Assenteismo lavoratore licenziato

ASSENTEISMO LAVORATORE LICENZIATO

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Assenteismo lavoratore licenziato,  lavoro infedele; licenziamento. Gentili Utenti: finalmente anche la Legge italiana, grazie all’onestà intellettuale ed alla lucidità interpretativa della Suprema Corte di Cassazione, giunge ad affermare che ai dipendenti lavativi ed infedeli non deve essere concessa nessuna scusante. Difatti la suprema corte, come si evidenzia dalla sentenza n. 9749/2016. Grazie a questa sentenza è possibile affermare come alle agenzie investigative sia possibile (previo mandato del datore di lavoro) controllare di nascosto il dipendente che prende qualche giorno di permesso o che certifica la malattia, ma poi, invece che fare ciò per cui ha avuto il permesso, effettua altre e non consentite attività.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

ASSENTEISMO LAVORATORE LICENZIATO: I POTERI DELL’INVESTIGATORE PRIVATO

La ditta datrice di lavoro infatti può fare effettuare una regolare indagine investigativa antiassenteismo da parte di un investigatore privato, e ciò anche durante i momenti in cui il “lavoratore2 (infedele) non ha l’obbligo della prestazione lavorativa, senza che ciò leda la sua privacy o violi regole imposte dallo Statuto dei Lavoratori.

L’azienda datrice di lavoro quindi, può commissionare ad una Agenzia Investigativa autorizzata, appostamenti, registrazioni e riprese fotografiche anche a mezzo di detectives privati.

La giurisprudenza, fortunatamente per le aziende, ha assunto un’interpretazione restrittiva sull’uso dei permessi e dei giorni di malattia. Quanto ai permessi, vi è la legittimità del licenziamento di chi utilizza, per scopi personali, anche una breve parte della giornata che invece dovrebbe essere sfruttata per l’assistenza al familiare invalido (legge 104), così come è stato ritenuto illegittimo il comportamento del lavoratore che sfrutti il congedo parentale per fare un ponte o una gita e non, invece, per le finalità familiari per cui è proprio.

Per quel che riguarda poi la malattia: orbene: non solo il lavoratore deve farsi trovare a casa per la visita fiscale, pur potendo, al di fuori dalle fasce di reperibilità, uscire dal proprio domicilio; altrettanto importante è l’assunto che il lavoratore con il suo comportamento non deve mai pregiudicare la pronta guarigione e l’immediato rientro nel lavoro. Da ciò consegue che: se il dipendente in malattia viene controllato da un’Agenzia di Investigazioni e scoperto a svolgere attività incompatibili con la convalescenza, il licenziamento è più che legittimo.

Molti pensatori rimasti ancorati al secolo scorso parleranno (pensando ad un’inutile difesa del dipendente infedele) dello “Statuto dei Lavoratori”, retaggio di teorie ottocentesche. La Legge però si evolve con il sentire sociale dei molti e non dei pochi che vogliono mantenere privilegi al di fuori di ogni concezione economica ed aziendale.

ASSENTEISMO LAVORATORE LICENZIATO: LO STATUTO DEI LAVORATORI

Lo Statuto dei lavoratori difatti, secondo la più moderna giurisprudenza, non accorda una tutela ad oltranza del dipendente, anche al di là ed al di fuori del luogo di lavoro e, soprattutto, quando il dipendente palesemente approffitti della sua condizione (credendo di avere tutela ad oltranza pur truffando l’azienda che lo paga) e assuma comportamenti che possano ledere il rapporto contrattuale di lavoro o che si appalesino in un reato, quale l’utilizzo dei permessi 104 per fini personali, orbene lo stesso troverà la sanzione massima, e giusta, il licenziamento per giusta causa.

Con buona pace dei nostalgici del secolo scorso e dei difensori ad ogni costo del dipendente infedele, lavativo e truffatore, la legge non accorda più l’impunità totale a certi “lavoratori” ma consente, giustamente, la possibilità, per l’azienda, di delegare apposite realtà operative (agenzie investigative) per difendere i propri interessi e, quindi di difendere il bene supremo del patrimonio aziendale di contro alle velleità di non fare nulla di dipendenti infedeli e truffatori. Secondo i Giudici dei Giudici infatti, il datore di lavoro ha il potere oltre che il dovere di ricorrere alla collaborazione di agenzie investigative per controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi accertare mancanze specifiche dei dipendenti al fine di poterli licenziare.

ASSENTEISMO LAVORATORE LICENZIATO: LA GIURISPRUDENZA

Esempio concreto: la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso di un lavoratore volto all’impugnazione del licenziamento a lui intimato sull’assunto che, nelle ore in cui lo stesso aveva fruito di permessi ex lege n. 104/1992 concessi per l’assistenza della suocera disabile, si era invece più volte recato ad effettuare lavori in alcuni terreni di proprietà.

La Corte d’appello respingeva l’appello del lavoratore, affermando che il controllo dell’agenzia investigativa cui era stato sottoposto il dipendente non violava l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori in quanto oggetto delle contestazioni disciplinari non erano comportamenti tenuti dal lavoratore nel corso dello svolgimento delle sue prestazioni lavorative.
La Suprema Corte ha ribadito che in ordine alla portata delle disposizioni che delimitano, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi e, cioè, per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2 S.L.) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3 S.L.) che esse non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né rispettivamente di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.

Quanto poi all’utilizzo improprio dei permessi ex lege n. 104/1992: con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno dare continuità all’orientamento che ha considerato legittimo il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi previsti dall’art. 33 l. n. 104/1992, suscettibile di rilevanza anche penale, essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.

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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Assenteismo lavoratore licenziato-, in www.europolinvestigazioni.com

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Articolo aggiornato al 11 Marzo 2022

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