Pignoramento del conto, vale il credito esistente alla data di dichiarazione del terzo

PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE

PIGNORAMENTO DEL CONTO: VALE IL CREDITO ESISTENTE ALLA DATA DI DICHIARAZIONE DEL TERZO

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Pignoramento del conto:  in ambito di pignoramento del conto corrente di un debitore, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21081/2015, offre un chiarimento in merito a quale data rilevi, in caso di pignoramento di conto corrente, per la determinazione dell’ammontare delle somme pignorabili.

Quando decade il pignoramento del conto corrente? Cosa succede se ti pignorano il conto corrente? Come avviene il pignoramento di un conto corrente? Vediamo di comprendere e dare una risposta a queste domande.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations→

Nel pignoramento del conto corrente, il credito assoggettato a pignoramento è quello esistente alla data della dichiarazione positiva resa dal terzo, ovvero, in caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata ne accerta l’esistenza. Non rileva il fatto che il credito al momento della notificazione di pignoramento non esista e l’inesistenza del credito, in quel momento, non determina la nullità del processo esecutivo. Pignoramento conto corrente limiti.

In caso di incremento di credito sopravvenuto al pignoramento del conto corrente, non rileva l’importo del credito esistente alla data della notificazione del pignoramento, ma l’importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l’importo eventualmente incrementatosi sino alla data dell’udienza ex art. 546 c.p.c., che nel testo dopo la modifica del D.L. 35/05, convertito nella Legge 80/05, rende operanti gli obblighi di custodia del terzo pignorato, nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà.

Secondo la Suprema Corte, a rilevare per stabilire se nel conto vi sono o meno somme da pignorare non è la data di notifica dell’atto di pignoramento, ma il momento in cui il terzo pignorato, la banca, dichiara al creditore se sul c/c vi sono somme o meno.

Nel caso in cui dette somme vengano depositate sul conto corrente dopo la notifica di pignoramento, ma prima della dichiarazione del terzo pignorato, sono vincolate e soggette al pignoramento, tanto da essere assegnate dal giudice dell’esecuzione al creditore.

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PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE: LA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE

Di seguito i punti salienti della sentenza in esame:

Omissis… Giova qui ribadire che nell’espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev’essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo, ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l’esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l’inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo (così Cass. n. 15615/05). Corollario di questo principio è che, in caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento (come nell’ipotesi di rimesse effettuate dal correntista, qualora siano pignorate somme depositate in conto corrente), non rileva l’importo del credito esistente alla data della notificazione del pignoramento bensì l’importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l’importo eventualmente
incrementatosi fino all’udienza ex art. 543 cod. proc. civ. Va infatti sottolineato che l’art. 546 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica apportata col d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, rende operanti gli obblighi di custodia del terzo pignorato nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà.
Pertanto, gli atti dispositivi del terzo posti in essere in danno dei creditori dopo il pignoramento sono, per legge inopponibili (cfr., tra le altre, Cass. n. 7863/11), con la conseguenza che,  se il terzo effettua la prestazione in favore del debitore esecutato dopo il pignoramento, non si libera dall’obbligazione, né rilevano altre cause estintive sopravvenute al pignoramento (arg. ex art. 2917 cod. civ.), anche se estinguano il credito soltanto in parte.
Per contro, poiché il vincolo di indisponibilità si estende fino all’importo precettato aumentato della metà, il giudice dell’esecuzione ben può assegnare entro questo limite ed il terzo assume un obbligo di custodia, non solo rispetto a quanto è obbligato a pagare al suo creditore al momento della notificazione del pignoramento o al momento della dichiarazione positiva, ma anche rispetto a quanto sarà obbligato a pagare nel corso del rapporto, fino al limite fissato dall’art. 546 cod. proc. civ… Omissis...”

PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE: AGGIORNAMENTI RECENTI E NOVITÀ NORMATIVE

Negli ultimi anni, la disciplina del pignoramento del conto corrente ha subito significative modifiche volte a rendere più efficaci le procedure di recupero crediti. Una delle principali novità riguarda l’introduzione del pignoramento telematico, che consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione di accedere direttamente alle informazioni bancarie dei contribuenti debitori, accelerando notevolmente i tempi del processo di pignoramento.
revela.srl

Per quanto concerne i limiti al pignoramento, è importante considerare l’assegno sociale, il cui importo viene aggiornato annualmente. Nel 2025, l’assegno sociale è pari a 538,68 euro; di conseguenza, il pignoramento del conto corrente può avvenire solo per la parte che eccede il triplo di tale importo, ossia 1.616,04 euro. Ad esempio, se sul conto sono presenti 3.000 euro, potranno essere pignorati 1.383,96 euro.
revela.srl

Un’ulteriore modifica introdotta riguarda l’articolo 546 del Codice di procedura civile, che disciplina gli obblighi del terzo pignorato. Dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo (ad esempio, la banca) è soggetto agli obblighi di custodia delle somme dovute nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato di una somma variabile a seconda dell’entità del credito. Per crediti fino a 1.100 euro, l’aumento è di 1.000 euro; per crediti da 1.100,01 a 3.200 euro, l’aumento è di 1.600 euro; per crediti superiori a 3.200 euro, l’aumento è pari alla metà dell’importo precettato.
fiscoetasse.com

Infine, la Legge di Bilancio 2024 ha previsto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione possa avvalersi di modalità telematiche per acquisire informazioni necessarie al recupero coattivo dei crediti, semplificando e velocizzando le procedure di pignoramento. Tuttavia, è stato chiarito che non si tratta di pignoramenti automatici, ma di una maggiore efficienza nell’individuazione dei conti correnti con saldi positivi.
fiscoetasse.com

Queste novità normative mirano a bilanciare l’efficacia delle procedure di recupero crediti con la tutela dei diritti dei debitori, garantendo al contempo una maggiore efficienza nell’azione di riscossione.

Importante è sempre rivolgersi ad uno Studio Legale esperto in recupero crediti al fine di effettuare ogni tipo di procedura in modo preciso e corretto.

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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Pignoramento del conto, vale il credito esistente alla data di dichiarazione del terzo-, in www.europolinvestigazioni.com

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Articolo aggiornato al 11 Febbraio 2025

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