È possibile effettuare delle investigazioni fai da te, senza l’intervento di un investigatore privato autorizzato dalla legge? La risposta, stando a quanto espresso dalla Suprema Corte è no.
Non si può pedinare, spiare gli account social o registrare il proprio partner per avere le prove di una relazione extraconiugale. In altre parole nessuno può improvvisarsi un investigatore fai da te, senza correre il rischio di commettere reati gravissimi.
In questo articolo vedremo perchè le investigazioni fai da te non sono consentite e quando è il caso di rivolgersi ad una regolare Agenzia Investigativa autorizzata, che disponga di investigatori privati scelti e professionalmente preparati, in possesso di regolare licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Prefettura e con esperienza nel settore delle investigazioni private.
Ogni volta in cui ravvisate la necessità, nonchè l’opportunità, di tutelare un vostro diritto giuridicamente rilevante, rivolgetevi ad una seria ed autorizzata Agenzia Investigativa, come EUROPOL investigazioni, non correrete così il rischio di commettere reati gravissimi, come quelli di cui sopra.
L’Agenzia Investigativa EUROPOL fornisce consulenza investigativa ed anche consulenza legale tramite Studi di Avvocati fiduciari convenzionati, richiedi subito un preventivo chiamando lo +390532206836, la preanalisi per la convenienza o meno ad effettuare un’investigazione privata è gratuita.
Europol Investigazioni lavora sull’intero territorio nazionale ed estero, senza nessuna limitazione geografica, ed allo stesso costo in tutta Italia.
Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations
Investigazioni fai da te non autorizzate: Condanna e sanzioni
L’interessante Sentenza Cassazione Penale Sezione I n° 18117 del 30/04/2014 conferma quanto si rischi un vero e proprio processo penale se si decide di investigare in proprio, pedinando il proprio partner.
La Corte di Cassazione ha infatti confermato la condanna alla pena di € 300 di ammenda a carico di R. C., un ex marito napoletano di 51 anni, che aveva deciso di pedinare l’auto della ex moglie in tangenziale a Napoli, continuando a volerla seguire anche dopo che la signora si era fermata in un’area di servizio. Quando poi la donna, intimorita, si era nuovamente fermata nei pressi di una rotatoria, l’ex marito con la propria autovettura la marcava, girandole intorno, interrompendosi solo all’arrivo delle Forze dell’Ordine, chiamate dalla signora M. P. allertatissima.
“La condotta di tallonare insistentemente l’auto della parte lesa e di circondarla dal momento in cui si era fermata realizza ‘molestia’, arrecando turbamento alla persona offesa a causa della prevaricazione dell’agente”, scrivono gli “ermellini” nel verdetto n° 18117 il 11/02/2014.
L’ex marito è stato altresì condannato a rifondere € 2000 per le spese di giustizia sostenute da parte dello Stato, che ha pagato l’Avvocato della signora molestata, in quanto la stessa non avrebbe potuto economicamente permetterselo.
Così è stata confermata la condanna emessa dal Tribunale di Napoli nel luglio 2012, costata all’ex marito molto più di quanto non avrebbe speso rivolgendosi ad una seria agenzia investigativa.
Il pedinamento abusivo, pertanto, quand’anche si trasforma in un vero e proprio “marcamento” è da considerarsi a tutti gli effetti una molestia e come tale è passibile di denuncia (e di condanna!) penale.
E’ sempre consigliabile rivolgersi ad un investigatore privato esperto, competente, capace e titolare di regolare licenza ex art. 134, la quale deve necessariamente essere esposta e ben visibile, nonchè consultabile, nei locali dell’agenzia investigativa. Questo vale sia per le investigazioni private che per le indagini commerciali e finanziarie.
Investigatore fai da te: E’ possibile controllare un account Facebook?
Quotidianamente riceviamo telefonate e mail con questa assurda richiesta: voglio controllare l’account Facebook di mia moglie, marito, amante….etc. Una volta per tutte. Non si può!
Chiunque abusivamente acceda, contro la volontà espressa o tacita del titolare, ad un account altrui è punibile con la reclusione fino ad un massimo di tre anni, come recita l’Art. 615 ter del Codice Penale italiano: Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”. Seguono delle ipotesi aggravate a seconda che il soggetto agente rivesta una determinata qualifica (es. Pubblico Ufficiale, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato), o se si è usata violenza, o ancora se dal fatto deriva distruzione o danneggiamento del sistema.
Ci meravigliamo molto di tali richieste, soprattutto perchè vi sono metodi legali e legittimi per acquisire prove giuridicamente rilevanti nei confronti di privati.
Pertanto l’ “accesso abusivo” è innanzitutto un delitto in quanto la pena prevista è la reclusione, si tratta di un reato comune in quanto può essere commesso da “chiunque“, ed è infine istantaneo perché la consumazione avviene nel momento dell’introduzione o nella protrazione all’interno del sistema nonostante il dissenso del titolare dello ius excludendi.
