Lavora in infortunio licenziato

LAVORA IN INFORTUNIO LICENZIATO

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Lavora in infortunio licenziato. Gli investigatori privati lo pizzicano a lavorare in nero nonostane l’infortunio: licenziato

Assente per malattia dovuta ad un infortunio sul lavoro, viene visto dagli investigatori privati lavorare per una Coop di cui la moglie è socia: licenziato per giusta causa!

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations→

Lavora in infortunio licenziato.

Ancora una volta fondamentale il pedinamento dell’agenzia investigativa incaricata dalla società datrice di lavoro, grazie al quale è stato possibile raccogliere le prove della gravissima condotta tenuta dal dipendente infedele→, il quale pur essendo a casa in infortunio, di fatto lavorava per l’impresa di pulizie della moglie. Il dipendente viene licenziato per giusta causa e la Cassazione ne conferma la legittimità. Il licenziamento era stato irrorato sulla base della relazione investigativa in cui si evinceva come il dipendente, assente per infortunio sul lavoro, svolgesse attività lavorativa come addetto alle pulizie dei locali dell’Università degli Studi.

Lavora in infortunio licenziato

In buona sostanza dall’attività degli investigatori privati è emerso come il lavoratore dipendente usasse l’assenza per infortunio non per favorire la guarigione, ma addirittura per prestare attività lavorativa (pulizia dei locali) per conto di terzi, al di fuori di ogni regola di legge juslavorativa.

Lavora in infortunio licenziato

La Suprema Corte conferma ancora una volta quanto importante sia per il datore di lavoro il ricorso agli investigatori privati specializzati, in grado di raccogliere prove inconfutabili della condotta infedele del dipendente assente in permesso, ma che in realtà impiega il tempo in attività incompatibili con le finalità previste dalla legge. Il datore di lavoro è legittimato a ricorrere ad un detective per la raccolta di prove documentabili: la relazione investigativa seppur prova atipica è ammessa e gli investigatori privati che hanno effettivamente svolto le indagini potranno deporre la loro testimonianza giurata. Il tutto dovrà essere vagliato alla luce di un avvocato esperto→ in tali materie.

Rivolgiti all’Agenzia Investigativa EUROPOL chiamando il numero +390532206836 potrai avere una consulenza investigativa ed un preventivo gratuito per la tua indagine aziendale e raccogliere le prove per licenziare per giusta causa ogni dipendente infedele.

Il comportamento tenuto dal lavoratore a casa dal lavoro in infortunio e che va regolarmente a lavorare con la moglie e, sotto un certo punto di vista, per la moglie, rappresenta una condotta gravissima, sotto il profilo disciplinare, tanto da ledere irrimediabilmente quel rapporto di reciproca fiducia necessario tra datore di lavoro e dipendente. Lavorare in nero, durante l’infortunio, viola gli obblighi di correttezza e buona fede che sono alla base di ogni buon rapporto di lavoro, essendo qualsiasi attività esercitata in modo da ritardare la guarigione vista come contraria all’interesse del datore di lavoro. Lavora in infortunio licenziato.

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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Lavora in infortunio licenziato-, in www.europolinvestigazioni.com

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Articolo aggiornato al 22 Maggio 2015

 

Di seguito il testo della sentenza:

Corte di Cassazione sezione Lavoro sentenza 4 marzo – 22 maggio 2015 n. 10627
Presidente Roselli – Relatore Lorito

