Gestione del credito e informazioni commerciali

GESTIONE DEL CREDITO E INFORMAZIONI COMMERCIALI

Gestione del credito ed informazioni commerciali: un binomio indissolubile se si vuole gestire in maniera accurata un’azienda, non è possibile prescindere dall’analisi crediti commerciali. Negli ultimi anni si assiste ad una vera e propria escalation di fallimenti societari, con un numero di imprese fallite sempre più alto. Le attività operanti nell’industria e nel settore edile sono le più colpite dalla crisi economica, stando ai dati evinti dalle camere di commercio italiane.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

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COS’E’ LA GESTIONE DEL CREDITO

La gestione del credito e la minimizzazione del rischio commerciale diventano obiettivi fondamentali da perseguire, al fine di preservare la propria posizione sul mercato e vederla progressivamente crescere.

Diverse aziende, allettate dalla prospettiva di aumentare le vendite e conseguentemente i fatturati, optano per accettare pagamenti dilazionati; detta concessione può effettivamente portare nuovi clienti, lusingati dalla possibilità di pagare in modalità dilazionata, ma implica dei rischi commerciali che andrebbero dovutamente considerati.

I pagamenti dilazionati producono, in prima battuta, un aumento dei costi ed in seconda aumentano il rischio di ritardo nei pagamenti sistematico e di insolvenza.

Visogna ricordare che ritardi e/o mancati pagamenti implicano dei costi, non indifferenti, per quanto concerne la gestione del credito ed il recupero dei crediti; per conseguenza i guadagni, derivanti da incremento di vendite di servizi o  vendite di prodotti, possono essere facilmente ridotti da un aumento della gestione dei crediti aziendali

POLITICA DEL CREDITO COMMERCIALE NELLA GESTIONE DELLE AZIENDE

In sintesi, anche in tempi di crisi, è opportuno mettere dovutamente a fuoco che non necessariamente vendere di più implica guadagnare di più, in tal senso è importante sviluppare un’accurata strategia di credit management, che non potrà prescindere dalla informazioni commerciali pre contrattuali, servizio che può giocare un ruolo chiave in detto ambito, al fine di evidenziare “buoni” e “cattivi” clienti / partner, prima di aver con questi ultimi intessuto legami onerosi.

RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ DOMINANTE VERSO I SOCI ED I CREDITORI DELLA SOCIETA’ ETERODIRETTA, PER I DANNI DERIVANTI DALLO SCORRETTO ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO

Non bisogna dimenticare che da una scorretta gestione del credito possono discendere anche altre gravose conseguenze: il nucleo essenziale di tale disciplina è costituito dal regime di responsabilità della società esercente attività di direzione e coordinamento per i danni eventualmente arrecati ai soci ed ai creditori della società dominata per effetto dello scorretto esercizio di tale attività.

Più in particolare, il primo comma dell’art. 2497 c.c., stabilisce che “le società e gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società”.

Innanzitutto, pur facendo riferimento alla violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette a direzione e coordinamento, la norma stabilisce che la dominante è “direttamente responsabile” non già nei confronti della medesima eterodiretta, bensì dei soci e dei creditori di quest’ultima. In altri termini, pur essendo posto a presidio dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società sottoposte a direzione e coordinamento, a fronte della violazione dei suddetti principi il regime di responsabilità in discussione riconoscerebbe (almeno espressamente) ai soli soci e creditori di queste ultime la tutela risarcitoria.

In altri termini, le conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dalla violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della società eterodiretta colpiscono in via immediata e diretta proprio quest’ultima società, e soltanto di riflesso i suoi soci ed i suoi creditori, incidendo rispettivamente sul valore e sulla redditività delle loro partecipazioni e sull’integrità del patrimonio posto a garanzia generica dei loro crediti.

Con riferimento ai creditori sociali, il principio della risarcibilità dei danni riflessi non costituisce invero una novità assoluta, ponendosi già alla base del regime di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali prevista dall’art. 2394 c.c.. Non così, invece, nei riguardi dei soci, i quali normalmente sono legittimati ad agire in via diretta verso gli amministratori soltanto per il risarcimento dei pregiudizi direttamente arrecati al loro patrimonio (in tal senso dispongono espressamente gli artt. 2395 e 2476, comma 6 c.c.). Sotto tale profilo, dunque, la norma di cui all’art. 2497, comma 1, c.c., costituirebbe un’eccezione al principio di non risarcibilità dei danni riflessi subiti dai soci in conseguenza di pregiudizi subiti dalla società cui partecipano.

In definitiva, quindi, è possibile affermare come, la società direttamente danneggiata dalla scorretta attività di direzione e coordinamento finirebbe per divenire obbligata principale al risarcimento dei danni riflessi subiti dai propri soci e creditori.

