Ricerca beni da pignorare ex-Art. 492 c.p.c. e Rintraccio Conti Correnti

RICERCA BENI DA PIGNORARE, RINTRACCIO CONTI CORRENTI

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Ricerca beni da pignorare e rintraccio conti correnti, come fare? A fronte della recente riforma del Codice di Procedura Civile che ha introdotto la possibilità di richiedere al Giudice la ricerca dei beni da pignorare mediante accesso telematico dell’Ufficiale Giudiziario alle banche dati riteniamo opportuno alcune riflessioni in merito.
Abbiamo già parlato in un precedente articolo della riforma del processo civile che rappresenta sicuramente un passo in avanti nella tutela del creditore e del suo diritto di rivalersi sui beni del debitore. Ma questa ricerca rappresenta veramente una completa sostituzione dell’informazione commerciale, e del rintraccio conti correnti?

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Vediamo quindi in estrema sintesi i passaggi da affrontare per addivenire all’ottenimentio delle informazioni secondo la nuova riforma:

ottenuto il Precetto è possibile, come noto, fare istanza al Giudice per richiedere l’accesso alle banche dati da parte dell’Ufficiale Giudiziario, oppure in proprio se questo non è dotato dei mezzi teconologici sufficienti ad espletare l’incarico. Come individuare i beni da pignorare?
Questo richiede il pagamento di un contributo unificato di € 43,00
L’emissione del Decreto di Autorizzazione del Tribunale, che non è cosa automatica ma sottoposta alla decisione del Giudice, non è rilasciata immediatamente, ma trascorrono comunque alcuni giorni prima che questa venga rilasciata, e nel frattempo non è possibile espletare nessuna azione. Come ricercare i beni del debitore?
Quando finalmente il Decreto viene emesso e trasmesso è compito dell’Ufficiale Giudiziario provvedere alla richiesta di accesso alle banche dati: spesso però, non avendo a disposizione gli Ufficiali Giudiziari strumenti tecnologici propri alla comunicazione con i gestori delle banche dati, la procedura si incaglia e non sortisce gli effetti sperati.
Ci sono però Tribunali in cui il Giudice rilascia autorizzazione in proprio all’Avvocato, permettondogli quindi di fare istanza direttamente ai gestori delle banche dati, evitando quindi di passare attaverso gli Ufficiali Giudiziari che sarebbero preposti allo scopo: a questo punto il legale deve fare un’istanza alla Agenzia delle Entrate per quanto concerne l’accesso all’Anagrafe Tributaria ed eventualmente ad INPS ed INAIL per le posizioni lavorative.

RICERCA BENI DA PIGNORARE COSTI

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della ricerca beni da pignorare, può fornire i seguenti dati estrapolati dall’Anagrafe Tributaria
• ultime dichiarazioni presentate disponibili;
• certificazioni dei sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse (ultima annualità per la quale vi sono dati disponibili);
• elenco degli atti del registro (l’ultimo decennio presente nella banca dati);
• elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (si precisa che nell’archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti).
In merito ai rapporti finanziari è necessario sottolineare che non è possibile ottenere dati inerenti la capienza del conto, senza considerare che i dati vengono comunicati dalle banche annualmente (o nella migliore ipotesi trimestralmente a regime) per cui non vi è certezza di ottenere un dato realmente aggiornato alla data della richiesta, bensì unicamente i dati che sono in possesso dell’Anagrafe Tributaria. La comunicazione dei dati inerenti i saldi iniziali e finali del contribuente effettuata dalle banche all’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate è una dempimento volto a contrastare l’evasione fiscale e non il mancato pagamento, inteso come dato prodromico ad effettuare, da parte del’Agenzia, i controlli di coerenza fra i saldi comunicati e le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente.

Anche questa procedura non è gratuita: l’Agenzia delle Entrate infatti, a seguito del ricevimento dell’Istanza per la ricerca beni da pignorare, invia un modello F23 per effettuare il versamento dei tributi speciali e compensi secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972: il pagamento delle competenze deve essere effettuato prima del rilasico delle informazioni, quindi il creditore dove provvedere al pagamento della tariffa, che sarà quantificata dall’Ufficio competente sulla base dei dati richiesti e disponibili, e successivamente la copia del pagamento dovrà essere trasmessa allo stesso ufficio al fine del rilascio della documentazione.
E’ previsto altresì il pagamento di tributi anche per le richieste inoltrate ad INPS ed INAIL.

