Informazioni per recupero crediti esteri

 


 

Informazioni per recupero crediti esteri

INFORMAZIONI PER RECUPERO CREDITI ESTERI

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In sintesi (per decision‑makers):

  • Prescrizioni: Germania 3 anni (§195 BGB); UK 6 anni (Limitation Act 1980); Romania 3 anni (art. 2517 C.civ.).
  • Strumenti UE: Bruxelles I “recast” (1215/2012) per giurisdizione ed esecuzione; Ingiunzione UE (1896/2006); Small Claims fino a 5.000€ (861/2007, come mod. 2015/2421); EAPO sequestro conti (655/2014).
  • UK post‑Brexit: Hague 2005 + Hague 2019 in vigore dal 01/07/2025 (per procedimenti avviati da tale data) per riconoscimento giudizi civili/commerciali.
  • Approccio operativo: verifica preventiva di solvibilità & beni aggredibili, scelta dello strumento più rapido, forum corretto, enforcement mirato.

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Recupero crediti esteri. Ogni giurisdizione segue regole e procedure differenti che occorre conoscere per agire con efficacia.

Recupero crediti esteri, ovveri tutti i casi in cui un azienda o un privato concede credito ad un cliente, partner, non residente, e non riesce poi ad incassare la somma fatturata. Sebbene le aziende italiane siano giustamente sempre più orientate all’export alla ricerca di nuovi mercati e di fatturato, investendo in reti commerciali e strutturandosi per vendere all’estero, spesso l’aspetto inerente il credito viene sottovalutato, inteso che l’imprenditore non si preoccupa di un eventuale mancato pagamento e delle azioni che eventualmente occorre mettere in atto. Al contratrio imprese e professionisti prestano attenzione all’aspetto dei mancati pagamenti all’estero, ma sottovalutano le differenze anche profonde fra i vari ordinamenti giuridici, nella convinzione che ogni sistema giudiziario funzioni allo stesso modo dell’Italia. Non è così!

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Europol SRL, agenzia di informazioni commerciali per recupero crediti estero, da molti anni si dedica a fornire supporto informativo commerciale ai professionsiti del recupero crediti, sia in ambito nazionale che internazionale: l’esperienza maturata nelle varie giurisdizioni ci permette oggi di offrire anche il servizio di recupero crediti internazionale in svariate giurisidizioni utilizzando professionisti fiduciari del recupero crediti internazionale, di comprovata affidabilità e sistemi differenti da giurisdizione a giurisdizione sempre nell’ottica di massimizzare il risultato e diminuire i costi, nell’ambito dei recuperi crediti esteri.

Sarebbe troppo lungo riassumere in un singolo articolo ogni giurisdizione trattata ma, al fine di far meglio comprendere al lettore le differenze che sussitono anche in giurisidizioni molto vicine all’italia, vogliamo fare alcuni esempi.

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Recupero crediti esteri: alcuni esempi per comprondere le forti differenze fra le giurisdizioni

Germania

Recupero crediti esteri in Germania: la prescrizione dei crediti commerciali in Germania è di 3 anni. La prescrizione deve essere interrotta ai sensi della legge tedesca, quindi con l’intervento di un legale autorizzato al patrocinio in Germania, ovvero con la proposizione di una domanda giudiziale, anche sommaria o cautelare, o con un riconoscimento o dichiarazione espressa di debito. A volte le aziende tedesche, conscie che i tempi di prescrizione in Italia sono più lunghi, cercano volutamente di procasitnare i pagamenti sperando nella prescrizione degli stessi, giocando sulla non conoscenza della legge tedesca da parte dei fornitori. Al contrario invece sono ridotti i costi inerenti la procedura , ovvero la richiesta di decreto ingiuntivo, la formula esecutiva e il pignoramento. In Germania la privacy è molto rigorososa, e non esistono pubblici registri consultabili nemmeno per le autovetture o i beni immobili. Tali informazioni sono disponibili a seguito di azione giudiziaria