Attenzione quindi a non effettuare una corretta gestione del credito, i danni che la tua società potrebbe subire possono essere devastanti!

GESTIONE DEL CREDITO ERRONEA E RESPONSABILITA’ SOCIALI: LA CASSAZIONE CIVILE, 05 DICEMBRE 2017, N.29139, SEZ. I

In linea generale, la S.C. (leggi la sentenza per esteso;Cassazione civile, sez. I, 05 12 2017 n. 29139) nega che la regola in questione valga a costituire la società eterodiretta come responsabile solidale nei confronti dei suoi soci danneggiati dalle condotte della capogruppo. A dimostrazione di tale assunto, oltre a richiamare tutte le criticità connesse ad una simile interpretazione e già messe in luce nel paragrafo precedente, i giudici di legittimità pongono l’attenzione sul tenore letterale della disposizione la quale, in effetti, prevede che l’azione risarcitoria non possa essere esercitata contro la dominante se la società eterodiretta ha provveduto alla soddisfazione delle pretese dei soci e dei creditori, ma non contempla affatto un obbligo della società eterodiretta a provvedere in tal senso, né, conseguentemente, riconosce ai soci il diritto di agire contro quest’ultima.

Dunque, ferma l’inesistenza di un obbligo della dominata di risarcire i propri soci (ed i propri creditori, verso i quali essa resta obbligata non già a titolo di responsabilità ex art. 2497 c.c. bensì in base all’originario titolo del credito) e di un correlato diritto dei soci ad agire per il risarcimento verso quest’ultima, la norma avrebbe la funzione di “impedire l’azione risarcitoria verso la capogruppo, pur quando non direttamente questa, ma la sua controllata abbia azzerato il danno”; in sostanza, la regola in esame contemplerebbe una fattispecie di estinzione del debito risarcitorio della capogruppo verso il socio danneggiato per adempimento di un terzo, secondo lo schema generale delineato dall’art. 1180 c.c., ed in particolare ad opera della società eterodiretta. Peraltro, la Cassazione non manca di individuare i profili di specialità tra la norma dettata dall’art. 2497, comma 3, c.c. e quella relativa al pagamento da parte del terzo di cui all’art. 1180 c.c.: la norma in tema di responsabilità da direzione e coordinamento sembra infatti escludere, sia pure implicitamente, che il socio danneggiato possa rifiutare il pagamento proveniente dal terzo, come invece consente in talune ipotesi la regola di diritto comune (se il creditore ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione oppure se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione).

In sostanza, secondo l’interpretazione fatta propria dalla Cassazione, l’art. 2497, comma 3, c.c. non prevede una condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria (o della successiva azione esecutiva) dei soci e dei creditori della eterodiretta contro la dominante, né costituisce tra dominante e dominata un rapporto di solidarietà nel debito risarcitorio verso soci e creditori danneggiati; più semplicemente, contempla un’ipotesi alternativa di estinzione del debito risarcitorio della capogruppo, rappresentata dallo spontaneo pagamento di detto debito da parte della società dominata. In mancanza di tale spontaneo pagamento, tuttavia, nulla impone e nulla consente al socio (o al creditore) danneggiato di proporre la domanda risarcitoria contro la società di cui è socio (o creditore) e che è stata direttamente danneggiata dalle scorrette condotte della capogruppo.

La provenienza delle risorse destinate alla soddisfazione delle pretese dei soci danneggiati

Individuata la ratio dell’art. 2497, comma 3, c.c., secondo la posizione espressa dalla Cassazione, resta un dubbio che i giudici di legittimità avrebbero forse potuto dissipare con maggiore chiarezza, cioè quello riguardante la possibilità che il pagamento spontaneo effettuato in favore del socio danneggiato avvenga con risorse proprie della società eterodiretta.

Il problema, com’è intuibile, ha ragion d’essere soltanto con riferimento alla soddisfazione dei soci danneggiati. Provvedendo seppure tardivamente alla soddisfazione dei propri creditori, infatti, la società eterodiretta fa sì venir meno la responsabilità della società capogruppo (eliminando il danno risarcibile), ma lo fa adempiendo pur sempre ad un debito proprio. A nulla rileva, dunque, che tale eventuale pagamento tardivo venga effettuato in seguito al miglioramento delle condizioni patrimoniali della società eterodiretta o con fondi messi a disposizione dalla società capogruppo.

Nel caso in cui ad essere danneggiati sono stati i soci esterni al gruppo, invece, l’eventuale pagamento da parte della eterodiretta con risorse proprie comporterebbe un ulteriore depauperamento patrimoniale per la medesima società e, quindi, un aggravamento del danno alla redditività ed al valore della partecipazione dei soci di minoranza.

