Dipendente infedele, concorrenza sleale

DIPENDENTE INFEDELE CONCORRENZA SLEALE

SPIEGAZIONI E RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

INFO LINE INDAGINI SU DIPENDENTE INFEDELE +393405769116

Dipendente infedele, un problema aziendale grave. Gentili utenti, spesso accade che un’azienda abbia dipendenti infedeli che mettono a rischio l’integrità del patrimonio aziendale. Dovrebbero essere “scontati“, certi principi, ma non è sempre così. Ogni dipendente ha, tra gli altri, l‘obbligo di fedeltà nei confronti del proprio datore di lavoro, e se non lo rispetta è un dipendente infedele e per licenziarlo occorre provarlo, provarlo tramite unagenzia investigativa specializzata nelle indagini in ambito di infedeltà lavorativa. Poi in seguito si potrà andare da uno Studio Legale per esporre il caso, valutarlo, e decidere il da farsi.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Costituisce illecito ogni trattativa d’affari, da parte del dipendente in persona o tramite terze persone, in concorrenza con il proprio datore di lavoro, così come ogni eventuale divulgazione di notizie attinenti sia l’organizzazione che i metodi di produzione dell’azienda datrice di lavoro, così come fare uso di dette notizie in modo da recare pregiudizio al datore.

CONCORRENZA SLEALE DIPENDENTE INFEDELE: IL CODICE CIVILE

Ecco cosa recita esattamente il Codice Civile:

“Articolo 2105 del Codice Civile – Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”

E’ pertanto fatto divieto al dipendente di trattare “affari” in concorrenza con l’azienda datrice di lavoro e di divulgare informazioni riservate attinenti all’organizzazione ed ai metodi produttivi scelti del datore di lavoro o di farne uso in modo da poter recare pregiudizio proprio all’azienda datrice di lavoro (obbligo di riservatezza). L’Art. 2105 c.c. che vieta al lavoratore le attività di cui sopra, parrebbe imporre al dipendente il dovere di fedeltà, come una sorta di dovere di condotta, tale da non pregiudicare la fiducia posta dal datore di lavoro sul lavoratore. Il dipendente, pertanto, deve astenersi non solo dalle condotte elencate (e vietate!) dall’Art. 2105 c.c., ma anche da qualsivoglia altro comportamento in contrasto con i suoi doveri o che possa anche solo lontanamente incrinare il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro. Concorrenza sleale dipendente. Concorrenza sleale ex dipendente.

OBBLIGO DI FEDELTA’ DEL LAVORATORE DIPENDENTE

L’obbligo di fedeltà del lavoratore, ad esempio, si manifesta in particolare riferimento allo svolgimento da parte del dipendente di attività, per conto proprio o altrui, a favore di terze persone, anche non in concorrenza con il datore di lavoro. Secondo la Cassazione, l’espletamento di attività altre durante le assenze per malattia (sentenza 4868/1986) o durante la fruizione di congedi parentali (sentenza 4079/1987) è a tutti gli effetti tassativamente vietato dall’Art. 2105 c.c.

Allo stesso tempo, sono considerati atti di infedeltà del dipendente tutti i comportamenti tenuti al di fuori dell’ambiente di lavoro, ma idonei a ledere il rapporto di fiducia lavorativa, vedasi esemplificativamente il dipendente di banca che emette assegni a vuoto (Cassazione 1143/1995)

CONCORRENZA SLEALE DIPENDENTE DIMISSIONARIO

Terminato il rapporto di lavoro, la concorrenza dell’ex dipendente può essere limitata unicamente da un patto di non concorrenza stipulato ai sensi dell’Art. 2125 c.c. o dal più generale divieto di concorrenza sleale, altrimenti si può parlare di libera iniziativa economica. A differenza del divieto di concorrenza, l’obbligo di riservatezza permane integro anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, per tutto il tempo in cui resta l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza.

LICENZIAMENTO DIPENDENTE INFEDELE

La violazione dell’obbligo di fedeltà del dipendente consente al datore di lavoro di ricorrere al licenziamento per giusta causa ed il lavoratore è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

In ogni caso, la concorrenza sleale è attribuibile anche all’azienda concorrente che ha tratto vantaggio dall’infedeltà del dipendente, la Sentenza della Cassazione 5708/1985 stabilisce infatti che se il dipendente fornisce informazioni riservate, danneggiando il datore di lavoro, ad una impresa concorrente, quest’ultima è responsabile dell’illecito di concorrenza sleale.

DIPENDENTE INFEDELE; GIURISPRUDENZA

E qui si può porre una breve considerazione incidentale: in una disciplina come il diritto del lavoro che nasce per limitare i poteri datoriali e riequilibrare una situazione originaria di squilibrio di potere, e quindi di possibili abusi, la giurisprudenza, almeno per ora, si occupa dell’abuso del diritto andando a sanzionare comportamenti abusivi dei lavoratori.

Ciò, a prima vista, potrebbe apparire quantomeno anomalo, ma non lo è, perché non è sempre rinvenibile una disciplina dettagliata dei limiti all’esercizio dei diritti dei lavoratori.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza del 25.1.16, n. 1248 ha affrontato il tema dell‘abuso di diritti da parte del lavoratore, peraltro già trattato anche in precedenza.

