SEPARAZIONE CON ADDEBITO AL CONIUGE INFEDELE: LE PROVE DEL TRADIMENTO
Sentenza 249/15 della Corte di Appello di Trento
INFO LINE INDAGINI SEPARAZIONE CON ADDEBITO E INFEDELTA’ CONIUGALE: +393405769116
Separazione con addebito, cosa è e come la si ottiene, vediamolo assieme.
Nell’ambito della separazione con addebito come è possibile dimostrare le prove del tradimento che siano in grado di essere valutate dal Giudice come valide? Scopriamolo assieme. Analizziamo il caso di una separazione addebitata, al marito perchè ritenuto dal Tribunale di Trento, con la sentenza 249 depositata il 9 marzo 2015, infedele sulla base della testimonianza resa in giudizio dalla figlia maggiorenne, che aveva assistito alla confessione del padre, durante una discussione con la madre, e per aver casualmente letto alcuni messaggi che l’amante del padre aveva scritto a quest’ultimo.
Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations
La deposizione della figlia nell’ambito della separazione con addebito, di entrambi i coniugi, per il Tribunale di Trento “non smentita da elementi di segno contrario, costituisce, di fatto, prova di una confessione stragiudiziale del convenuto, in virtù della quale può ritenersi dimostrato che in costanza di convivenza con la moglie lo stesso ebbe effettivamente a intrattenere una relazione extraconiugale”.
Separazione con addebito: ricorda la Corte d’Appello di Trento, laddove “la ragione dell’addebito sia costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l’onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall’altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata ove non risulti adeguatamente provata la mancanza di un rapporto di causa ed effetto tra l’accertata infedeltà e l’intollerabilità della convivenza”.
Il marito, difatti, a parere dei Giudici, non ha sufficientemente provato, nell’ambito della separazione con addebito, che l’infedeltà era la conseguenza di un rapporto già irrimediabilmente compromesso dalle frequenti crisi depressive della moglie, nonostante fosse una tesi sostenuta. Chiaramente ogni vicenda è a sè stante, per cui sarà sempre necessario l’intervento di un avvocato divorzista, per utilizzare al meglio le prove raccolte, nella separazione con addebito, da un investigatore privato.
Di basilare importanza, resta sempre e comunque la legittimità delle prove, che vanno raccolte senza violare le regole sulla privacy, pena il rischio di non essere utilmente utilizzabili e di altro non provare che son stati commessi gravissimi reati nel grottesco tentativo di raccoglierle.
Europol investigazioni, agenzia investigativa di Ferrara, operante in tutto il territorio nazionale, è in grado di effettuare precise e puntuali indagini nell’ambito della separazione con addebito, in grado di produrre prove utilizzabili nei tribunali italiani nei giudizi di separazione o divorzio giudiziale. Separazione con addebito tradimento, separazione con addebito conseguenze. Quali prove per separazione con addebito? Quando il tradimento non è causa di addebito?
SEPARAZIONE CON ADDEBITO: ESSENZIALE L’INTERVENTO DELL’INVESTIGATORE PRIVATO
Anche nell’ambito di una separazione personale dei coniugi, e di una separazione con addebito, è di fondamentale importanza provare ogni tesi, in particolare se vi è richiesta di addebito. Per raccogliere le prove inconfutabili e legittime in ambito di infedeltà coniugale, senza coinvolgere i figli, è possibile fare ricorso agli investigatori privati di EUROPOL investigazioni: richiedi subito un preventivo chiamando lo +390532206836
Europol Investigazioni lavora sull’intero territorio nazionale ed estero, senza nessuna limitazione geografica, ed allo stesso costo in tutta Italia.
Per approfondire questo argomento naviga nel canale YouTube di Europol Investigazioni
Questo il testo integrale della Sentenza 249/15 della Corte di Appello di Trento in materia di separazione con addebito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trento, sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
dott. Roberto Beghini – Presidente
dott. Giuseppe Barbato – giudice rel.
dott.ssa Giuliana Segna – giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1578/12 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso depositato in data 17.5.2012
DA
V.L., residente in F., Strada (omissis…). snc rappresentata e difesa dall’avv. Sabrina Moschen RICORRENTE
CONTRO
T.A., residente in T., via (omissis…) rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Esposito del foro di Napoli CONVENUTO
Con l’intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.5.2012 V.L.
