Informazioni per Recupero Crediti Austria

 



Informazioni per Recupero crediti Austria – Guida pratica 2025

Recupero crediti Austria. Ultimo aggiornamento: ottobre 2025

Sintesi in 30 secondi

  • Prescrizione ordinaria 3 anni per crediti da forniture/prestazioni (ABGB §1486); alcuni diritti restano a 30 anni.
  • Diffida/sollecito non interrompe la prescrizione; servono riconoscimento del debitore o azione giudiziale (ABGB §1497).
  • Interessi moratori B2B: 9,2 p.p. sopra il Basiszinssatz OeNB (es. 1/7/2025: 1,53% ⇒ 10,73%).
  • Mahnverfahren/Zahlungsbefehl fino a €75.000, opposizione entro 4 settimane; in difetto, titolo esecutivo.
  • Crediti transfrontalieri UE: possibile European Order for Payment (opposizione 30 gg).

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Prescrizione in Austria: quadro aggiornato 2025

In Austria la prescrizione generale resta di 30 anni, ma per i crediti tipici della “vita d’affari” (fornitura di beni, prestazioni di servizi ecc.) vale la prescrizione breve di 3 anni (ABGB §1486).
La prescrizione si interrompe solo in due casi: riconoscimento del debito del debitore oppure domanda giudiziale regolarmente proseguita (ABGB §1497); un semplice sollecito/diffida non è interruttivo.
La sospensione per trattative è ammessa dalla giurisprudenza/dottrina per un periodo “ragionevole” dopo la fine dei colloqui.

Interessi moratori tra imprenditori (UGB §456)

Nei rapporti tra imprenditori – salvo diverso accordo – gli interessi di mora sono pari al Basiszinssatz OeNB + 9,2 p.p. (UGB §456). Il Basiszinssatz varia semestralmente (es.: 1 luglio 2025 = 1,53%10,73%).

INFORMAZIONI PER RECUPERO CREDITI AUSTRIA

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Informazioni per Recupero crediti Austria: procedure e modalità per recuperare i crediti→ esteri nei confronti di debitori residenti in Austria. Prima di illustrare le modalità di recupero crediti occorre una riflessione sui tempi della prescrizione secondo il diritto Austriaco. Ancorché il termine di prescrizione generale sia di 30 anni, nella pratica più diffusa e per i crediti derivanti da forniture è di soli 3 anni. L’ art 1486 e ss. ABGB prevede infatti una prescrizione nel termine di 3 anni per:

  1. diritti di credito della “vita quotidiana” come crediti per il pagamento del prezzo di compravendita, per la consegna di merce o per la prestazione di servizi;
  2. prestazioni di carattere continuativo (come ad es. canoni di locazione, diritto agli alimenti etc…);
  3. diritto di garanzia in riferimento ai beni immobiliari;
  4. diritto al risarcimento del danno.

La prescrizione quindi è più breve rispetto al diritto Italiano.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Ovviamente anche secondo il diritto austriaco il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto.
L’interruzione del termine di prescrizione può – ad esempio – essere originata da una ricognizione di debito o dalla attivazione di una azione giudiziale.  La sospensione del termine di prescrizione, secondo giurisprudenza costante, può essere invece originata dall’inizio di trattative stragiudiziali tra le parti per tutto il periodo delle trattative, purché si tratti di un termine “ragionevole” (la giurisprudenza non è precisa al riguardo) e purché, subito dopo le trattative, venga depositato l’atto di citazione.

Nota legale (agg. 2025): la semplice diffida/mahnschreiben non interrompe la prescrizione; servono riconoscimento o azione giudiziale (ABGB §1497).

Ricordarsi: molto importante, secondo il diritto austriaco, diversamente da quanto previsto dal diritto italiano, la notifica di una diffida ad adempiere, pertanto non abbia alcuna efficacia sospensiva o interruttiva del termine di prescrizione.

Si evidenzia inoltre che, se non è diversamente concordato tra le parti, nei rapporti tra imprenditori il Codice del Commercio austriaco prevede che gli interessi moratori siano pari alla Basiszinssatz (calcolati dalla Banca Centrale Austriaca) oltre al 9,2%.

Aggiornamento tasso base (Basiszinssatz) OeNB: varia il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno; esempio 1/7/2025 = 1,53% → interessi B2B = 10,73% (UGB §456).

Recupero Crediti Austria, cosa fare quindi?

Dal punto di vista operativo, la procedura per il recupero del credito, si evidenzia come sia frequente, nella prassi, l’invio di una diffida a controparte prima dell’avvio della procedura giudiziale. In generale, si concede alla controparte un termine di 14 giorni per adempiere. Se il credito non è in contestazione, spesso il debitore cerca una soluzione al fine di evitare la fase giudiziaria. Se questo non avviene è necessario procedere alla fase giudiziaria. La procedura per l’ottenimento del decreto ingiuntivo, “Mahnklage”, e´ completamente informatizzata per l’Avvocato. Si evidenzia, inoltre, che non occorre allegare alcun tipo di documentazione probatoria relativamente al credito vantato; è sufficiente, nel ricorso, indicare il titolo sulla base del quale si chiede tale pagamento, scegliendo tra varie opzioni indicate dal sistema informatico.

