Secondo lavoro in malattia? Licenziato per giusta causa

SECONDO LAVORO IN MALATTIA? LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA

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Secondo lavoro in malattia: caso frequente: ora, finalmente, si può licenziare! Lavoratore assenteista, lavoratore in finta malattia, lavoratore che abusa della legge 104….l’elenco delle furberie dei lavoratori italiani disonesti (purtroppo ancora molti, troppi…) è infinito.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Sono purtroppo ancora molti, troppi, i dipendenti che si avvalgono dei permessi per malattia fraudolentemente, quasi nella ferma convinzione che spettino di diritto come i permessi retribuiti, credono (o meglio, vogliono credere) che stare in finta malattia sia un loro “diritto“. Dicono, “Se il datore di lavoro non mi concede tre giorni di ferie, mi metto in malattia” questo quanto asseriscono pubblicamente i dipendenti infedeli che poi, terminati i giorni di ferie contrattualmente previsti, per concedersi un “ponte“, per ripicca o peggio ancora per lavorare in nero, si recano dal proprio medico lamentando forti mal di testa, sciatalgie, esaurimenti nervosi, attacchi di panico, insomma: falsità varie… e si mettono veramente in finta malattia.

Si può bloccare il dipendente in finta malattia? Si può licenziare il dipendente assenteista che, come una sanguisuga, grava sull’azienda e danneggia i colleghi onesti? Secondo la Cassazione si!

Dipendente assente per malattia sorpreso a svolgere attività lavorativa a favore di terze persone, anche se familiari? La Corte di Cassazione, con la sentenza 21093, Cassazione Civile Sezione Lavoro del 07/10/2014 ribadisce la legittimità del licenziamento per giusta causa.

Trattasi di una sentenza di Cassazione che altro non fa che confermare quanto già consolidato graniticamente con le precedenti decisioni della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, vedasi, per esempio, quella del 25 novembre 2013 n° 26290,  quella del 6 dicembre 2012 n° 21938, quella del 29 novembre 2012 n° 21253, quella dello 8 ottobre 2012 n° 17094, oppure quella del 26 settembre 2012 n° 16375.

L’eventuale attività lavorativa resa dal dipendente durante il periodo di assenza dal posto di lavoro per malattia non costituisce, di per sè, un illecito disciplinare, partendo dal principio che il dipendente in malattia ha il dovere di non fraudolentemente fingere di essere ammalato, oltre che di comportarsi con diligenza nei confronti del datore di lavoro e secondo buona fede e correttezza, prendendo ogni precauzione per non peggiorare la propria condizione di salute ed accelerare la guarigione, pertanto ogni caso di attività svolta a favore di terzi durante il periodo di malattia (atteso che questa non sia simulata) va valutato singolarmente al fine di giustificare o meno un eventuale licenziamento per giusta causa.

Ma veniamo al caso d’ispecie:

Un lavoratore dipendente assente per malattia, dopo esser stato sorpreso da un investigatore privato a prestare attività lavorativa presso il negozio di casalinghi del fratello, veniva licenziato dal proprio datore di lavoro, ritenendo quest’ultimo che il dipendente avesse agito con dolo e pertanto venendo a meno ai doveri di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà lavorativa.

Il dipendente impugnava il licenziamento disciplinare, il Tribunale di Napoli respingeva l’impugnativa. Il dipendente interponeva appello.

Il lavoratore, con il ricorso, sosteneva che non vi fosse giusta causa per il licenziamento, non avendo lavorato per il fratello con dolo nei confronti del proprio datore di lavoro ed essendo stato licenziato in costanza di malattia.

La società datrice di lavoro, di contro, ribadiva la piena legittimità del licenziamento per giusta causa.