–
premesso che il 26.8.2006 si era unita in matrimonio con T.A., da cui aveva avuto due figlie, S. il (omissis…) e S. il (omissis…); che
prima ancora del matrimonio il marito aveva acquistato un terreno a Favignana, su cui era stato costruito un edificio, poi sequestrato perché abusivo; che inoltre il marito aveva riconosciuto di doverle corrispondere un’ingente somma, che però non le aveva ancora versato
–
esponeva che il rapporto matrimoniale si era progressivamente deteriorato a causa sia di una relazione extraconiugale del marito, sia del disinteresse mostrato dallo stesso nei confronti della sofferenza della figlia maggiore, allorché quest’ultima era rimasta vittima di uno stupro nel 2010; sosteneva di non convivere più con il marito e di aver avuto notizia di un’altra sua relazione extraconiugale; aggiungeva di essere titolare di un reddito pensionistico di soli € 469,00, in quanto gravato da varie trattenute, e che invece il marito, dipendente del Ministero della Giustizia, percepiva un reddito mensile di € 1.600,00; rappresentava inoltre di essere proprietaria esclusiva di un immobile ubicato in Tr. e gravato da ipoteche; concludeva chiedendo la
separazione personale con addebito al marito, l’affidamento delle figlie minori a sé o comunque, in caso di affido condiviso, la loro collocazione presso la casa materna, la regolamentazione del diritto di visita del padre, l’imposizione, a carico dello stesso, dell’obbligo di contribuire al mantenimento sia delle figlie (con la somma mensile di € 300,00 ciascuna e con il pagamento dell’80 % delle spese straordinarie), sia di essa ricorrente con la somma mensile di € 200,00, nonché l’assegnazione, in suo favore, di un furgone e relativo accessorio e di due autovetture acquistate nel corso del matrimonio, e l’assegnazione al marito di altro veicolo e di una motobarca da diporto.
Costituitosi in giudizio T.A. contestava le circostanze esposte in ricorso; assumeva che la moglie era affetta da una forte depressione di tipo bipolare che
l’aveva posta nella necessità di cessare l’attività lavorativa; sosteneva che tale patologia non le consentiva di prendersi cura della prole; rappresentava di avere un reddito mensile di circa € 1.200,00; concludeva chiedendo l’addebito della separazione alla moglie (in quanto costei, in preda a forti crisi depressive, l’aveva cacciato di casa), l’affidamento esclusivo a sé delle figlie, il rigetto della domanda di assegno formulata dalla moglie.
La domanda di separazione personale è fondata e va, pertanto, accolta.
Stando al complessivo tenore degli allegati scritti difensivi e alle circostanze di fatto ivi riportate, può ritenersi sostanzialmente incontroversa la cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i quali in corso di causa hanno concordemente sostenuto che la prosecuzione della loro convivenza è divenuta effettivamente intollerabile, né peraltro è emersa la benché minima possibilità di una riconciliazione.
S’impone, quindi, l’invocata sentenza di separazione personale tra gli odierni contendenti.
Può trovare accoglimento anche la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, in quanto le acquisite risultanze istruttorie consentono di ritenere sufficientemente provata la violazione, da parte di T.A., dell’obbligo di fedeltà.
Nel deporre in udienza la teste T.S., figlia maggiore dei due coniugi, ha riferito, fra l’altro, che nell’aprile 2010, mentre stava utilizzando il telefono cellulare del padre, ebbe modo di leggere alcuni messaggi ivi memorizzati, del tipo “sei la luce dei miei occhi”, “oggi piove si vede che non ci sei”, per poi aggiungere che tali sms risultavano inviati da tale L.M..
La teste ha poi riferito che sempre nella primavera del 2010, nel corso di una discussione con la madre, che lo accusava di averle mentito sul luogo in cui era stato nelle ore precedenti, il padre, dopo aver ammesso di essersi incontrato con la predetta M., confessò anche di aver avuto con lei una relazione sentimentale, per poi promettere che comunque tale relazione avrebbe avuto fine.
A dire della teste al termine della discussione il padre prese le sue cose e andò via di casa, dicendo che sarebbe andato a vivere dalla madre di M., e non con quest’ultima, visto che all’epoca costei viveva con il marito.