Inghilterra e Galles

Recupero crediti esteri in Inghilterra e Galles: le stesse sono giurisdizioni di Common Law, quindi con procedure profondamente diverse rispetto all’Italia (Civil Law). La prescrizione dei crediti commerciale è generalmente di 6 anni, oppure 12 in alcuni casi. Nel sistema procedurale Inglese (stesso dicasi per il Galles), regolato dal CPR (Civil Procedure Rules) non esiste una vera e propria procedura monitoria: il sistema incoraggia la mediazione per i crediti fino a 100,000 Sterline, al fine di ridurre i costi di procedura, mettendo a disposizione un sistema introduzione della procedura basato su elementi documentali completamente elettronico, la cosiddetta claim form. Il debitore può opporsi proponendo le sue ragioni oppure riconoscere il pagamento. Da notare che contrariamente ad altri ordinamenti il rifiuto del debitore ad adempiere all’obbligazione viene segnalato nelle banche dati creditizie a disposizione delle banche e degli istituti finanziari: questa segnalazione rende difficile ottenere linee di credito da parte delle banche, dei fornitori e degli operatori economici in genere, fattore determinante alla risoluzione della maggior parte dei contenziosi nelle prime fasi dell’azione.

Romania

Recupero crediti esteri Romania: I crediti commerciali in Romania si prescrivono in 3 anni da quando il credito è diventato esigibile. La Romania come Paese membro dell’Unione Europea ha recepito il Regolamento CE 44/2001 in merito al riconscimento e alla esecuzione delle decisioni straniere, previa verifica che:

  • la decisione sia definitiva ed esecutiva nel Paese in cui è stata emessa;
  • la decisione non sia stata ottenuta con dolo;
  • la decisione non violi l’ordinamento pubblico Rumeno;
  • la decisione non sia contraria ad una decisione precedentemente resa da una Corte Rumena;
  • la decisione non sia stata emessa da più di 3 anni, salva diversa disposizione di legge;

Il caso più comune è il riconscimento del decreto ingiuntivo già esecutivo emesso da un Tribunale Italiano al fine di svolgere la fase esecutiva in Romania: ottenuto il riconscimento del Decreto sarà possibile rivolgersi agli esattori Rumeni autorizzati dalla Corte d’Appello territoriale che svolgono, in forma privata ma con poteri di pubblico ufficiale, sia l’attività di ricerca di beni mobili ed immobili in capo al debitore, sia la fase di pignoramento dei suddetti beni (e successiva messa all’asta) oppure pignoramento di conti correnti, depositi etc..

Questa procedura chiamata “Executarea Silită” è molto vantaggiosa in quanto i costi procedurali sono legati al risultato, ovvero il creditore sosterrà una minima spesa iniziale in qualità di contributo unificato, e poi una percentuale sulla somma effettivamente recuperata, da negoziare con l’esecutore preventivamente entro un minimo e massimo stabilito dalle tabelle pubblicate dal Ministero della Giustizia Rumeno, verrà trattenuta dall’esecutore ad incasso della somma da parte del debitore o dalla vendita dei suoi beni.

RECUPERO CREDITI ESTERI: LE SOLUZIONI DI EUROPOL AGENZIA RECUPERO CREDITI ESTERO

Come si evince da questi brevi cenni, anche all’interno della UE ci sono profonde differenze fra gli ordinamenti, sia dal punto di vista delle procedure che delle possibilità offerte al creditore di recuperare efficacemente il proprio credito. Riteniamo quindi di basilare importanza informarsi preventivamente sulla solvibilità di un parnter estero non solo richiedendo un’informazione commerciale estera, ma anche assumendo le informazioni basilari al fine di conoscere entro quale termine occorre agire e le eventuali azioni da intraprendere nel caso in cui il cliente improvvisamente si rifiuti di pagare.

Europol SRL è a disposizione per fornire consulenza e prodotti per il Recupero del Credito all’Estero sia in giurisdizioni Europee che extra-Europee, per mezzo di una consolidata serie di partnership e professionisti fiduciari di comprovata esperienza esperti nella gestione dei crediti commerciali.

Siamo in grado di farti avere informazioni patrimoniali per recuperare i tuoi crediti esteri ovunque essi siano. Affida a noi le tue informazioni per il recupero crediti esteri.

