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Assegno mantenimento investigazione addebito

ASSEGNO MANTENIMENTO INVESTIGAZIONE ADDEBITO

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Assegno mantenimento investigazione addebito. Cambia l’orientamento giurisprudenziale inerente l’assegno di mantenimento all’ex-coniuge, in questo caso la moglie, inteso come dovere di contribuire al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri. Numerose sentenze della Suprema Corte hanno, nel passato, identificato spesso la moglie come coniuge econmicamente debole, riconoscendo la legittimità dell’assegno di mantenimento anche nel caso in cui il marito sia rimasto senza lavoro, oppure obbligando lo stesso a corrispondere gli emolumenti anche nel caso la ex-moglie fosse in grado di svolgere attività lavorativa precaria.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations→

ASSEGNO MANTENIMENTO INVESTIGAZIONE ADDEBITO: LA GIURISPRIDENZA PRECEDENTE AL 2015

L’orientamento giurisprudenziale quindi era quello di obbligare comunque il marito, sia in caso di separazione con o senza addebito,  a corrispondere alla ex-moglie una somma di danaro stabilita sulla base della capacità contributiva del marito e dei bisogni della ex-moglie, al fine di garantire a quest’ultima un tenore di vita il più possibile uguale a quello di cui godeva in costanza di matrimonio, senza tenere conto della capacità lavorativa della moglie e considerando anche eventuali accordi presi durante il matrimonio fra i coniugi che prevedevano che uno dei due non lavorasse.

ASSEGNO MANTENIMENTO INVESTIGAZIONE ADDEBITO: LA GIURISPRIDENZA POST 2015

Recenti sentenze della Suprema Corte (Cass. Civ. 11870/2015 e Cass. 24324/2015) dimostrano un’inversione di tendenza in merito all’assegno di mantenimento, con una più attenta valutazione della situazione oggettiva della situazione economica di entrambi i coniugi, soprattutto in considerazione della capacità oggettiva della ex-moglie di procurarsi mezzi adeguati e delle eventuali difficoltà reddituali momentanee del marito.

Di grande interesse poi una recente sentenza della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, 25/05/2016 n. 10823) in merito all’ addebito della separazione alla moglie che intratteneva relazione extraconiugale accertata→ “sulla base degli elementi istruttori raccolti, ed in particolare di una relazione investigativa” , con conseguente ricoscimento di assegno di mantenimento al marito.

Ancora una volta la relazione investigativa a seguito di attività di indagine regolarmente svolta da investigatore regolarmente autorizzato ai sensi del 134 TULPS, nonché la sua successiva testimonianza in sede giudiziale rappresenta elemento di prova necessario ed essenziale all’addebito della separazione al coniuge fedifrago e quindi prodromica a vedersi riconosciuto, anche al marito, l’assegno di mantenimento.

ASSEGNO MANTENIMENTO INVESTIGAZIONE ADDEBITO: LE INDAGINI MATRIMONIALI DI EUROPOL INVESTIGAZIONI

Europol investigazioni ha un’apposita sezione investigativa, dedicata al delicato settore delle indagini familiari→. Tramite i nostri esperti detectives, specializzati nella raccolta di prove atte a dimostrare l’esistenza di rapporti adulterini, sarà possibile provare, ed ottenere la separazione con addebito di colpa in capo al coniuge infedele.

Sarà anche possibile, tramite i nostri servizi online, conoscere con esattezza l’esatta patrimonialità→ di quello dei coniugi destinatario dell’obbligo alimentare.

Come Ridurre o Ottenere l’Assegno di Mantenimento: Strategie Legali e Investigative

Negli ultimi anni, l’orientamento giurisprudenziale italiano in materia di assegno di mantenimento ha subito significativi cambiamenti, introducendo una maggiore attenzione alla capacità reddituale e lavorativa di entrambi i coniugi. Questo articolo esplora come le nuove sentenze e le indagini investigative possano influire sulla determinazione dell’assegno e sull’addebito della separazione.
L’Assegno di Mantenimento: Evoluzione Giurisprudenziale

Fino al 2015, le decisioni della Suprema Corte miravano a garantire un tenore di vita pari a quello matrimoniale al coniuge economicamente debole, solitamente la moglie, anche in assenza di una reale incapacità lavorativa. Tuttavia, sentenze come Cass. Civ. 11870/2015 e Cass. 24324/2015 hanno segnato una svolta, introducendo parametri più equi per valutare le condizioni economiche di entrambe le parti.

Da allora, la capacità di generare reddito e le effettive condizioni economiche hanno assunto un ruolo centrale nel determinare l’obbligo di mantenimento. Ciò ha portato a una riduzione dei casi in cui l’assegno viene riconosciuto in modo automatico.
L’Addebito della Separazione: Quando le Indagini Fanno la Differenza

Un aspetto rilevante riguarda l’addebito della separazione, spesso connesso a episodi di infedeltà. La sentenza della Cassazione Civile n. 10823/2016 ha ribadito come una relazione investigativa dettagliata possa fornire prove decisive per dimostrare la colpa del coniuge fedifrago. Questo può portare non solo all’addebito della separazione ma, in alcuni casi, anche al riconoscimento dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge tradito.

Le indagini matrimoniali, svolte da agenzie investigative autorizzate come Europol Investigazioni, rappresentano uno strumento essenziale per raccogliere prove di infedeltà o per accertare le reali condizioni economiche del coniuge obbligato al mantenimento.
Indagini Patrimoniali e Matrimoniali: Il Ruolo di Europol Investigazioni

Europol Investigazioni offre servizi avanzati per la raccolta di prove in ambito matrimoniale e patrimoniale. Attraverso i suoi esperti investigatori, è possibile:

Dimostrare l’esistenza di relazioni extraconiugali.