La deposizione in questione, non smentita da elementi di segno contrario, costituisce, di fatto, prova di una confessione stragiudiziale del convenuto, in virtù della quale può ritenersi dimostrato che in costanza di convivenza con la moglie lo stesso ebbe effettivamente a intrattenere una relazione extraconiugale.
Ciò detto, va poi tenuto presente che, per costante insegnamento giurisprudenziale, “in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile” (così, in motivazione,
Cass., n. 2059/12, e gli altri precedenti ivi richiamati), il che sta a significare, in sostanza, che “laddove la ragione dell’addebito sia costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l’onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall’altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” (v. la citata Cass., n. 2059/12) quando non risulti adeguatamente provata la mancanza di un rapporto di causa ed effetto tra l’accertata infedeltà e l’intollerabilità della convivenza.
Orbene, nel caso di specie non ricorrono le condizioni per escludere l’efficacia causale della violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del T., non essendo stati acquisiti adeguati elementi di prova da cui inferire che all’inizio della relazione extraconiugale dello stesso il suo rapporto con la moglie fosse già definitivamente compromesso.
In sostanza non consta che la detta infedeltà del convenuto si sia verificata nell’ambito di una convivenza con la V. già divenuta intollerabile o meramente formale (perché caratterizzata da reciproca sostanziale autonomia di vita) o comunque in un contesto di avanzata disgregazione della comunione
spirituale e materiale dei coniugi, di talché nel caso di specie non sono ravvisabili quelle condizioni che nella prassi giurisprudenziale (sul punto v. Cass., n. 9074/11; Cass., n. 2059/12) sono ritenute in grado di escludere rilevanza causale alla violazione dell’obbligo di fedeltà.
I rilievi svolti appaiono sufficienti per addebitare la separazione al convenuto, di talché può ritenersi superfluo l’esame di ogni altra deduzione sul punto.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di addebito formulata dal T., non essendo stato provato che l’intollerabilità della convivenza coniugale e la sua cessazione siano state causate dalle crisi depressive cui andava soggetta la V. e comunque dall’aver la stessa allontanato da casa il marito, come da questo sostenuto nel suo primo scritto difensivo.
Per quanto attiene ai provvedimenti relativi alla prole, tenuto conto, da un lato, di quanto riportato dal Servizio Sociale del Comune di Favignana nell’allegata relazione, ove si è rappresentato, fra l’altro, che la figlia minore S. (l’altra, S., nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne) ha un buon rapporto con il padre ed è molto legata alla madre, e che quest’ultima è risultata “attenta e premurosa per come più volte emerso durante i colloqui”,
e considerato, dall’altro, che non sono ravvisabili con immediata evidenza validi attuali motivi per derogare al regime prioritario dell’affido condiviso, vi è ragione di affidare la minore a entrambi i genitori e di stabilirne la prevalente collocazione abitativa presso la madre, con cui ha sinora sempre convissuto.
Il diritto di visita paterno va disciplinato nei modi e tempi riportati in dispositivo, compatibilmente con la volontà e gli impegni di studio ed extrascolastici della minore, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti diretto a incrementare le occasioni di incontro padre – figlia.
Venendo all’esame delle questioni patrimoniali, devesi rilevare che stando alle deduzioni in atti e all’allegata documentazione, entrambi i coniugi sono proprietari di immobili e nessuno di loro ha spese di alloggio: la V. risiede in un immobile di proprietà del marito, mentre quest’ultimo vive con la madre.
Dalla documentazione in atti risulta inoltre che il T., quale dipendente del Ministero della Giustizia, è titolare di un reddito annuo netto di circa € 17.000,00, mentre la V. ha un reddito pensionistico mensile di circa € 900,00, gravato da trattenute varie per un totale prossimo a € 300,00 al mese.
Sul punto in questione va altresì considerato, da un lato, che con dichiarazione depositata in data 14.7.2014 in ordine alla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la V. ha fatto presente di aver percepito nell’anno 2011 un
reddito di circa € 33.000,00, a fronte di un imponibile dichiarato di circa € 9.000,00 (v. Mod UNI 2012), il che di per sé induce a non ritenere attendibili le successive allegate dichiarazioni dei redditi (ove non risultano menzionati gli utili ricavati quale socia al 70 % della società agricola semplice “R*** A***”, come evidenziato dall’Agenzia dell’Entrate con nota pervenuta il 17.10.2014), e dall’altro che la stessa è proprietaria di un immobile ubicato a Tr., di cui non consta l’effettiva asserita inutilizzabilità e che pertanto va ritenuto in grado di produrre reddito con eventuale locazione a terzi.
