Pignoramento presso terzi, come funziona

Il pignoramento presso terzi rappresenta uno degli strumenti più efficaci per il recupero crediti, ma richiede conoscenze specifiche e strategie preventive per essere utilizzato con successo. In questa guida completa scoprirai tutto quello che devi sapere: dalle procedure legali aggiornate alle strategie investigative per identificare i beni aggredibili.

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Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Cos’è il pignoramento presso terzi e come funziona

La gestione del credito commerciale è fondamentale per prevenire il rischio di mancato pagamento da parte dei debitori morosi. Implementare strategie preventive può evitare problematiche future, analogamente a come un’efficace campagna di marketing facilita le vendite.

Il pignoramento crediti presso terzi rimane tuttavia una delle problematiche più complesse per i creditori, che spesso faticano a soddisfare le proprie legittime pretese creditorie.

Il meccanismo del pignoramento presso terzi si basa su un principio semplice ma efficace: intercettare i beni del debitore prima che questi possa nasconderli o trasferirli. Questa procedura esecutiva coinvolge tre soggetti distinti e richiede una comprensione approfondita delle dinamiche operative e delle implicazioni legali per ciascuno di essi.

Come fsi svolge il pignoramento presso terzi

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione analizza i fatturati dei contribuenti morosi e, quando rileva pagamenti costanti da parte di altri privati, può procedere con il pignoramento presso terzi.

In pratica, i clienti del debitore – come banche e datori di lavoro – riceveranno un’ingiunzione di pagamento tramite PEC. Da quel momento saranno obbligati a versare le somme dovute non più al professionista moroso, ma direttamente nelle casse dello Stato.

Gestione preventiva: come evitare crediti inesigibili

Prevenire rimane sempre meglio che curare, soprattutto quando si parla di gestione del credito commerciale. Una strategia preventiva efficace non solo riduce il rischio di insolvenze, ma consente anche di identificare precocemente i segnali di difficoltà finanziarie dei clienti.

Questo approccio proattivo rappresenta la base di una politica creditizia solida e sostenibile nel tempo.

Verifica della solvibilità del cliente

Quando si decide di collaborare con un cliente – che sia una ditta individuale o una società di persone – è fondamentale verificare la sua solvibilità.

Un’accurata valutazione preventiva del patrimonio del cliente, identificando beni mobili e immobili aggredibili rapidamente, può fare la differenza. In caso di mancato pagamento, il creditore ha la possibilità di:

  • Agire sui beni del debitore
  • Procedere con il pignoramento presso terzi

Questo processo consente al creditore di richiedere alla banca del debitore di bloccare il conto corrente e trasferire l’importo dovuto direttamente al creditore.

L’Importanza di una gestione preventiva

Se il debitore non dispone di liquidità sufficiente, il pignoramento sarà inefficace. Pertanto, una gestione preventiva del rischio di credito è essenziale.

Selezionare clienti con una solida situazione finanziaria è tanto importante quanto valutarne le caratteristiche commerciali. Sebbene possano verificarsi sorprese, una gestione costante e preventiva del rischio riduce notevolmente le probabilità di imprevisti.

L’Intervento dello Stato Italiano

Anche lo Stato italiano ha riconosciuto l’importanza di una gestione preventiva del credito. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione collaborano per scambiarsi informazioni sui crediti tra privati.

L’introduzione della fatturazione elettronica e la crescita delle banche dati hanno permesso di incrociare i dati dei contribuenti morosi, facilitando il pignoramento presso terzi.

Procedure legali step-by-step secondo il D.L. 132/14

La riforma introdotta dal Decreto Legge 132/14 ha rivoluzionato le procedure esecutive, introducendo importanti semplificazioni e chiarimenti operativi che hanno reso il pignoramento presso terzi più accessibile ed efficace.

Comprendere queste novità normative è essenziale per chiunque debba operare nel recupero crediti, poiché una procedura mal eseguita può compromettere irrimediabilmente l’esito dell’azione esecutiva.

Il Decreto Legge 132/14, già in vigore dal 11 dicembre 2014, ha introdotto alcune novità fondamentali in materia di esecuzione coattiva, in particolare riguardo agli Articoli 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile trattanti il pignoramento di crediti del debitore in possesso, nella disponibilità, di terze parti.

Competenza territoriale

Per la competenza territoriale, è ora competente il tribunale del luogo di domicilio, dimora o sede del debitore.

Nel caso in cui il debitore sia una Pubblica Amministrazione, in una controversia di lavoro con un suo dipendente, la competenza territoriale sarà quella del tribunale del luogo ove risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo, ai sensi dell’Art. 26 bis del Codice di Procedura Civile.

La procedura operativa

L’atto di pignoramento presso terzi può essere notificato anche a mezzo posta e non più solo personalmente.

Notificato il pignoramento, l’ufficiale giudiziario restituirà, “senza ritardo“, l’originale dell’atto al creditore, che disporrà di trenta giorni di tempo per depositare:

  • L’originale dell’atto di citazione
  • Il titolo esecutivo
  • La nota di iscrizione a ruolo

Tutto questo in cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione coattiva (quello di residenza del debitore, o di domicilio del debitore, o della sede legale dell’azienda debitrice).

Termine fondamentale

Il termine dei trenta giorni, per legge, decorre a far data da quando l’Avvocato difensore riceve dall’ufficiale giudiziario il processo verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario stesso, unitamente alle copie del titolo esecutivo e del precetto.

Deposito telematico

Dal 31/03/2015 il creditore deve depositare questi atti telematicamente, con attestazione di conformità agli originali.

Trascorsi giorni trenta dalla notifica del pignoramento, se il creditore non provvederà al deposito degli atti, il pignoramento stesso perderà automaticamente di efficacia.

