Ufficio Anagrafe, approfondimenti

UFFICIO ANAGRAFE APPROFONDIMENTI

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Ufficio anagrafe approfondimenti: cosa è e come funziona l’Ufficio Anagrafe dei Comuni. L’Ufficio Anagrafe di un determinato Comune documenta la posizione dei cittadini residenti, siano essi italiani o stranieri, e ne rileva i movimenti anagrafici. L’Ufficio Demografico tiene conto di tutti i mutamenti che si verificano nel comune per cause naturali o civili, cioè per nascita, matrimonio, morte, emigrazione, immigrazione, e rilascia i relativi certificati.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Nel caso in cui, per motivi legali e legittimi, sia necessario acquisire la certificazione attestante l’esatto domicilio e residenza di una persona, od un’altra condizione della persona, l’Agenzia Investigativa EUROPOL SRL è in grado di effettuare tale ricerca con la massima puntualità e precisione.

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Ufficio anagrafe approfondimenti: si precisa che il Garante per la Privacy, ha in più occasioni determinato che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti Leggi c.d. ” Anagrafiche “, ovvero il disposto del D.P.R. n. 223/89 (Regolamento Anagrafico), non sono state assolutamente modificate o novate dalla disciplina sulla Privacy: infatti il diritto alla riservatezza è regolato dalla legge n.675 del 31 dicembre 1996 e dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (Il codice in materia di protezione dei dati personali): l’art.62 delle nuove disposizioni considera “di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità”. Il riconoscimento dello status di rilevante interesse pubblico alle finalità connesse alla tenuta dei registri anagrafici, non comporta l’impossibilità di comunicare i dati relativi alla residenza di un soggetto, la cui natura è e rimane, indiscutibilmente, pubblica.

Ovviamente però vi sarà da tenere debito conto degli obblighi relativi al regime fiscale dei certificati di residenza. In proposito la normativa di riferimento è il D.P.R. n.642 del 26 Ottobre 1972 (Disciplina dell’imposta di bollo).

UFFICIO ANAGRAFE APPROFONDIMENTI: I DIRITTI DI BOLLO

Tale norma suddivide gli atti in due categorie:

atti soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine;

atti soggetti ad imposta di bollo in caso d’uso.

Per alcuni tipi di atti sono, poi, previste esenzioni dall’imposta di bollo. Il punto 6 della tabella A, allegata al citato D.P.R. (contenente gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dall’origine) prevede, al suo interno, chiaramente anche i certificati di residenza: “Atti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, compresi gli atti degli enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri, rilasciati a privati che ne abbiano fatto richiesta, in originale, in estratto ovvero in copia dichiarata conforme all’originale”. Non si può dubitare sulla circostanza che i certificati di residenza siano assoggettati, sin dall’origine e a prescindere dall’uso, alla citata imposta, a meno che gli stessi non ricadano esplicitamente in un’ipotesi di esenzione, peraltro pedissequamente prevista dalla legge stessa. La difformità di comportamento registrata sul tema in oggetto da parte delle anagrafi sparse sul territorio Nazionale è dovuta ad una generalizzata mancata conoscenza della citata normativa.

In conclusione:

Il nostro Ordinamento consente a chiunque di chiedere ed ottenere dati anagrafici relativi a persone precisamente identificate. Nel caso in cui il soggetto si sia trasferito in altro Comune rispetto a quello presso cui si inoltra la richiesta occorrerà una richiesta motivata da esigenze legittime ( notifica atti giudiziari od altre questioni di rilevanza civilistica o penalistica ) per poter ottenere la notizia del comune di emigrazione.

Per le ragioni di cui sopra si ribadisce comunque, in sede di conclusioni, l’obbligatorietà dell’imposizione dell’imposta di bollo ai certificati di residenza. Inoltre vi è da tenere conto che ai sensi e per gli effetti del DPR 26/10/1972 n. 642, Parte 1 – Art. 25 : ” Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.
1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l’imposta, con un minimo di euro 103.
3. L’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall’ultimo comma dell’articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 5, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473. “

A tal riguardo l’EUROPOL SRL, agenzia investigativa nazionale, invita tutti gli utenti a diffidare di quegli enti o società che propongono di fornire e commercializzare certificazioni anagrafiche a prezzi inferiori addirittura a quelli dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria. Ufficio anagrafe approfondimenti.

