli importi previsti dall’Allegato F del presente Regolamento”;
7) al comma 6, punto 6.3, le parole “ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1”, sono eliminate;
8) al comma 7, punto 7.1.2, dopo le parole “CCNL di categoria” sono sostituite dalle seguenti “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”;
f) all’Allegato B, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo punto, le parole “scuola media superiore” sono sostituite dalle seguenti: “istruzione secondaria di secondo grado”;
2) al terzo punto, le parole “ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata”, sono sostituite dalle seguenti: “ovvero aver superato corsi di perfezionamento in materia di sicurezza privata, erogati da Universita’ riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata”;
3) al quarto punto, dopo le parole “UNI 10459:1995 «Funzioni e profilo del professionista della security» sono aggiunte le seguenti «e successive modifiche e aggiornamenti.»”;
g) all’Allegato D, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla Sezione I, comma 1.a, lettera g), le parole “di categoria” sono eliminate;
2) alla Sezione I, comma 1.e, dopo la lettera m), e’ aggiunto il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni in materia di formazione delle guardie giurate previste da regolamenti e leggi speciali”;
3) alla Sezione II, comma 2.b, dopo l’ultimo capoverso, e’ aggiunto il seguente: “Le disposizioni sopra indicate in materia di armi, non si applicano ai servizi disciplinati dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266.”;
4) alla Sezione II, comma 2.d, dopo l’ultimo capoverso, e’ aggiunto il seguente: “Il titolare della licenza, il direttore tecnico e/o l’institore sono sempre abilitati all’accesso alla Centrale operativa, pur non rivestendo la qualifica di guardia giurata, per lo svolgimento delle attivita’ organizzative e di controllo”;
5) alla Sezione III, comma 3.g.2, al primo periodo, dopo le parole “indossato all’occorrenza”, sono aggiunte le seguenti: “nel caso in cui il cliente assicuri la conformita’ del box alle norme UNI EN 1522, UNI EN 1523 e UNI EN 1063”;
6) alla Sezione III, comma 3.i, al primo capoverso, dopo le parole “deve essere munito”, sono aggiunte le seguenti: “di impianto di allarme antintrusione e di impianto di videosorveglianza oltre che”;
7) alla Sezione III, comma 3.l.2, al settimo periodo, le parole “rimane in costante ascolto radio verificando”, sono sostituite dalla seguente: “monitora”;
8) alla Sezione III, comma 3.l.3, voce “Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00”, dopo le parole “per i trasporti relativi alla Banca d’Italia e”, sono aggiunte le seguenti: “per i trasporti”;
9) alla Sezione III, comma 3.l.4, voce “Tabelle sinottiche per il trasporto del contante”, al punto 5, dopo la parola “attivazione”, sono aggiunte le seguenti: “automatica, anche mediante sensori sparo sui vetri dell’automezzo, nonchè”;
10) alla Sezione III, comma 3.m, voce “Scorta valori”, le lettere a), b) e c) sono eliminate e sostituite dalle seguenti: “a) per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare. Nel caso di scorta a valori non superiori a € 500.000,00 il Questore puo’ autorizzare misure di protezione diverse, in relazione alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura del bene scortato”; b) per la scorta a valori superiori a € 3.000.000,00 fermo restando le modalita’ previste dalla lettera a), il Questore puo’ imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato; c) la scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, quando non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie giurate, e’ affidata a guardie dipendenti da istituti di vigilanza privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della distanza dell’obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a bordo di un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, e provviste di adeguati strumenti di comunicazione con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza;
11) alla Sezione III, dopo il comma 3.o, e’ aggiunto il seguente comma: “3.p. Trasporti di valori diversi dal contante. I trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalita’ indicate ai commi 3.l.3 e 3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi previsti aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori a € 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall’assicurazione obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d’intesa con i Questori delle province interessate, il quale puo’ imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene trasportato nonche’ all’utilizzo di tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.l.3. e 3.l.4, specifiche per la particolare tipologia di trasporto.”;