Rimane evidente che a tali costi, per la ricerca beni da pignorare, è necessario aggiungere i compensi professionali del legale come rimborso per tutte le istanze effettuate e per il tempo dedicato all’intera procedura.

RICERCA BENI DA PIGNORARE: LE TEMPISTICHE, IL COMPORTAMENTO DEL DEBITORE

E’ necessario poi tenere in considerazione il tempo che intercorre dall’ottenimento del precetto al ricevimento delle informazioni provenienti dalla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, con specifico riferimento ai rapporti di conto corrente. La tempistica sicuramente non agevola il creditore, in quanto trattasi , nella migliore delle ipotesi, di diverse settimane se non mesi, durante i quali non è possibile effettuare alcuna operazione di aggressione patrimoniale, e senza alcuna certezza di ottenere i dati richiesti, con la certezza però di sostenere i costi della procedurali e professionali.

L’ampio periodo che intercorre fra la notifica del precetto, la richiesta e l’ottenimento dei dati permette al debitore di organizzarsi per sfuggire al pignoramento delle somme, non permettendo il soddisfacimento del creditore sulle somme presenti nel conto corrente.

RICERCA DEI BENI DA PIGNORARE: LA RICERCA PRELIMINARE DI EUROPOL

ricerca beni da pignorare 1La valutazione sulla metodologia da applicare per effettuare la ricerca beni da pignorare, non può basarsi quindi eslcusivamente sul mero costo, ma soprattutto sull’effetto che un indagine conti correnti, ottenuta in 15gg lavorativi dalla data della richiesta, può sortire ai fini del pignoramento, essendo questa attivabile in qualsiasi momento il creditore vanti con certezza una somma di danaro, e senza dover attendere i tempi burocratici sopra descritti. Meglio effettuare un’indagine in prevenzione e poi notificare il precetto e procedere subito al pignoramento. Europol SRL vanta una un’esperienza trentennale nell’investigazione e informazione commerciale, con una gamma completa di prodotti per recupero crediti disponibile sul sito www.shop.europolinvestigazioni.com.

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NOTA LEGALE
Il rintraccio dei conti correnti dei debitori viene erogato soltanto in questi specifici casi e con le seguenti modalità ed avvisi:
il richiedente deve dimostrare la sua qualifica di creditore con un titolo adeguato fra i quali, sentenza esecutiva, decreto ingiuntivo, precetto, cambiale protestata, assegno protestato, dichiarazione di debito, atto di citazione notificato, riconoscimento di debito, od altro titolo da cui desumere la qualifica di creditore del richiedente.
Le indagini vengono espletate tramite ricerche ed accertamenti che escludono esplicitamente accesso a banche dati detenute dalla Pubblica Amministrazione o da altri enti o soggetti che hanno il potere di escludere l’accesso a terzi.
EUROPOL SRL effettua le indagini con i poteri e nei limiti di quanto previsto da: R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Decreto Ministero dell’Interno 1 Dicembre 2010 n. 269 – Autorizzazione Garante Privacy n. 6/2016, regolamento Ue 2016/679, Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati – e loro successive integrazioni e modifiche, a cui si fa esplicito riferimento. La menzione di capienza o di saldo è indicativa e presuntiva, variabile, e può servire come spunto per valutare l’opportunità di procedere al pignoramento.
L’utilizzo del risultato dell’indagine è consentito solo per l’esercizio del diritto del creditore di recuperare le somme di sua spettanza ed EUROPOL SRL, dopo la consegna all’avente diritto, cesserà immediatamente il trattamento dei dati del debitore, che non verranno conservati in nessun modo ma completamente distrutti.
Ogni utilizzo improprio dei dati forniti ricadrà quindi sull’utilizzatore finale delle indagini consegnate con esonero di EUROPOL SRL da qualsiasi responsabilità in merito.

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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Ricerca beni da pignorare ex-Art. 492 c.p.c. e Rintraccio Conti Correnti-, in www.europolinvestigazioni.com

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Articolo aggiornato all’11 Gennaio 2022

 

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