Tali certificati sono infatti ottenuti o con l’evasione dell’imposta di bollo o, peggio, con l’improprio e non autorizzato utilizzo della banca dati del Ministero delle Finanze. L’utilizzo dell’operato di tali soggetti comporta la violazione, in solido con costoro, delle norme di legge sovracitate oltre che di quelle previste e punite dagli artt. 615-quater e 617-quater c.p., oltre che l’inutilizzabilità dei certificati così fraudolentemente ottenuti.

Per chiarimenti e contatti in materia di adempimenti anagrafici, clicca qui oppure +390532206836 +393405769116

visure anagraficheUFFICIO ANAGRAFE APPROFONDIMENTI: ESENZIONI DAI DIRITTI DI BOLLO

Per completezza di esposizione si riportano le ipotesi di esenzione dal bollo previste, per alcuni atti e determinati usi, dall’allegato B del D.P.R. n.642 del 26 Ottobre 1972:

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo Allegato B del D.P.R. n.642 del 26 Ottobre 1972

Art. 1.
Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Art. 2.
Elenchi e ruoli concernenti l’ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni, nonchè le relative opposizioni e domande di esonero, dispensa o rinvio e documenti allegati.

Art. 3.
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa, nonchè i documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall’imputato o incolpato.

Art. 4.
Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell’interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 17 del presente decreto.

Art. 5.
Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
Verbali e decisioni delle Commissioni tributarie nonchè copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.
Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.
Atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera degli esattori e dei ricevitori, con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 6.
Fatture ed equivalenti documenti relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi con i quali viene addebitata l’imposta sul valore aggiunto.

Art. 7.
Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito e relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi, domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio.
Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili della stessa natura, nonchè certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Art. 8.
Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell’interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.
Per fruire dell’esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all’ufficio che deve rilasciare l’atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell’autorità di pubblica sicurezza comprovante l’iscrizione del richiedente nell’elenco previsto dall’art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.
Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull’atto risulti tale scopo.

Art. 9.
Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonchè atti e documenti relativi alla liquidazione ed al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di previdenza, assistenza e beneficenza.
Domande e relativa documentazione per l’iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 10.
Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell’esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

Art. 11.
Atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola materna ed in quella dell’obbligo; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalario e relative quietanze.

Art. 12.
Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte Costituzionale.
Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari;
2) individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego;
3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità.
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.
I documenti prodotti nei procedimenti di cui ai precedenti commi, godono della esenzione qualora non siano soggetti a bollo sin dall’origine.

Art. 13.
Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l’inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell’interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all’assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile: atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell’elenco di cui all’art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 14.
Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.
Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci; fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci; certificati di origine; domande dirette alla restituzione dei tributi restituibili all’esportazione; atti e registri relativi al movimento di valute.

Art. 16.
Atti e contratti posti in essere tra amministrazioni dello Stato o tra enti equiparati per legge allo Stato agli effetti tributari o tra tali enti e lo Stato.
Agli effetti del precedente comma le aziende autonome dello Stato, le regioni, le provincie, i comuni e loro consorzi sono equiparati allo Stato.

Art. 17.
Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all’ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all’ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

Art. 18.
Passaporti.
Atti e documenti necessari per il rilascio dei passaporti agli emigranti che si recano all’estero a scopo di lavoro ed alle loro famiglie.

Art. 19.
Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

Art. 20.
Atti e documenti relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a L. 10.000.000 e a L. 30.000.000.
Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 200.000.000.
Nota : L’esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:
a ) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;
b ) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;
c ) che gli atti e scritti siano posti in essere nel decennio dall’atto di costituzione, siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano – fatta eccezione delle cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale – a negozi giuridici di valore superiore a 20 volte il capitale sociale effettivamente versato.
La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.
Per le cooperative agricole ed edilizie l’esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnate ai soci nè alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati.

Art. 21.
Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all’arrotondamento delle proprierà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l’affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

Art. 22.
Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione.

Art. 23.

Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.

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Articolo aggiornato al 30 Novembre 2021

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