Per sistema informatico, si intende qualunque complesso hardware e sofware il cui accesso sia protetto almeno da una password.
Ogni account di Facebook, come qualsiasi altro account di social network o di posta elettronica, è un sistema informatico!
Quotidianamente, lo ripetiamo, riceviamo richieste, tanto da parte di mogli, quanto da parte di mariti, compagne e compagni, fidanzate e fidanzati, amiche e amici, nonchè amanti, d’accesso abusivo a sistemi informatici: Facebook→, Skype, Twitter→, Google→, gestori telefonici, pedaggi autostradali… per verificare ed eventualmente dimostrare infedeltà coniugali, tradimenti di ogni genere e tipo… domande fra l’altro assurde poichè eventuali prove assunte, in spregio della legge, non potranno neppure essere mai portate innanzi alla valutazione del Giudice, quindi non servono, fra l’altro, a nulla.
L’Agenzia Investigativa EUROPOL effettua esclusivamente le investigazioni private consentite dalla legge e il cui esito è producibile in giudizio. Rivolgiti a noi!
Si consideri inoltre che, come lo stesso Art. 615 ter del Codice Penale italiano sottolinea (La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti) porta la pena da anni tre ad anni cinque di reclusione, in tutti quei casi in cui il delitto venga commesso da un investigatore privato, anche se investigatore privato abusivo.
Investigazioni fai da te registrando in casa propria: penalmente perseguibili e non valide in sede legale
Tutt’oggi riceviamo molte telefonate da parte di persone che ci chiedono, con lo scopo di provare una relazione extraconiugale del coniuge, di installare, occultandoli, apparati atti a registrare audio ed eventualmente video. Ci chiedono, in altre parole, di avvallare investigazioni private fai da te magari registrando in casa propria.
Attenzione: qualsiasi registrazione audio effettuata senza la partecipazione attiva al dialogo di chi registra è espicitamente non consentita dalla legge.
Chi registra di nascosto il proprio coniuge commette viola gravemente la legge ed è penalmente perseguibile d’ufficio.
Si tenga inoltre conto che qualsiasi prova raccolta in modo difforme da quanto previsto dalla legge altro non è che la prova di aver commesso almeno un reato. Diversi sono ormai i coniugi che oltre ad essere stati traditi sono stati poi condannati.
“Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate”
A ribadirlo è la sentenza n° 35681/2014 della Corte Suprema di Cassazione, nel confermare la decisione del Giudice di Pace di Senorbì del 10/05/2013 che condannava un marito per aver diffamanto la di lui moglie adultera.
Il marito tradito e condannato, proponeva infatti ricorso alla Cassazione sostenendo di aver diffamato la moglie in preda all’ira determinata dall’aver appena scoperto il tradimento della moglie grazie ad una registrazione vocale, frutto di un’investigazione privata “fai da te” effettuata tramite un registratore installato dal marito stesso all’interno della casa coniugale e da lui ritenuta una delle principali prove.
Gli Ermellini rigettano però il ricorso, sulla base dei principi già espressi con l’Art. 191 del Codice di Procedura Penale, secondo il quale le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate e con l’art. 615-bis c.p., circa il diritto alla riservatezza del partner convivente (cfr. sentenza n. 12698 18 marzo 2003).
In estrema sintesi, dunque, non solo il marito non può utilizzare la prova del tradimento subito, ma l’acquisizione della stessa lo rende addirittura passibile di querela per il reato di interferenze illecite nella vita privata.
Secondo la legge italiana, infatti: “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata… (omissis) è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.
In caso di sospetta infedeltà coniugale, è decisamente opportuno rivolgersi ad una regolare Agenzia Investigativa autorizzata, che disponga di investigatori privati scelti e professionalmente preparati, in possesso di regolare licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Prefettura e con esperienza nel settore delle investigazioni private.
Ogni volta in cui ravvisate la necessità, nonchè l’opportunità, di tutelare un vostro diritto giuridicamente rilevante, rivolgetevi ad una seria ed autorizzata Agenzia Investigativa, come EUROPOL investigazioni, non correrete così il rischio di commettere reati gravissimi, come quelli di cui sopra.
L’Agenzia Investigativa EUROPOL fornisce consulenza investigativa ed anche consulenza legale tramite Studi di Avvocati fiduciari convenzionati, richiedi subito un preventivo chiamando lo +390532206836, la preanalisi per la convenienza o meno ad effettuare un’investigazione privata è gratuita.
Europol Investigazioni lavora sull’intero territorio nazionale ed estero, senza nessuna limitazione geografica, ed allo stesso costo in tutta Italia.
Per approfondire questo argomento naviga nel canale YouTube di Europol Investigazioni
© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.europolinvestigazioni.com
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.europolinvestigazioni.com che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.europolinvestigazioni.com che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.europolinvestigazioni.com è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo -Investigazioni Private fai da te-, in www.europolinvestigazioni.com
La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né Europol S. r. L.. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato od un commercialista esperto nella materia.
Articolo aggiornato al 16 Giugno 2021