Con sentenza la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame. Contro la sentenza di detta Corte di merito, il dipendente proponeva ricorso per cassazione, adducendo tre motivi e lamentando, in sostanza, che non poteva considerarsi contraria ai doveri di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà lavorativa la prestazione gratuita in favore del fratello pur in costanza di malattia, nella specie una depressione psichica; e che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del lavoratore assente per malattia, documentata con certificato medico, costituisce motivo di licenziamento disciplinare solo ove il dipendente abbia agito simulando la malattia; si sia comportato in modo da compromettere o ritardare la propria guarigione; abbia svolto un’attività oggettivamente incompatibile con lo stato di malattia, oppure l’abbia espletata in contrasto col divieto di concorrenza.

Con la sentenza 21093, la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendo parzialmente inammissibili i motivi su cui si fonda.

Innanzitutto, la Suprema Corte si è richiamata all’accertamento condotto dalla Corte d’Appello di Napoli, secondo cui il lavoratore si era più volte assentato per malattia (certificata non solo come depressione, ma anche come cervicobrachialgia da ernia discale) a far data dal 1 febbraio 2007 sino al momento della contestazione disciplinare del 4 luglio 2007, con sistematica presenza presso il negozio del fratello, svolgendo attività quali la sistemazione della merce negli scaffali, l’antitaccheggio e l’assistenza alla clientela, tali da pregiudicare una pronta guarigione.

Gravando poi sul dipendente l’onere di provare la compatibilità tra l’attività svolta a favore di terzi ed il proprio stato di salute, la Suprema Corte ha ritenuto assolutamente non provato il fatto che i lavori eseguiti per conto del fratello non pregiudicassero, ostacolassero o ritardassero la pronta guarigione.

Il licenziamento per giusta causa è legittimo in tutti i casi in cui il dipendente che presta attività lavorativa a favore di terzi, durante il periodo di malattia, dovesse ledere radicalmente ed irrimediabilmente il rapporto fiduciario, ritardando la guarigione, quindi svolgendo attività incompatibili con lo stato di malattia diagnosticatogli.

Per contro, la Suprema Corte ha più volte ribadito che un’attività lavorativa a favore di terzi, ove svolta in modo del tutto saltuario, infrequente ed eventuale, se pienamente compatibile con la natura e le caratteristiche della patologia diagnosticata al lavoratore, potrebbe avere effetti addirittura terapeutici sulla malattia piuttosto che ritardare il processo di guarigione.

Il licenziamento per giusta causa è legittimo anche in tutti quei casi in cui l’attività lavorativa a favore di terzi sia svolta continuativamente o frequentemente poichè anche un’attività lavorativa in sè e per sè compatibile con lo stato di malattia, ove resa non saltuariamente, potrebbe avere effetti negativi sulla guarigione del lavoratore, compromettendola o ritardandola.

Il licenziamento per giusta causa è legittimo anche qualora l’attività lavorativa svolta a favore di terzi, seppur compatibile con lo stato di malattia, sia retribuita o comunque compensata dal terzo, facendo venir meno i doveri di diligenza e fedeltà, di buona fede e correttezza cui il dipendente è tenuto.

Il licenziamento per giusta causa è a maggior ragione legittimo qualora il dipendente abbia agito con dolo nei confronti del datore di lavoro, come ad esempio simulando la malattia: sarà poi uno Studio Legale esperto a valutare nel concreto se le prove prodotte dall’Agenzia Investigativa sono sufficienti a dimostrare l’illecito del lavoratore.

Il licenziamento per giusta causa è legittimo qualora il dipendente svolga attività lavorativa a favore di terzi in concorrenza col proprio datore di lavoro, o comunque venendo a meno al dovere di riservatezza, al divieto di divulgare notizie destinate a rimanere segrete, o anche solo relative all’organizzazione ed ai metodi di produzione, o comunque in modo lesivo per il proprio datore di lavoro, anche solo potenzialmente.

E’ il datore di lavoro, però, qualora voglia procedere con il licenziamento per giusta causa, che deve provare (con prove producibili) lo svolgimento, da parte del dipendente infedele, di attività lavorativa a favore di terzi in costanza di malattia, mentre è il dipendente che dovrà poi provare l’idoneità di detta attività con la malattia diagnosticatagli.

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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Secondo lavoro in malattia? Licenziato per giusta causa-, in www.europolinvestigazioni.com

 

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