Note di aggiornamento legale 2025 

UE – Giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione: oggi tra Stati membri UE si applica il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I “recast”), che ha semplificato l’esecuzione transfrontaliera ed eliminato l’exequatur. La Danimarca applica il Regolamento tramite accordo dedicato. :contentReference[oaicite:7]
Strumenti rapidi UE: Ingiunzione di pagamento europea (Reg. CE 1896/2006); Procedura europea per le controversie di modesta entità fino a €5.000 (Reg. CE 861/2007 come modificato dal Reg. UE 2015/2421); EAPOEuropean Account Preservation Order per congelare conti bancari transfrontalieri (Reg. UE 655/2014). :contentReference[oaicite:8]
Germania – Prescrizione & registri: la prescrizione generale è 3 anni (§195 BGB) con decorrenza dalla fine dell’anno in cui il credito è sorto e conosciuto (§199 BGB). Per i registri: il Grundbuch (immobili) è consultabile solo con legittimo interesse; il registro veicoli (KBA) fornisce normalmente dati al titolare o in casi previsti dalla legge. Valuta sempre il Mahnverfahren per titoli rapidi. :contentReference[oaicite:9]
Inghilterra e Galles – Post‑Brexit: per contratti semplici la prescrizione è 6 anni (12 per deeds) – Limitation Act 1980. Dopo la Brexit, i giudizi UE non circolano più automaticamente: si applica Hague 2005 (clausole esclusive) e, dal 1 luglio 2025, il Hague Judgments 2019 per procedimenti avviati da quella data, migliorando il riconoscimento reciproco. :contentReference[oaicite:10]
Romania – Prescrizione & esecuzione: 3 anni per i crediti pecuniari (art. 2517 c.c.); esecuzione forzata (executare silită) affidata all’executor judecătoresc, con compensi legati al risultato entro soglie ministeriali. Il riconoscimento dei giudizi UE segue Bruxelles I “recast”. :contentReference[oaicite:11]

FAQ – Recupero crediti esteri

Quali documenti servono per avviare un’azione all’estero?
Contratto/ordini, fatture, DDT/CMR, estratti contabili, scambi e‑mail, eventuali purchase orders, copia dei solleciti, dati identificativi del debitore (sede, VAT, IBAN), eventuali choice of court clauses. In UE: valuta Ingiunzione UE, Small Claims o EAPO in base a importo/urgenza. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
È sempre necessario un avvocato locale?
Spesso sì per atti giudiziali/esecutivi; alcuni strumenti UE sono documentali e form‑based, ma per l’esecuzione locale e le opposizioni è prudente il patrocinio in loco.
Si può bloccare un conto estero del debitore?
In UE è possibile valutare l’EAPO (Reg. 655/2014) per il congelamento transfrontaliero dei conti, se sussistono i presupposti (rischio di dissipatione, elementi probatori, ecc.). :contentReference[oaicite:13]{index=13}
Quale procedura conviene sotto i 5.000 €?
La Small Claims UE semplifica tempi e costi, con decisione automaticamente eseguibile negli altri Stati membri (salve eccezioni). :contentReference[oaicite:14]{index=14}
Come cambia nel Regno Unito dopo il 1° luglio 2025?
Entra in vigore Hague 2019 per procedimenti avviati da tale data, migliorando la circolazione dei giudizi civili/commerciali; restano rilevanti Hague 2005, il diritto comune e altri regimi specifici. :contentReference[oaicite:15]{index=15}

Conclusione: perché rivolgersi a Europol Investigazioni

Il recupero crediti esteri richiede conoscenza comparata delle procedure, scelta corretta del foro e integrazione degli strumenti UE/UK (Ingiunzione UE, Small Claims, EAPO, Hague 2005/2019). Europol Investigazioni offre informazioni patrimoniali mirate, partner fiduciari locali e una gestione end‑to‑end orientata al risultato e alla riduzione dei costi. Per una valutazione rapida del tuo caso:

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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Recupero Crediti Esteri-, in www.europolinvestigazioni.com

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Articolo aggiornato al 06 Novembre 2025

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