Pignoramento crediti presso terzi: normativa operativa

La disciplina operativa del pignoramento crediti presso terzi presenta aspetti tecnici di particolare complessità, che richiedono una conoscenza approfondita non solo delle norme processuali, ma anche delle conseguenze pratiche che derivano dall’inadempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Ogni soggetto coinvolto nella procedura ha responsabilità specifiche il cui mancato rispetto può comportare gravi conseguenze patrimoniali.

Obblighi del terzo pignorato

L’atto di pignoramento dei crediti presso terzi deve comprendere l’avvertimento per il terzo che, in caso di mancata dichiarazione (da rendere a mezzo raccomandata r.r., PEC o in persona in udienza), i crediti o beni pignorati derivanti da rapporto lavorativo si considerano non contestati.

Conseguenze per il terzo

Se il terzo non fornisce le dovute dichiarazioni ovvero non compare in udienza, diventa personalmente obbligato nei confronti del creditore iniziale, con assoggettamento del proprio patrimonio personale, in caso di mancato pagamento, alle iniziative esecutive del creditore stesso.

Pignoramenti non riguardanti crediti di lavoro

Per i pignoramenti non riguardanti crediti di lavoro, il Giudice fisserà dapprima un’altra udienza per consentire al terzo di comparire e rendere la dichiarazione di quantità. In difetto anche in questo caso il credito si darà per non contestato e il Giudice lo assegnerà al precedente creditore.

Art. 548 C.P.C.: mancata dichiarazione del terzo

ART. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo).

Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Normativa per le agenzie Investigative

Per le Agenzie Investigative in possesso di autorizzazione prefettizia, l’articolo 492-bis del Codice di procedura civile, nel testo in vigore dal 28 febbraio 2023, dispone che l’ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui risiede il debitore procede alla ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare.

L’istanza dev’essere avanzata dal creditore munito del titolo esecutivo e del precetto già notificato, e la ricerca è indirizzata ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, in particolare nell’anagrafe tributaria.

Nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, l’istituto di credito terzo pignorato è obbligato a rendere la dichiarazione del terzo, non solo se è debitore di somme nei confronti del debitore esecutato, ma anche, qualora non sussistano rapporti attivi, rilasciando una dichiarazione negativa.

Al di fuori di queste ipotesi, l’istituto di credito non è tenuto a informare terzi estranei sulla propria clientela.

Tuttavia, le agenzie di investigazione privata, munite dell’autorizzazione prefettizia per attività investigativa rilasciata ex articolo 134 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), possono svolgere attività investigativa per conto della propria clientela privata, anche volta a rintracciare i conti correnti bancari e/o postali utilizzati dal debitore.

Come scoprire i beni da pignorare: servizi investigativi

Una volta ottenuto il titolo esecutivo e individuato la procedura corretta, il creditore si trova davanti al problema più concreto: su quali beni del debitore può effettivamente agire? Senza questa informazione fondamentale, anche la migliore strategia legale rischia di rivelarsi inutile.

Molti debitori, consapevoli dei propri obblighi ma determinati a sottrarsi al pagamento, adottano tecniche di occultamento patrimoniale sempre più sofisticate. Trasferiscono fondi su conti correnti non facilmente rintracciabili, intestano beni a familiari o società collegate, o semplicemente cambiano le proprie abitudini bancarie per rendere difficile l’identificazione dei rapporti attivi.

Il problema dell’identificazione patrimoniale

Il vero problema del pignoramento crediti presso terzi non è tanto la procedura legale, quanto scoprire cosa pignorare. Come fa il creditore a sapere dove un debitore custodisce i suoi beni per sottrarli alle legittime pretese (art. 2740 c.c.)?

Le banche non forniscono spontaneamente informazioni sui loro correntisti, i datori di lavoro possono non essere noti, e i clienti del debitore che gli devono somme possono essere difficili da identificare. Qui emerge la necessità di un approccio investigativo professionale.

Quando servono le Indagini patrimoniali

Le indagini patrimoniali specializzate diventano necessarie quando:

  • Il debitore non collabora spontaneamente al pagamento
  • I beni visibili (immobili, auto) non sono sufficienti a coprire il debito
  • Si sospetta l’esistenza di patrimoni nascosti o rapporti bancari non dichiarati
  • Servono informazioni precise per impostare una strategia di pignoramento efficace

La soluzione: investigazioni autorizzate

Per superare questi ostacoli, è necessario rivolgersi a professionisti autorizzati che possano condurre ricerche patrimoniali legali utilizzando strumenti e metodologie che i privati cittadini non possono utilizzare autonomamente.

Le agenzie investigative autorizzate dalla Prefettura (ex art. 134 TULPS) hanno infatti accesso a banche dati specializzate e possono condurre indagini mirate nel rispetto della normativa sulla privacy e delle procedure legali.

Europol investigazioni, agenzia investigativa di Ferrara con operatività in tutta Italia, specializzata in investigazioni patrimoniali per recupero crediti da oltre 30 anni, può effettuare queste indagni utili al recupero del credito:

Europol investigazioni è in grado di scoprire ogni bene, in possesso di terzi, di riferimento del debitore, in modo tale che lo stesso possa essere sottoposto a pignoramento da parte del creditore.

Effettua il pignoramento crediti presso terzi grazie alle indagini di Europol investigazioni.

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Europol Investigazioni lavora da oltre 30anni nel settore delle informazioni per recupero crediti, ed effettua le sole investigazioni, con la migliore soluzione esistente, come rapporto qualità/prezzo per ottenere informazioni finanziarie aggiornate ed esatte.

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Articolo aggiornato al 05 Agosto 2024

 

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