RICERCA TELEMATICA BENI DEL DEBITORE, PER PIGNORARE
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Ricerca telematica beni del debitore, facciamo chiarezza. Il Decreto Legge n° 132 del 2014, convertito in Legge n° 162 del 10/11/2014, introduce il nuovo articolo 492-bis del codice di procedura civile, dedicato alla “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” con l’intento di rendere più semplice ed efficace il processo esecutivo ed in particolare la fase della ricerca dei beni utilmente pignorabili, al fine di poter soddisfare il più possibile le pretese creditorie.
Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations
In base alla nuova disposizione, dall’11/12/2014, data in cui la nuova norma è entrata in vigore, su istanza del creditore che intende procedere ad esecuzione forzata, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, potrà autorizzare l’ufficiale giudiziario ad effettuare la ricerca telematica dei beni da pignorare, dopo aver verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Nell’istanza del creditore, oltre alle generalità complete delle parti, la procura alle liti per il difensore e l’indicazione dei titoli sui quali si fonda il credito, dovranno essere riportati anche l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax dell’Avvocato difensore.
Sembra tutto così bello e semplice, efficente e certo, ma è veramente così? No, secondo noi non è così, questa norma presuppone che il creditore, prima di accedere alla ricerca telematica dei beni da pignorare, abbia ottenuto un decreto ingiuntivo, lo abbia notificato, siano trascorsi i 40 giorni di legge per consentire l’opposizione, abbia effettuato e notificato il precetto, abbia atteso altri 10 giorni, ed in seguito possa iniziare la farraginosa procedura volta ad ottenere la ricerca telematica dei beni pignorabili. Scusate, ma se poi ad esito della ricerca telematica si scopre che il debitore non ha nulla di utilmente pignorabile tutti i soldi spesi per ottenere il decreto ingiuntivo ed il precetto chi me li rimborsa? Nessuno ovviamente. Quanto costa tutto ciò?
Facciamo una simulazione (ovviamente approssimativa i calcoli reali possono variare anche se non di tanto) su un credito di 10.000 € per cui esistono i presupposti per l’emissione di un decreto ingiuntivo:
- Contributo unificato 118,50
- Notifica 12
- Tassa di registro 3% 300
- Notifica precetto 12
- Spese legali per decreto ingiuntivo 787,82
- Spese legali per precetto 328,30
- Totale 1.558,62
Questo soltanto per avere diritto a fare istanza al Tribunale per avere l’autorizzazione affinchè l’Ufficiale Giudiziario acceda telematicamente alle banche dati. Se poi si scopre che il debitore non ha nulla queste somme sono perse, inutilmente.
Conviene una procedura del genere? Ai lettori il giudizio, noi crediamo di no. Crediamo che sia molto meglio PRIMA e non DOPO di un decreto ingiuntivo, effettuare un’adeguata ricerca tramite agenzia investigativa autorizzata volta alla scoperta di tutti i beni esistenti in capo al debitore.
Le Agenzie Investigative autorizzate ai sensi dell’art. 134 e ss T.U.L.P.S. non fanno accessi telematici ma riescono comunque a reperire, nella legalità, tutto ciò che occorre al creditore per valutare la convenienza o meno di affrontare le enormi spese necessarie per l’effettuazione delle verifiche telematiche.
Pertanto e sempre per continuare nelle spese da anticipare, la procedura esecutiva va iscritta a ruolo, e prevede un ulteriore contributo unificato di € 43.00, fatti salvi i casi in cui è prevista l’esenzione, con allegati il titolo esecutivo e l’atto di precetto anche solo per la prima fase, quella in cui il presidente del tribunale o il giudice dallo stesso delegato, verificano il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
L’autorizzazione del Presidente del tribunale in cui il debitore ha residenza, dimora, domicilio o sede, consente all’ufficiale giudiziario di accedere a numerosi archivi informatici: terminate tutte le ricerche, volte prevalentemente ad individuare eventuali beni immobili, beni mobili, compresi crediti nei conti correnti, sia conti correnti bancari che conti correnti postali, redditi da lavoro professionale, indipendente, da rapporto subordinato (rintraccio posto di lavoro) o pensionistico… utilmente pignorabili, l’ufficiale giudiziario redigerà un verbale contenente gli estremi delle banche dati consultate e gli esiti ottenuti.
