LAVORATORE MALATTIA TRUFFA
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Lavoratore malattia truffa: un lavoratore in finta malattia commete il reato di truffa? Si vediamo assieme quando e perchè.
Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations
Il lavoratore dipendente, che durante il periodo di malattia presta attività lavorativa presso terzi, magari al di fuori di ogni regola di legge, può essere condannato per truffa aggravata. Solo l’accertamento del fatto che tale attività lavorativa, verosimilmente in nero, non causi ritardi nella guarigione può eventualmente esonerare il dipendente infedele dal reato penale: non si può escludere la truffa senza prima aver accertato che il secondo lavoro, svolto durante la malattia, non ne ritardi la guarigione.
La Corte di Cassazione annulla con rinvio il provvedimento emesso dal Gup del Tribunale di Rovigo che proscioglieva un dipendente infedele dall’imputazione per truffa aggravata per esser stato colto a svolgere attività lavorativa presso terzi nei giorni di assenza dal lavoro per malattia, anzichè curarsi. Per il giudice del Tribunale di Rovigo, il fatto non sussisteva, non essendo stato provato in che misura la seconda attività lavorativa svolta dall’imputato avesse rallentato la guarigione dalle lesioni causate da un infortunio. L’Avvocato difensore del datore di lavoro, costituitosi parte civile, ricorreva per Cassazione, chiedendo che la sentenza del Tribunale di Rovigo fosse annullata, ottenendone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Rovigo.
Importante, in ogni caso, per ottenere il licenziamento per giusta causa del dipendente infedele, raccogliere prove producibili in giudizio, anche attraverso accertamenti investigativi debitamente effettuati da agenzia investigativa autorizzata ed in possesso di regolare licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 134 T.U.L.P.S. e seguenti.
Il fatto che il dipendente svolga altra attività lavorativa, durante i giorni in cui è assente per malattia, ha però rilevanza anche dal punto di vista civilistico.
La Sezione Lavoro della Cassazione Civile con sentenza 10706/2008, in tema di lavoratore malattia truffa, aveva sottolineato come l’attività lavorativa “altra” durante l’assenza per malattia potrebbe giustificare un “licenziamento per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui l’attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche quando la medesima attività, valutata ‘ex ante’ in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e con essa il rientro del lavoratore in servizio” e questo nonostante non sussista un divieto assoluto di lavorare durante l’astensione dal lavoro per malattia.
Va però accertato:
1. che il secondo lavoro non sia svolto in concomitanza con la simulazione di malattia.
2. che il secondo lavoro, per le sue caratteristiche, non possa pregiudicare o ritardare la guarigione prolungando così l’assenza dal primo posto di lavoro del dipendente;
3. che il secondo lavoro non integri una violazione del divieto di concorrenza.
Si consideri inoltre che, se il dipendente è inidoneo a svolgere alcune mansioni in azienda, causa la malattia, non è detto che non esistano altre mansioni, sempre all’interno della medesima azienda, che il dipendente possa comunque svolgere, indipedentemente dalla malattia. Tutto andrà poi valutato da un Studio Legale, al fine di verificare se vi sono gli estremi per poter procedere.
Essenziale è utilizzare il servizio di indagini del dipendente infedele, offerte da Europol Investigazioni, in materia di lavoratore malattia truffa.
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Leggi per esteso la Sentenza Penale n° 33743 del 28/05/2014:
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente –
Dott. CASUCCI Giuliano – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
Dott. RAGO Geppino – Consigliere –
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.E. nata il (OMISSIS);
Nei confronti di:
S.F. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza 2647/2012 del Giudice dell’Udienza preliminare di Rovigo del 15.5.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP del Tribunale di Rovigo pronunciava, il 15.5.2013, sentenza di proscioglimento di S.F. in ordine all’imputazione di truffa aggravata in danno della M.T.C, srl perchè il fatto non sussiste, ravvisando non provato in quale misura l’attività lavorativa alternativa svolta dall’imputato avesse ostacolato il naturale processo di guarigione dalle lesioni conseguenti ad un infortunio subito, che gli avevano procurato una inabilità temporanea assoluta all’attività lavorativa.
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore della parte civile MTC srl, avvocato Marco Liguerri, che chiede l’annullamento della sentenza deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e) avendo il GUP pronunciato una sentenza nel merito mentre l’art. 425 c.p.p. consente al GUP solo di pronunciare un giudizio prospettico sulla tenuta delle prove in giudizio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento sicchè la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Rovigo, in persona di altro giudice in funzione di GUP che dovrà decidere secondo i principi di seguito enunciati.
2.1 Le pronunce di questa Corte in materia di sentenza di proscioglimento in esito all’udienza preliminare, sono concordi nel ritenere che le modifiche legislative del dicembre 1999, pur determinando un profondo mutamento della struttura e della disciplina dell’udienza preliminare con l’ampliamento dei poteri istruttori del giudice e l’approfondimento del compendio probatorio acquisito dall’accusa, incrementato proprio per rendere più penetrante quel tipo di giudizio, hanno lasciato inalterata la natura puramente processuale di tale sentenza ed invariato lo scopo di filtro dell’udienza, deputata ad eliminare i dibattimenti inconcludenti, a prescindere da ogni sconfinamento di giudizio sul merito dell’accusa,in termini di colpevolezza o meno.
2.2 Si è pertanto ritenuto che la previsione dell’art. 425 c.p.p., comma 3, – per la quale il G.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori – è qualificata dall’ultima parte del suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere. (N.22864 del 2009 rv 244202).
2.3 Il giudice dell’udienza preliminare, pertanto, può pronunziare sentenza di non luogo a procedere non quando pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato, ma solo nei casi in cui non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione.(sentenza n.43483 del 2009 rv 245464) e più in particolare quando l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio. (Sentenza n. 10849 del 2012 rv 252280.) 2.4 Il criterio di valutazione per il giudice è, infatti, l’inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti. Ne consegue che il giudice, anche in tal caso, deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio (n.33921 del 2012 rv 253127) non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate. (N.48831 del 2013 rv 257645).
2.5 A tale ultimo principio deve attenersi il giudice del rinvio, che dovrà valutare se le prove acquisite, pur nella loro insufficienza si prestino a soluzioni alternative ed aperte o ad essere diversamente qualificate nel gioco dialettico del dibattimento.
PQM
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2014
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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Lavoratore malattia truffa-, in www.europolinvestigazioni.com