Anche alla luce di tale considerazione, la dottrina fautrice della funzione c.d. “organizzativa” della regola sancita dall’art. 2497, comma 3, c.c., aveva sostenuto che detta norma fosse finalizzata a legittimare eventuali trasferimenti di fondi dalla capogruppo alla controllata preordinati a soddisfare le pretese risarcitorie avanzate dai soci, sgombrando così il campo da ogni possibile dubbio sulla correttezza di simili operazioni. Si tratterebbe, insomma, di una implicita autorizzazione al compimento dei trasferimenti delle risorse finanziarie destinate ad essere utilizzate dalla controllata, in veste di adiectus solutionis causa, per tacitare la pretesa risarcitoria vantata dal socio contro la capogruppo.

Il dubbio al quale si è fatto riferimento in apertura del presente paragrafo riguarda proprio tale aspetto: ci si potrebbe domandare, in sintesi, se l’utilizzo da parte della società eterodiretta di risorse finanziarie messe a disposizione dalla capogruppo per tacitare le pretese dei soci danneggiati rappresenti una mera possibilità, pur sempre resa legittima dalla previsione dell’art. 2497, comma 3, c.c. oppure se quella indicata non rappresenti l’unica modalità con cui il sistema di tacitazione delle pretese dei soci danneggiati delineato dalla norma in oggetto possa essere applicato.

In altri termini, si tratta di stabilire se la società eterodiretta possa offrirsi di adempiere all’obbligo risarcitorio facente capo alla sua dominante soltanto a condizione che tale pagamento avvenga con provvista finanziaria fornita dalla stessa dominante, oppure se le sia consentito provvedere anche con mezzi propri e se, in tale ultimo caso, il pagamento effettuato possa produrre l’effetto indicato dall’art. 2497, comma 3, c.c. (cioè il venir meno della responsabilità della dominante).

Sul punto la Suprema Corte non pronuncia parole risolutive, anche perché la questione non assumeva rilevanza ai fini della decisione della controversia dedotta dinanzi ad essa. La Corte si limita soltanto ad accennare incidentalmente al “meccanismo interno tra le due società che verosimilmente contemplerà il rimborso o la preventiva messa a disposizione del dovuto da parte della holding”.

Resta perciò da stabilire se il meccanismo del rimborso o della preventiva messa a disposizione del dovuto da parte della controllante costituisca soltanto un’eventualità soltanto verosimile, come afferma la Cassazione, oppure indispensabile affinché la società eterodiretta possa soddisfare i propri soci liberando da responsabilità la controllante.

GESTIONE DEL CREDITO CORRETTA: EVITARE I DANNI CON LE INFORMAZIONI COMMERCIALI DI EUROPOL

Per una corretta gestione del credito è opportuno utilizzare le informazioni commerciali di Europol Investigazioni.

Cosa evidenziano le informazioni commerciali precontrattuali dell’Agenzia Investigativa Europol per la corretta gestione del credito?

La “solvibilità” del futuro partner e/o cliente, il volume d’affari, il grado di inserimento nel mercato, la business reputation, beni mobili ed immobili, qualsivoglia criticità, come ad esempio precedenti fallimentari, procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari, emissione di assegni a vuoto, etc… l’approccio analitico e quasi artigianale con cui ogni informazione commerciale viene confezionata (a partire dalle indagini fino alla composizione del report) rende il servizio di “informazioni commerciali precontrattuali” unico e di valore aggiunto piuttosto che una raccolta di soli dati ufficiali che facilmente si estrarrebbero, in totale self service, dalle numerose banche dati collegate alle Camere di Commercio italiane.

GESTIONE DEL CREDITO: LE CONCLUSIONI

In conclusione, la gestione del credito è un aspetto fondamentale per la salute finanziaria delle aziende, specialmente in un contesto economico incerto. Accettare pagamenti dilazionati può portare nuovi clienti, ma comporta rischi di ritardi nei pagamenti e insolvenza. La politica del credito commerciale richiede un’accurata strategia di credit management, supportata da informazioni commerciali pre-contrattuali. Una scorretta gestione del credito può avere gravi conseguenze, incluso il deterioramento delle relazioni societarie e la responsabilità della società dominante nei confronti di soci e creditori della società eterodiretta. È importante evitare danni attraverso l’utilizzo di informazioni commerciali affidabili, come quelle fornite da Europol Investigazioni, che analizzano la solvibilità, il volume d’affari, la reputazione nel mercato e altre criticità dei potenziali partner commerciali. Investire in una gestione corretta del credito può contribuire a preservare la stabilità finanziaria e la crescita aziendale.

Europol Investigazioni lavora da oltre 30anni nel settore delle informazioni per recupero crediti, ed effettua le sole investigazioni, con la migliore soluzione esistente, come rapporto qualità/prezzo per ottenere informazioni finanziarie aggiornate ed esatte.

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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Gestione del credito informazioni commerciali-, in www.europolinvestigazioni.com

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Articolo aggiornato al 10 Agosto 2023

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