Si trattava di una vicenda in cui una dipendente dell’Agenzia delle Entrate contestava il licenziamento che le era stato irrogato a seguito del grave disservizio e disagio arrecato all’ufficio attraverso continue istanze di accesso agli atti, ventilate denunce penali, ricorsi e domande varie allo scopo di esercitare una pressione per ottenere il trasferimento ad altra sede.

I giudici di merito avevano respinto il ricorso della lavoratrice e la Cassazione ha confermato la sentenza di appello ritenendo che gli atti posti in essere dalla lavoratrice rappresentassero un esercizio abusivo degli istituti a tutela del lavoratore pubblico.

A tal fine gli atti dovevano essere considerati globalmente ed evidenziavano un’abnorme utilizzazione di procedure previste a tutela dei lavoratori con conseguente abuso di diritto.

La Corte richiama l’art. 54 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che disciplina l’abuso del diritto, e costituirebbe norma di principio, e ritiene che le richieste della lavoratrice costituissero un azione di mero disturbo, causando disagi e danni sproporzionati all’ufficio.

Con l’occasione la Corte definisce anche il concetto di abuso del diritto precisando che «l’abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali poteri e facoltà sono attribuiti».

La Cassazione, nell’individuare un abuso del dipendente, identifica quindi le caratteristiche dell’abuso del diritto con una formulazione ampia ed eterogenea, richiamando la lesione dei doveri di correttezza e buona fede, lo sproporzionato sacrificio della controparte, la deviazione rispetto allo scopo per cui i poteri e facoltà sono stati attribuiti, e precisando che si tratta di casi in cui apparentemente non sussistono divieti formali all’esercizio del diritto.

Nel corso del 2016 la Cassazione ha fatto riferimento sempre all’abuso del diritto in relazione ai permessi previsti dall’art. 33 della l. 104/92 di cui il lavoratore si era avvalso non per l’assistenza al familiare disabile, ma per attendere ad altra attività. Ma vediamo i dispositivi di alcune sentenze recenti:

Cassazione civile, sez. lav., 29/03/2017, n. 8131
Viola l’obbligo di fedeltà il lavoratore che presta attività a favore di terzi concorrenti
L’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nello svolgimento del rapporto contrattuale, deve intendersi come divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi o come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (nella specie, la lesione dell’obbligo di fedeltà aveva assunto le forme della prestazione d’opera a favore di terzi concorrenti, che costituisce ipotesi paradigmatica di violazione degli artt. 2105, 1175 e 1375 c.c.).

Cassazione civile, sez. lav., 13/02/2017, n. 3739
Licenziamento per giusta causa: l’obbligo di fedeltà è più ampio e integrato dai canoni generali di correttezza e buona fede
Licenziamento – Giusta causa – Obbligo di fedeltà – Integrazione dell’art. 2105 c.c. con i generali obblighi di correttezza e buona fede – Necessità.
In tema di licenziamento per giusta causa l’obbligo di fedeltà è più ampio rispetto a quello risultante dall’art. 2105 c.c. atteso che tale obbligo deve essere integrato con gli obblighi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. che impongono al lavoratore di improntare la sua condotta al rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede.

Cassazione civile, sez. lav. 13/02/2017, n. 3739
L’impossessamento da parte del lavoratore di documenti aziendali riservati implica violazione dell’obbligo di fedeltà anche ove la divulgazione non avvenga
L’impossessamento da parte del lavoratore di documenti aziendali di natura riservata implica violazione dell’obbligo di fedeltà anche nell’ipotesi in cui la divulgazione non avvenga, perché impedita dall’immediato intervento del datore di lavoro. Il prestatore deve infatti astenersi dal compiere non solo gli atti espressamente vietati, ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, risultano in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno.

Sei un imprenditore e temi la concorrenza sleale di qualche dipendente infedele? L’Agenzia Investigativa EUROPOL fornisce consulenza investigativa ed indagini approfondite che ti consentiranno di scoprire l’infedeltà del dipendente, per licenziarlo per giusta causa.

Richiedi subito un preventivo chiamando lo +390532206836.

La preanalisi per la convenienza o meno ad effettuare un’investigazione aziendale per infedeltà del lavoratore e/o un’indagine aziendale per concorrenza sleale è gratuita.

Unisciti alla nostra community su YouTube per restare aggiornato sulle novità in materia internazionale e molto altro!

Iscriviti a Europol Investigazioni

Europol Investigazioni lavora sull’intero territorio nazionale ed estero, senza nessuna limitazione geografica, ed allo stesso costo in tutta Italia.

Non aspettare di subire danni, fai controllare il tuo dipendente se temi che sia infedele! Operiamo in tutta Italia senza problemi ed agli stessi costi.

© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in www.europolinvestigazioni.com
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina di www.europolinvestigazioni.com che contiene l’articolo di interesse.
È vietato che l’intero articolo sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l’indicazione della fonte e l’inserimento di un link diretto alla pagina di www.europolinvestigazioni.com che contiene l’articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in www.europolinvestigazioni.com è obbligatoria l’indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Dipendente infedele, concorrenza sleale-, in www.europolinvestigazioni.com

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la redazione online né Europol S. r. L.. Non prendere mai decisioni fiscali o giuridiche senza prima avere consultato un avvocato od un commercialista esperto nella materia.

Articolo aggiornato al 09/06/21

 

Insurance Quote

Errore: Modulo di contatto non trovato.