12) alla Sezione V, comma 5.e, alle parole “n. 1952” sono aggiunte le seguenti: “e rappresentano le condizioni minime che devono essere riprese dai singoli regolamenti di servizio. Tali condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati nonche’ dalle prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di pubblica sicurezza, adeguatamente motivate. Analogamente il Questore di una provincia diversa da quella ove ha sede l’istituto, puo’ autorizzare, in casi di necessita’ e urgenza modalita’ di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede, dandone comunicazione entro 24 ore”.
h) l’Allegato E e’ sostituito dall’allegato 1 al presente decreto;
i) l’Allegato F e’ sostituito dall’allegato 2 al presente decreto;
j) all’Allegato G, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a, la parola “equiparati” e’ sostituita da “equipollenti”;
2) al comma 1, lettera b, le parole “con profitto un periodo di pratica” sono sostituite dalle seguenti: “attivita’ lavorativa a carattere operativo”;
3) al comma 1, lettera c, le parole “organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate” sono sostituite dalle seguenti: “erogati da Universita’ riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca” e, dopo la parola “ovvero”, sono aggiunte le seguenti: “in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)”;
4) al comma 2, lettera a, le parole “scuola media superiore” sono sostituite dalle seguenti: “istruzione secondaria di secondo grado”;
5) al comma 2, lettera b, le parole “con profitto un periodo di pratica” sono sostituite dalle seguenti: “attivita’ lavorativa a carattere operativo”;
6) al comma 2, lettera c, le parole “organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate” sono sostituite dalle seguenti: “erogati da Universita’ riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca” e, dopo la parola “ovvero”, sono aggiunte le seguenti: “in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)”;
7) al comma 3, lettera a, dopo le parole “Scienze bancarie” sono aggiunte le seguenti: “Scienze dell’investigazione”, e la parola “equiparati” e’ sostituita dalla parola “equipollenti”;
8) al comma 3, dopo le parole “Registro Imprese”, sono aggiunte le seguenti: “per attivita’ classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati – elaborazione elettronica dei dati contabili – altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base – attivita’ delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attivita’ di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali)”;
9) al comma 4, lettera a, le parole “scuola media superiore” sono sostituite dalle seguenti: “istruzione secondaria di secondo grado”;
10) al comma 4, lettera b, le parole “con profitto un periodo di pratica” sono sostituite dalle seguenti: “attivita’ lavorativa a carattere operativo”;
11) al comma 4, lettera c, le parole “organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate” sono sostituite dalle seguenti: “erogati da Universita’ riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca” e dopo la parola “ovvero” sono aggiunte le seguenti: “in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)”;
12) al comma 5, sesto rigo, le parole “organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate” sono sostituite dalle seguenti: “erogati da Universita’ riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca”;
13) al comma 6, primo rigo, la parola “annuale” e’ sostituita con la parola “triennale”, il numero “3” e’ sostituito con il numero “2” ed il numero “5” e’ sostituito con il numero “4”;
14) al comma 6, quarto rigo, la parola “annuale” e’ sostituita con la parola “triennale” e dopo il numero “3” e’ aggiunto il numero “4”;
15) al comma 6, sesto rigo, le parole “il superamento di” sono sostituite dalle seguenti: “la partecipazione ad”;
16) al comma 6, ottavo rigo, le parole “e accreditati presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le procedure individuate dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza”.
k) all’Allegato H, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, primo punto, le parole “non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza ne’ in locali nei quali insistano studi legali” sono sostituite dalle seguenti: “dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potesta’ di controllo, ai sensi dell’articolo 16 TULPS”;
2) al comma 2, secondo punto, le parole “dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza” sono sostituite dalle seguenti: “del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l’attivita’”.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrera’ in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 febbraio 2015.

Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando.
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015.

Interno, foglio n. 794.
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Allegato 1

ALLEGATO E

Requisiti minimi delle Infrastrutture per le Telecomunicazioni
L’impiego delle infrastrutture per le telecomunicazioni e’ esclusivo e limitato ai servizi d’istituto.
In relazione alle classi funzionali indicate all’art. 2 del presente Regolamento, cosi’ come stabilito al punto 4.1.2 dell’Allegato A, i requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni sono i seguenti:

Tipologia A – Centro comunicazioni
Sistemi di protezione del sito
Controllo accessi con registrazione eventi
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
Gruppo di continuita’ statica (autonomia almeno 15 min.)
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)
Sistema di comunicazione radio
Postazione radio base con antenna direttiva
Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale
Registratore comunicazioni

Sistema di comunicazione telefonica
Linee telefoniche fisse piu’ GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu’ una GSM
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita’ considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due, ferma restando la possibilita’ di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate

Impianto di climatizzazione e antincendio
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita’ o di disfunzioni bloccanti
In caso di utilizzazione comune ex-art. 257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
Inoltre dovranno essere garantiti:
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio;
Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu’ una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio;
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio.
Tipologia B – Centrale operativa

Sistemi di protezione del sito
Controllo accessi con registrazione eventi
Antintrusione con registrazione eventi
Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l’attivita’ svolta.
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
Gruppo di continuita’ statica (autonomia almeno 15 min.)
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)
Sistema di comunicazione radio
Postazione radio base con antenna direttiva
Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale
Registratore comunicazioni

Sistema di comunicazione telefonica
Linee telefoniche fisse più GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu’ una GSM
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita’ considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati;
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due, ferma restando la possibilita’ di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate
Sistema di comunicazione dati di controllo
Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce
Hardware e software di gestione, che permetta anche:
l’archiviazione ordinaria dei dati per una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l’attivita’ svolta;
l’estrapolazione dei dati concernenti le segnalazioni di allarme o di interesse, per l’archiviazione definitiva a disposizione delle Autorita’
Sistema di gestione remota
Hardware e software di comunicazione per monitoraggio e gestione cifrata da remoto, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce

Impianto di climatizzazione e antincendio
Locale tecnico separato, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare funzionamento dei sistemi richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di operatori
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita’ o di disfunzioni bloccanti, ad esclusione dei sistemi di trasmissione dei dati di controllo, per cui sono ammessi SLA non superiori ai minimi stabiliti per le Reti Generali
In caso di utilizzazione comune ex-art. 257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
Inoltre dovranno essere garantiti:
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio
Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu’ una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio;
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio
Tipologia C – Centrale operativa avanzata
Sistema di protezione del sito
Controllo accessi con registrazione eventi
Antintrusione con registrazione eventi
Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l’attivita’ svolta.
Serramenti di tipo blindato e antiproiettile con griglie di protezione, qualora le condizioni strutturali del sito non garantiscano adeguata protezione.
Sistema antirapina collegato con la Questura/Comando operativo CC, qualora previsto da specifici accordi stipulati in sede locale (solo per Classe Funzionale E)
Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa
Gruppo di continuita’ statica (autonomia almeno 15 min.)
Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6)
Sistema di comunicazione radio (solo per Classe Funzionale D)
Almeno due canali bidirezionali con altrettante postazioni. Il primo canale radio obbligatorio deve coprire l’area descritta nelle autorizzazioni prefettizie. Il secondo canale, che sopperisce ad eventuali zone d’ombra per assenza di segnale radio, puo’ essere assicurato mediante apparati di fonia mobile GSM, eventualmente dotati del sistema “Push-to-talk” IPRS IP Radio Service. Tali sistemi possono essere impiegati anche per i servizi effettuati negli ambiti non espressamente indicati in licenza, intendendosi per tali quelli nei quali il servizio di trasporto, con partenza e rientro da una sede autorizzata, puo’ essere concluso nell’arco temporale dell’orario di servizio.
Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale
Registratore di comunicazioni
Comunicazioni fonia
Linee telefoniche fisse piu’ GSM, per un numero totale di linee pari al 30% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a 4 fisse piu’ 2 GSM
Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita’ considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati
Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due ferma restando la possibilita’ di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate
Sistema di Gestione portavalori (solo per Classe D)
Configurazione server/client
Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce
Hardware e software di gestione, che permetta anche la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori, che dovranno essere dotati di sistema GPS
Hardware di riserva “a caldo”
Tutti gli impianti e gli ambienti a norma
Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita’ o di disfunzioni bloccanti.
In caso di gestione associata ai sensi dell’art. 257-sexies del Regolamento d’esecuzione T.U.L.P.S, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze.
Inoltre dovranno essere garantiti:
Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio
Un numero di linee telefoniche pari al 30% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a quattro fisse piu’ due GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio;
Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio
Hardware e software di gestione, che permetta la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori, che dovra’ essere differenziata per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio, qualora le condizioni contrattuali attribuiscano responsabilita’ soggettive
locale tecnico, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare funzionamento dei dispositivi istallati in centrale richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di operatori.
Per tutte le tipologie di centrale operativa, la gestione del servizio di teleallarme (tra cui le interrogazioni cicliche) e la comunicazione in fonia debbono essere effettuate tramite canali radio separati.
I punti operativi distaccati, ove necessari, devono prevedere l’interconnessione fonica diretta con la sede principale, ma non devono essere dotati di centrale operativa. Laddove tali punti venissero dotati di un centro di comunicazioni o di una centrale operativa, questi dovranno essere conformi alle disposizioni del presente Allegato.
Gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attivita’ di cui all’art.2 , co. 2, lett. a), classe B, del Decreto (servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l’allertamento del proprietario del bene stesso e/o servizi di telesorveglianza e/o televigilanza), senza intervento diretto di proprie guardie giurate, non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio.
Analogamente non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attivita’ di cui all’art. 2, co. 2, lett. a), classe A, servizi previsti dal D.M. 8 agosto 2007, disciplinante le attivita’ di stewarding nelle manifestazioni sportive, e/o dal D.M. 6 ottobre 2009, disciplinante le attivita’ di assistenza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e/o dal D.M. 28 dicembre 2012, n. 266, disciplinante le attivita’ antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana.
La verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica di cui al presente Allegato e’ effettuata, secondo le indicazioni tecnico-operative della Direzione Generale Attivita’ Territoriali del Ministero dello sviluppo economico, dai competenti Ispettorati Territoriali della medesima Direzione Generale, attraverso l’accertamento di conformita’ di tali sistemi di comunicazione alla normativa vigente di settore e con verifica della presenza degli opportuni regimi autorizzatori per l’esercizio dell’impianto radio e la funzionalita’ dell’impianto stesso, anche introducendo metodi di verifiche a campione, relativamente all’idonea copertura territoriale radio rispetto a quanto previsto dall’atto autorizzatorio.

Allegato 2

ALLEGATO F

TABELLA DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
1. Gli istituti di vigilanza devono prestare la cauzione, di cui all’art. 137 T.U.L.P.S., secondo gli importi di seguito indicati, in ragione delle classi funzionali di cui all’art. 2, comma 2, punto a)
del presente regolamento e del numero di dipendenti in forza:
+——————+———————+
| CLASSE A e/o C: | Cauzione |
| +———————+
| | € 100.000,00 |
+——————+———————+

+——————+———————+
| CLASSE B: | Cauzione |
| +———————+
| | € 120.000,00 |
+——————+———————+

+——————+———————+
| CLASSE D e/o E: | Cauzione |
| +———————+
| | € 150.000,00 |
+——————+———————+
2. Nel caso di autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. riferita a due o piu’ gruppi di classi della tabella di cui al comma 1, l’importo della cauzione dovrà essere pari a complessivi € 200.000.
3. A partire da 300 dipendenti la cauzione deve essere integrata di € 25.000 per ogni 100 ulteriori dipendenti.

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