FACEBOOK E SITI PORNO IN ORARIO DI LAVORO? SI AL LICENZIAMENTO
Facebook e siti porno. Aggiornato al · Tempo di lettura: 6–8 minuti
INFO LINE INDAGINI SU DIPENDENTI INFEDELI PER LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA: +390532206836
In breve
- Usare strumenti aziendali per Facebook o siti pornografici in orario di lavoro può integrare giusta causa di licenziamento, se la condotta è grave e provata.
- I controlli devono rispettare art. 4 Statuto e privacy (metadati email: in via generale max 21 giorni di conservazione, salvo basi specifiche).
- Post denigratori pubblici sui social possono legittimare il licenziamento; episodi minimi o fuori orario potrebbero non bastare.
- Preanalisi gratuita per valutare un’investigazione e raccogliere prove lecite prima di procedere.
Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations→
Facebook e Siti Porno. Il caso: Tribunale di Milano (2014)
Gentili lettori: usare il computer di lavoro, da parte di un dipendente, per effettuare atti contrari ai doveri lavorativi non si può! Il dipendente infedele merita il licenziamento!
Il Giudice del Lavoro di Milano, in persona della Dottoressa Colosimo Chiara, con Ordinanza del 01/08/2014 (Trib. Milano Sezione Lavoro R.G. n° 6847/04) ha rigettato il ricorso di un dipendente licenziato da un’azienda della lombardia per aver utilizzato Facebook e navigato in siti porno sul luogo ed in orario di lavoro.
L’azienda datrice di lavoro, infatti, sosteneva che il dipendente avesse scattato fotografie, all’interno di un’unità produttiva, in orario di lavoro, tanto che ritraevano oltre al dipendente anche colleghi dello stesso, per poi pubblicarle sul proprio profilo Facebook, impostato con visibilità pubblica, commentandole denigrando il datore di lavoro.
Inoltre, l’azienda datrice di lavoro rilevava, dalla cronologia di navigazione internet, come un computer aziendale, nelle disponibilità del dipendente in questione, fosse stato utilizzato per accedere a siti pornografici, in giornate lavorative ed in orario di lavoro.
Per violazione dei doveri di diligenza, lealtà e correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa, per rottura del rapporto fiduciario e per lesione dell’immagine aziendale, il datore di lavoro licenziava il dipendente.
Quest’ultimo ha però impugnato il licenziamento, negando ogni addebito, e sostenendo che il computer utilizzato per navigare in siti pornografici non fosse solo nelle di lui disponibilità, ma anche in quelle di colleghi. Contestualmente, il dipendente ha denunciato che terzi si sarebbero impossessati di user e password del suo account Facebook, tanto da aver potuto liberamente pubblicare le foto ed i commenti denigratori.
Ad ogni buon conto, il Giudice ha ritenuto infondate le tesi difensive del dipendente licenziato e sufficientemente provate, invece, le condotte contestategli da parte del datore di lavoro e le ha ritenute “un’evidente violazione dei più elementari doveri di diligenza, lealtà e correttezza”. In particolare, il Giudice ha ritenuto che i commenti alle foto pubblicate su Facebook ed ingiuriosi nei confronti dell’azienda datrice di lavoro ledessero l’immagine aziendale; mentre riguardo alla navigazione su siti porno in orario lavorativo, con conseguente interruzione della prestazione lavorativa, il Giudice ha ritenuto fosse causa di per sè sufficiente a determinare un’irreparabile rottura del rapporto fiduciario.
Chiaramente prima di valutare l’opportunità di procedere al licenziamento per giusta causa è necessario informarsi adeguatamente da uno Studio Legale→ esperto in tali questioni.
In buona sostanza, il Giudice ha rigettato integralmente il ricorso del dipendente, confermando il licenziamento e condannandolo alla rifusione delle spese.
Cosa dice la legge oggi (2025)
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): recesso senza preavviso quando il fatto rende impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
- Controlli e strumenti di lavoro (art. 4 Statuto dei Lavoratori): le informazioni raccolte tramite strumenti di lavoro (PC, email, badge ecc.) sono utilizzabili se il lavoratore è stato informato in modo adeguato e nel rispetto della normativa privacy; per impianti audiovisivi serve accordo sindacale o autorizzazione INL.
- Privacy & metadati email (Garante Privacy, 6/6/2024): in via generale i metadati di posta elettronica non dovrebbero essere conservati oltre 21 giorni, salvo diverse e specifiche basi giuridiche/necessità documentate.
- Prime applicazioni 2025: sanzione alla Regione Lombardia per gestione illecita dei metadati email e dei log di navigazione dei dipendenti; riaffermato che la raccolta è ammessa solo con precise condizioni e garanzie.
Giurisprudenza recente: quando regge (e quando no)
- Social e denigrazione pubblica: la Cassazione ha confermato la giusta causa per contenuti denigratori verso superiori/azienda pubblicati sui social (ord. 2058/2025).
- Limiti e diritto di critica: non è licenziabile lo sfogo su Facebook se è conseguenza immediata di un illecito datoriale (ord. 26446/2024).
- Navigazione internet/siti porno: l’abuso reiterato in orario di lavoro può legittimare il licenziamento (Cass. 14862/2017); un episodio minimo e fuori orario, di regola, non basta (Cass. 20728/2015).
Prove lecite e policy aziendali (checklist)
- Policy e regolamenti interni chiari su uso di internet/social e strumenti di lavoro, con presa visione dei dipendenti.
- Informative privacy aggiornate (inclusi riferimenti a log, metadati email e criteri/tempi di conservazione).
- Raccolta dei log nel rispetto dell’art. 4 Statuto e delle linee guida del Garante; conservazioni proporzionate (es. metadati email in via generale max 21 giorni).
- Eventuali impianti di controllo (es. videosorveglianza): accordo sindacale o autorizzazione INL, cartelli informativi, DPIA se necessario.
- Catena di custodia e conservazione forense delle prove digitali; evitare acquisizioni “fai-da-te”.
- Investigazioni private lecite: affidi la verifica a Europol Investigazioni (agenzia autorizzata) per dossier probatori utilizzabili in giudizio.
Facebook e Siti Porno. FAQ
È sempre legittimo il licenziamento se il dipendente usa Facebook o visita siti porno in orario di lavoro?
Il PC aziendale è condiviso: cosa cambia?
Quali controlli può fare il datore di lavoro?
Cosa fare se sospetto un dipendente infedele?
Conclusioni: perché rivolgersi a Europol Investigazioni
I casi di uso improprio degli strumenti aziendali (Facebook, siti pornografici, scatti e post denigratori) richiedono prove tecnicamente corrette e conformi alla privacy per sostenere un licenziamento per giusta causa. Europol Investigazioni La assiste nella preanalisi gratuita, nella definizione del perimetro probatorio, nella raccolta lecita di log e fonti digitali e nella redazione di una relazione investigativa utile sia in sede stragiudiziale sia davanti al Giudice del Lavoro.
L’Agenzia Investigativa EUROPOL fornisce consulenza investigativa, richiedi subito un preventivo in ambito di indagini aziendali volte a raccogliere prove per licenziare il dipendente infedele, chiamando lo +390532206836 la preanalisi per la convenienza o meno ad effettuare un’investigazione per raccogliere le prove prima di licenziare un dipendente infedele, è gratuita.
Europol Investigazioni lavora sull’intero territorio nazionale ed estero, senza nessuna limitazione geografica, ed allo stesso costo in tutta Italia.
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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Facebook e siti porno in orario di lavoro? Sì al licenziamento-, in www.europolinvestigazioni.com


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