Non constando, dunque, una disparità reddituale fra le parti in favore del convenuto, non può trovare accoglimento la domanda di assegno di mantenimento della ricorrente.
Il convenuto va invece gravato di un assegno di mantenimento in favore di entrambe le figlie, posto che anche quella maggiore d’età non risulta economicamente autosufficiente (la circostanza è sostanzialmente incontroversa).
In applicazione dei criteri di cui all’attuale art. 337 – ter c.c., il collegio ritiene equo quantificare il contributo paterno per ciascuna figlia nella somma mensile di € 300,00, peraltro indicata sia dalla ricorrente nella memoria integrativa, sia dallo stesso convenuto all’udienza del 4.6.2013; al detto importo va aggiunto il 50 % delle spese straordinarie, da disciplinare nei termini riportati in dispositivo.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la suddivisione fra lei e il marito di alcuni beni (veicoli e una barca) acquistati durante la convivenza matrimoniale, venendo al riguardo in rilievo una questione di natura patrimoniale non integrante il contenuto tipico e necessario del giudizio di separazione, a esso estranea per petition e causa petendi e neppure connessa alla domanda di separazione (e a quelle consequenziali alla pronuncia sullo status) in termini tali da rendere necessaria o soltanto opportuna una trattazione congiunta, il che induce a ritenere che la domanda de qua sia inammissibile e che quindi debba essere proposta in separata sede con le forme ordinarie, stante il disposto dell’art. 40 c.p.c., che ha previsto il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza delle ipotesi qualificate di connessione di cui agli artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c. (non configurabili nel caso di specie), con ciò di fatto escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell’art. 33 c.p.c. o dell’art. 104 c.p.c. e soggette a riti diversi (arg. da Cass., n. 6660/01).
Stante la reciproca soccombenza vi è ragione di compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto
–
con ricorso depositato in data 17.5.2012
–
da V.L. nei confronti di T.A., disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
–
dichiara la separazione personale dei coniugi V.L. e T.A.;
–
addebita la separazione a T.A.;
–
affida la figlia minore S. a entrambi i genitori, disponendone la prevalente collocazione abitativa presso la madre;
dispone che il padre terrà con sé la figlia minore:
a) a settimane alterne, dall’uscita da scuola del sabato sino alla sera della domenica successiva;
b) un pomeriggio a settimana, da individuare di comune accordo tra i genitori;
dispone che:
1) durante le vacanze invernali la minore trascorrerà ad anni alterni, con un genitore la giornata di Natale e con l’altro quella di Capodanno;
2) durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la domenica di Pasqua, e con l’altro genitore il giorno successivo;
3) durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, previo accordo tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno;
–
pone a carico del convenuto l’obbligo di versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 (6 300,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie;
–
pone a carico di entrambi i genitori l’obbligo di concorrere, in misura del 50% per ciascuno, alle spese straordinarie relative alle figlie, da individuarsi, in via esemplificativa, in quelle mediche non coperte dal servizio sanitario pubblico (ivi compresi eventuali ticket),
scolastiche (per tasse, rette, libri di testo, materiale di corredo scolastico, gite, mensa, scuolabus), extrascolastiche (per attività sportive, ricreative, ludiche, viaggi e vacanze);
dispone che le dette spese straordinarie – eccetto quelle mediche, oggettivamente necessarie e urgenti – dovranno essere previamente concordate tra le parti ove superiori ad € 100,00 e tutte dovranno essere provate con la consegna, da parte del genitore che le avrà sostenute all’altro genitore, dei relativi documenti giustificativi;
– rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
– compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015
. Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2015 .
© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.europolinvestigazioni.com
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.europolinvestigazioni.com che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.europolinvestigazioni.com che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.europolinvestigazioni.com è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Separazione con addebito al coniuge infedele: le prove del tradimento-, in www.europolinvestigazioni.com
La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né Europol S. r. L.. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato od un commercialista esperto nella materia.
Articolo aggiornato al 22 Aprile 2020