Qualora il processo esecutivo dovesse estinguersi o chiudersi anticipatamente, ad esempio ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., un compenso aggiuntivo fra l’1 ed il 6% del valore della vertenza sarà a carico del creditore procedente.
Qualora il debitore risultasse essere insolvibile, oltre che insolvente, si saranno spesi inutilmente tempo e denari in un tentativo di recupero credito destinato sin dall’inizio a non andare a buon fine.
Al fine di una giusta valutazione circa l’opportunità, nonchè la convenienza, di procedere con il recupero giudiziale del credito da te vantato, rivolgiti all’Agenzia di Informazioni Commerciali (note anche come informazioni bancarie o business informations) EUROPOL investigazioni, da oltre vent’anni al servizio di privati, imprenditori, banche e finanziarie per la tutela del credito e la tutela del patrimonio.
Per ottenere informazioni per recupero crediti, informazioni circa l’esistenza o meno di beni (immobili, mobili, redditi da lavoro subordinato, redditi da pensione, conti correnti, conti postali…) prima di fare il decreto ingiuntivo, prima di aver pagato per un titolo esecutivo, di aver pagato per l’atto di precetto, di aver pagato per l’iscrizione a ruolo, per il contributo unificato, per la tassa di registro e rischiare di dover pagare il compenso aggiuntivo all’ufficiale giudiziario, investendo moltissimo tempo, o di dover provvedere personalmente coadiuvato da un Avvocato, alle diverse istanze presso le diverse banche dati, perchè l’ufficiale giudiziario potrebbe essere impossibilitato a farlo, chiedi un preventivo gratuito all’Agenzia Investigativa EUROPOL: chiama lo +390532206836 oppure il +393405769116
NOTA LEGALE
Il rintraccio dei conti correnti dei debitori o il rintraccio delle polizze assicurative, viene erogato soltanto in questi specifici casi e con le seguenti modalità ed avvisi:
il richiedente deve dimostrare la sua qualifica di creditore con un titolo adeguato fra i quali, sentenza esecutiva, decreto ingiuntivo, precetto, cambiale protestata, assegno protestato, dichiarazione di debito, atto di citazione notificato, riconoscimento di debito, od altro titolo da cui desumere la qualifica di creditore del richiedente.
Le indagini vengono espletate tramite ricerche ed accertamenti che escludono esplicitamente accesso a banche dati detenute dalla Pubblica Amministrazione o da altri enti o soggetti che hanno il potere di escludere l’accesso a terzi.
EUROPOL SRL effettua le indagini con i poteri e nei limiti di quanto previsto da: R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – art. 9 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) – Decreto Ministero dell’Interno 1 Dicembre 2010 n. 269 – Autorizzazione Garante Privacy n. 6/2016, regolamento Ue 2016/679, Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati – e loro successive integrazioni e modifiche, a cui si fa esplicito riferimento.
La menzione di capienza o di saldo è indicativa e presuntiva, variabile, e può servire come spunto per valutare l’opportunità di procedere al pignoramento.
L’utilizzo del risultato dell’indagine è consentito solo per l’esercizio del diritto del creditore di recuperare le somme di sua spettanza ed EUROPOL SRL, dopo la consegna all’avente diritto, cesserà immediatamente il trattamento dei dati del debitore, che non verranno conservati in nessun modo ma completamente distrutti.
Ogni utilizzo improprio dei dati forniti ricadrà quindi sull’utilizzatore finale delle indagini consegnate con esonero di EUROPOL SRL da qualsiasi responsabilità in merito.
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