  • Valutare con precisione la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge.
  • Presentare prove solide in sede giudiziale per ottenere o ridurre l’assegno di mantenimento.

Conclusioni: Strategie per Gestire l’Assegno di Mantenimento

Se state affrontando una separazione o un divorzio e desiderate ottenere un addebito al coniuge o ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento, è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati. L’assistenza legale combinata con indagini investigative professionali può fare la differenza nel raggiungimento del risultato desiderato.

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Cassazione civile, sez. I, 25/05/2016, (ud. 13/04/2016, dep.25/05/2016), n. 10823

• Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21 giugno 2010 la sig.ra B. G. conveniva dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa il proprio coniuge, sig. T.R., per ottenere la separazione personale, con assegnazione a sè della casa coniugale, affidamento condiviso del figlio minore G., con collocamento prevalente presso di sè, ed un contributo per il mantenimento dei due figli non inferiore ad Euro 1.000,00, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi ritualmente, il sig. T. aderiva alla domanda di separazione, ma con addebito alla moglie, assegnazione a sè della casa coniugale, affidamento condiviso del figlio minore ed attribuzione di un contributo per il mantenimento, proprio e dei figli, a carico della B., non inferiore ad Euro 2.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza 16 ottobre 2012, il Tribunale di Bassano del Grappa dichiarava la separazione personale con addebito alla moglie, affido condiviso del figlio minore G., con residenza presso la madre ed ampia facoltà di visita del padre, nonchè assegnazione della casa coniugale alla moglie, mantenimento dei figli a suo carico e contributo al mantenimento, a favore del sig. T., di Euro 250,00 mensili.
Il successivo gravame della sig.ra B. era respinto dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 18 marzo 2013, che accoglieva, invece, l’appello incidentale del T., maggiorando l’assegno di mantenimento ad Euro 400,00, a carico della B., che condannava alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Motivava:
che doveva ritenersi provata la relazione extraconiugale della sig.ra B. sulla base degli elementi istruttori raccolti, ed in particolare di una relazione investigativa che, benchè successiva alla richiesta di separazione, confermava una situazione pregressa conforme alle deposizioni testimoniali; che l’onere della prova dell’inefficacia causale dell’infedeltà sulla sopravvenuta intollerabilità della convivenza gravava sull’autrice della violazione del relativo dovere coniugale e non era stato, nella specie, assolto;
che la disparità di reddito e patrimonio giustificava la maggiorazione dell’assegno di mantenimento.
Avverso la sentenza, notificata il 24 giugno 2013, la sig.ra B. proponeva ricorso per Cassazione, articolato in due motivi, e notificato il 7 ottobre 2013.
Deduceva:
la violazione dell’art. 143 c.c. e art. 151 c.c., comma 2, circa l’addebito della separazione, senza la prova del nesso di causalità tra infedeltà e crisi coniugale;
la violazione dell’art. 116 c.p.c., nel dare ampio spazio alla relazione investigativa ed alle deduzioni testimoniali.
Resisteva con controricorso il sig. T..
All’udienza del 13 aprile 2016 il Procuratore Generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
• Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato.
La Corte territoriale non ha omesso di prendere in considerazione la possibile rilevanza causale dell’infedeltà coniugale accertata, ma ha solo distribuito tra le parti l’onere della prova principale del fatto integrativo della predetta violazione dei doveri coniugali e della contrapposta prova liberatoria della irrilevanza eziologica dell’infedeltà, in ipotesi verificatasi in costanza di aperta crisi matrimoniale.
Ritiene questo Collegio che tale riparto sia corretto, pur in presenza di precedenti arresti di legittimità non sempre univoci “in parte qua”.
L’infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2): così da infirmare, alla radice, l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. E’ quindi la premessa, secondo l’id quod plerunque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151 c.c., comma 1).
Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta.
L’evento dissolutivo può rivelarsi già “prima facie”- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell’ipotesi di un isolato e remoto episodio d’infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza.
Va da sè, infatti, che occorre l’elemento della prossimità (“post hoc, ergo propter hoc”): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all’accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell’uso-
dei “separati in casa”), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l’applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit.
Spetterà quindi all’autore della violazione dell’obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale:
sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059).
Tale riparto dell’onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 c.c.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova; laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l’altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell’adulterio (o dell’omissione di assistenza, o dell’interruzione della coabitazione).
Alla luce di tali principi, la motivazione della corte territoriale appare immune da mende, in punto di diritto.
Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in una difforme interpretazione delle risultanze istruttorie, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.
Il ricorso dev’essere dunque respinto, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa, del numero e delle complessità delle questioni trattate.
• PQM
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 7.500,00, di cui 7.200,00 per compenso, oltre alla spese forfetarie e gli accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – T.U. SPESE DI GIUSTIZIA), art. 13 (Importi), comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Legge di stabilità 2013).
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2016

Europol SRL svolge precise indagini per l’accertamento di infedeltà coniugali e lavorative utilizzando solamente personale regolarmente autorizzato con licenza Prefettizia ai sensi dell’art. 134 del TULPS, con rilascio di relazione investigativa già pronta per essere prodotta in giudizio e successiva testimonianza dell’investigatore in sede giudiziale.
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Articolo aggiornato al 25 Maggio 2016

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