In Austria la Mahnklage e molte altre istanze si presentano tramite Elektronischer Rechtsverkehr (ERV/webERV); per alcune categorie (es. avvocati) l’uso è obbligatorio. :contentReference[oaicite:17]{index=17}

Esecuzione “Mahnklage” e opposizione

A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, comincia a decorrere il termine di 4 settimane per la eventuale opposizione da parte del debitore; la controparte, nell’atto di opposizione non ha l‘obbligo indicare alcuna motivazione. In allegato al decreto ingiuntivo, è già presente un formulario per presentare una opposizione. Occorre tuttavia rilevare che, nonostante la facilità con la quale è possibile presentare opposizione ad una “Mahnklage”, nella prassi la maggioranza dei decreti ingiuntivi diventa definitiva: con il decreto ingiuntivo, infatti, il debitore viene informato sulle conseguenze e sulle spese da sostenere in caso di un procedimento ordinario intrapreso sulla base dell’atto di opposizione. Alla scadenza delle 4 settimane, in difetto di rituale opposizione, al decreto ingiuntivo viene apposta la formula esecutiva, che consente di procedere ad esecuzione forzata. In generale, tra il deposito del decreto ingiuntivo e l’ottenimento del titolo esecutivo, i termini sono di circa 2 mesi.

Nel Mahnverfahren il giudice emette un Zahlungsbefehl (fino a € 75.000) senza udienza; il debitore ha 4 settimane per l’Einspruch. In mancanza, il titolo diventa esecutivo.

Opposizione e giudizio ordinario – esecuzione

In caso di opposizione del debitore, invece, il Giudice procedente fissa la prima udienza e si radica immediatamente un procedimento ordinario di cognizione. Si evidenzia in ogni caso che, in linea di principio, un procedimento di primo grado in Austria ha una durata media circa 15-18 mesi.

Una volta ottenuto il titolo esecutivo, e´ possibile procedere al deposito di una istanza di esecuzione (non esiste in conformità al diritto austriaco l’atto di precetto). In tal caso, entro il termine di 6 mesi dalla ordinanza di avvio della procedura esecutiva da parte del Tribunale competente, l’ufficiale giudiziario deve fornire un dettagliato report sulle attività´svolte e sugli eventuali beni pignorati.

Il tutto preferibilmente dovrà essere vagliato da uno Studio Legale esperto in recupero crediti esteri→.

Recupero Crediti Austria, quanto costa?

La procedura di Recupero Crediti in Austria ha costi che dipendono dall’entità del credito, spesso più contenuti rispetto a quelli Italiani.

Le ricerche in merito ai patrimoni del debitore potranno essere essere effettuate direttamente dalla nostra società al fine di ridurre i tempi e i costi per il cliente e fornirvi così un prodotto adatto per sapere se vale la pena di recuperare il vostro credito in Austria.

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Strumenti UE utili per crediti transfrontalieri

European Order for Payment (EOP) – Procedura uniforme UE per crediti non contestati: il debitore può fare opposizione entro 30 giorni dalla notifica; in difetto, l’ordine diventa esecutivo anche all’estero.

European Small Claims Procedure – Per cause transfrontaliere fino a € 5.000, con moduli standard e ridotte formalità.

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Domande frequenti sul recupero crediti in Austria

La diffida interrompe i termini di prescrizione in Austria?
No. La prescrizione si interrompe solo con riconoscimento del debito o con azione giudiziale regolarmente proseguita (ABGB §1497).
Quanto tempo ha il debitore per opporsi al “Zahlungsbefehl”?
4 settimane dalla notifica. In mancanza di opposizione, il titolo diventa esecutivo.
Quali interessi moratori applicare in B2B?
§456 UGB: 9,2 p.p. oltre il Basiszinssatz OeNB del semestre di riferimento (es. 1/7/2025: 1,53% ⇒ 10,73%).
Posso usare la procedura europea di ingiunzione (EOP)?
Sì, per crediti non contestati in ambito UE: opposizione in 30 giorni.
La Mahnklage richiede allegati probatori?
No, nella fase iniziale è sufficiente indicare il titolo del credito; il controllo probatorio avviene solo se il debitore propone opposizione e si passa al rito ordinario.


Conclusione – perché scegliere Europol Investigazioni per il recupero crediti in Austria

In un ordinamento dove la prescrizione breve di 3 anni impone velocità e precisione, serve un partner che conosca procedure austriache (Mahnklage, ERV/WebERV, esecuzione) e strumenti UE (EOP, Small Claims). Europol Investigazioni integra indagini patrimoniali mirate con la gestione coordinata della fase giudiziale, massimizzando le chance di recupero e riducendo costi e tempi. Contattaci ora per valutare la strategia più efficace su caso, controparte e prove disponibili.

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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo – Informazioni Recupero crediti Austria-, in www.europolinvestigazioni.com

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Articolo aggiornato al 07 Ottobre 2025

 

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