PIGNORAMENTO STIPENDIO E PENSIONE ACCREDITATI SU CONTO CORRENTE
INFO LINE PIGNORAMENTO STIPENDIO E PENSIONE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO: +393405769116
Pignoramento stipendio, pignoramento della pensione, pignoramento delle somme accreditate sul conto corrente, quali sono le procedure idonee a far si che un creditore soddisfi i suoi crediti pignorando lo stipendio e la pensione dei debitori? Esiste il pignoramento stipendio part time?
Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations→
Oggi, il creditore può ancora andare dall’Avvocato per pignorare il quinto dello stipendio del debitore, quando il debitore ha un datore di lavoro?
Se il debitore è in pensione, quanto può pignorare il creditore?
PIGNORAMENTO PENSIONE E STIPENDIO SUL CONTO CORRENTE: I LIMITI, LE MODALITA’
Premettiamo che la norma codicistica che regolamenta la materia, l’art. 545 c.p.c., è stato profondamente modificato con il D.L. 83/2015, chiamato anche decreto fallimenti.
La riforma quindi, modificando i limiti sanciti dall’Art. 545 del Codice di Procedura Civile, pertanto ponendo nuovi limiti al pignoramento di stipendi e pensioni, ha di fatto elevato le soglie di impignorabilità e creato limiti pignoramento stipendio minimo vitale. In questo articolo avremo la risposta a molte domande frequenti quali: pignoramento stipendio minimo vitale giurisprudenza, pignoramento stipendio tempi, quando non si può pignorare lo stipendio?
Le modifiche sono state apportate all’art. 545 del Codice di Procedura Civile dal D.L. 83/2015, convertito con modificazioni nella L. 132/2015 (cosiddetto “Decreto Fallimenti”). Le disposizioni principali ivi riportate sono attualmente vigenti e si possono così riassumere:
-
Stipendi e pensioni accreditati su conto corrente:
-
Se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, la parte impignorabile è pari a tre volte l’importo dell’assegno sociale (nel 2025, l’assegno sociale INPS è di circa €534,41, quindi la soglia è di circa €1.603,23).
-
Se l’accredito è contestuale o successivo al pignoramento, si applicano i limiti ordinari: 1/5 per crediti ordinari o tributari, e fino alla metà in caso di concorso tra crediti alimentari e tributari.
-
-
Pensione non pignorabile per un importo pari a una volta e mezza l’assegno sociale (circa €801,62 nel 2025); la parte eccedente è pignorabile nei limiti di legge.
-
Pignoramento stipendio part-time: è possibile nei limiti del quinto, ma in questi casi il giudice può valutare la sussistenza del cosiddetto “minimo vitale”, applicando eventualmente una soglia più protettiva in base alla giurisprudenza e alla situazione specifica del debitore.
-
Violazioni dei limiti di pignoramento: i pignoramenti eseguiti oltre le soglie indicate sono parzialmente inefficaci e il giudice può rilevarlo anche d’ufficio.
Tutto ciò è coerente con la giurisprudenza di legittimità e la prassi dei Tribunali italiani.
Vediamo l’articolo citato:
ARTICOLO N.545
Crediti impignorabili.
[I]. Non possono essere pignorati i crediti alimentari [433 ss. c.c.], tranne che per cause di alimenti e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
[II]. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
[III]. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
[IV]. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
[V]. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.
[VI]. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [1881, 1923 1 c.c.].
[VII]. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
[VIII]. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
[IX]. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio
Le pensioni dei debitori non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente ad una volta e mezzo la misura massima dell’assegno sociale.
Gli stipendi dei debitori, se accreditati in conto corrente, bancario o postale, intestato al debitore, non potranno essere pignorati per un importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, nel caso in cui l’accredito sia stato effettuato in data anteriore al pignoramento. Nei casi in cui l’accredito abbia luogo alla data del pignoramento o in data successiva, i limiti restano quelli previsti dall’Art. 545 e della speciali disposizioni di legge.
In caso di violazione dei limiti stabiliti, il pignoramento perderà di parziale efficacia.
In buona sostanza:
all’articolo 545 c.p.c. sono aggiunti i seguenti commi:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonchè dalle speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonchè dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.»
Mentre all’articolo 546, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»
PIGNORAMENTO STIPENDI PENSIONI CONTI CORRENTI: COSA FA EUROPOL INVESTIGAZIONI A FAVORE DEI CREDITORI
L’Agenzia Investigativa EUROPOL, specializzata in informazioni per recupero crediti, attraverso il servizio informativo finalizzato al rintraccio del posto di lavoro e della pensione, consente al creditore di individuare i redditi del debitore, siano essi derivanti da attività lavorativa subordinata, professionale, autonoma o imprenditoriale.
Il report informativo evidenzia anche ogni eventuale pensione percepita dal debitore, con indicazione dell’Ente erogante.
Pignorare lo stipendio o pignorare la pensione del tuo debitore, in tempi rapidi, contenendo il più possibile i costi, si può! Clicca qui per acquistare online il report→
🔍 Perché Affidarsi a Europol Investigazioni per il Rintraccio dei Conti Correnti
Il rintraccio di redditi e conti correnti intestati a un debitore è un passaggio cruciale per il successo di un’azione esecutiva. Europol Investigazioni rappresenta una delle soluzioni più efficaci e affidabili per i creditori, grazie a:
-
✅ 30 anni di esperienza nel settore del recupero crediti e delle indagini patrimoniali→.
-
✅ Accesso a banche dati riservate e aggiornate, che consentono di individuare rapidamente posti di lavoro, trattamenti pensionistici, attività professionali o imprenditoriali e i relativi flussi finanziari.
-
✅ Servizi completamente conformi alla normativa GDPR e alle leggi sulla privacy, garantendo sicurezza e legalità nelle operazioni investigative.
-
✅ Rapporto qualità/prezzo competitivo, ideale per avvocati, aziende e privati che intendono massimizzare il recupero minimizzando i costi.
-
✅ Consegna di report dettagliati, con indicazione dei conti individuati, dell’ente pensionistico erogante (se presente) e degli eventuali datori di lavoro.
Affidarsi a Europol Investigazioni consente di risparmiare tempo, evitare azioni legali inefficaci e intervenire in modo mirato sul patrimonio del debitore, aumentando significativamente le probabilità di successo nell’esecuzione forzata.
INFO LINE PIGNORAMENTO STIPENDIO E PENSIONE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO: +393405769116
Unisciti alla nostra community su YouTube per restare aggiornato sulle novità in materia di indagini bancarie, rintraccio conti correnti e molto altro!
Iscriviti a Europol Investigazioni
Europol Investigazioni lavora da oltre 30anni nel settore delle informazioni per recupero crediti, ed è la migliore soluzione esistente, come rapporto qualità/prezzo per ottenere informazioni finanziarie aggiornate ed esatte.
© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.europolinvestigazioni.com
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.europolinvestigazioni.com che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.europolinvestigazioni.com che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.europolinvestigazioni.com è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Pignoramento stipendio e pensione accreditati sul conto corrente-, in www.europolinvestigazioni.com
La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né Europol S. r. L.. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato od un commercialista esperto nella materia.
Articolo aggiornato al 25 Aprile 2025