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza 19/12/11, confermava la pronuncia emessa dal giudice di prima istanza il quale aveva respinto la domanda proposta da C.S. nei confronti della ITV s.r.l. Industria Tessile del Vomano, intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità dei licenziamento per giusta causa irrogato in data 26/11/07 con tutte le conseguenziali statuizioni ripristinatorie e risarcitorie sancite dall’art.18 st. lav..
A fondamento della decisione la Corte distrettuale osservava che il provvedimento espulsivo risultava basato sulla relazione stilata dalla Agenzia Investigativa da cui era emerso che il ricorrente, nel periodo 24/10-7/11/07, in cui risultava assente per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, era stato sorpreso a svolgere attività lavorativa, in qualità di addetto alle pulizie, in favore della Università degli Studi di Teramo per conto della Cooperativa srl Team Service; che le circostanze in quella sede emerse, erano state oggetto di conferma in sede istruttoria, alla stregua delle deposizioni rese dai testi Passamonti e Pignotti; che le ulteriori dichiarazioni rese in sede istruttoria dalla moglie di C.S. e da taluni suoi colleghi di lavoro, erano da ritenersi prive di attendibilità; che, in definitiva, le circostanze addebitate al ricorrente, comprovate alla luce degli elementi descritti, integravano fattispecie di assoluta gravità sotto il profilo disciplinare, arrecando un evidente vulnus ai doveri di lealtà, fedeltà e collaborazione cui la condotta del lavoratore dipendente deve essere informata.
Avverso tale pronuncia interpone ricorso per cassazione C.S. sostenuto da cinque motivi cui resiste con controricorso la srl IN.

Motivi della decisione

1. Con cinque motivi di ricorso, sotto il profilo di violazione e falsa applicazione degli artt.115-116 c.p.c., in relazione aII’art.360 n.3 c.p.c. nonchè di insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art.360 n.5 c.p.c., il ricorrente critica l’impugnata sentenza lamentando l’erronea interpretazione resa dell’articolato compendio istruttorio acquisito .
1.1 In particolare si duole degli approdi ai quali è pervenuta la Corte territoriale in tema di esegesi dei dati istruttori acquisiti, omettendo di considerare gli esiti dei procedimenti penali per falsa testimonianza instaurati nei confronti di taluni dei testi escussi nel giudizio di primo grado (archiviazione o assoluzione), trascurando le evidenti contraddizioni emerse nelle deposizioni rese dagli investigatori, e reputando inattendibili le deposizioni dei testi di parte ricorrente, nonostante la coerenza e la spontaneità che le connotava, non inficiata dall’accertamento di alcuna fattispecie di rilievo penale.
2. I motivi sono privi di pregio.
Al di là di ogni considerazione in ordine ai profili di inammissibilità dei ricorso che appare violare le regole di chiarezza poste dall’art.366 bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso sostanziale e processuale e dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano) non essendo consentito confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell’errore di diritto (vedi fra le tante, Cass. 8 giugno 2012 n.9341, Cass. 20 settembre 2013 n.21611), osserva la Corte che la pronuncia impugnata appare sorretta da un iter logico del tutto congruo ed equilibrato nei suoi elementi.
2.1 Nello specifico, così come riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha accertato, facendo leva, in particolare, sugli accertamenti ispettivi espletati dalla Agenzia Investigativa incaricata dalla società I.T.V. e corroborati dalle testimonianze raccolte, che C.S., nell’arco temporale 24/10-7/11/07, si era recato con l’auto della moglie ed un collega della stessa, presso l’Università degli Studi di Macerata ove operava, quale aggiudicataria dell’appalto di pulizia dei locali, la Cooperativa di lavoro di cui faceva parte la consorte. 2.2 Anche con riferimento a tale accertamento di merito, così come in generale, va, quindi, affermato che “la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti dei vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma n. 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità” (v. fra le altre Cass. sez. 1 20 giugno 2006 n. 14267), ribadendosi nel contempo che “il controllo di logicità dei giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., non equivale alla revisione dei “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità”, con la conseguenza che “risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (v., fra le altre, Cass. cit. 1° settembre 2011 n.17977).
Alla luce degli enunciati principi, appare evidente la carenza di fondo che connota il presente ricorso, con il quale C.S. si è limitato a criticare gli approdi ai quali era pervenuta la Corte territoriale, facendo leva su considerazioni attinenti alla attendibilità dei testimoni e all’esito di connessi giudizi penali, ovvero alla efficacia probante dei rilievi fotografici acquisiti. 3. Né risultano rimarcate evidenti lacune dell’iter motivazionale sotteso alla impugnata decisione.
Per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è infatti configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, dei procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, di recente, Cass. 7 novembre 2014 n.23815 in motivazione, Cass. 4 aprile 2014 n.8004, Cass. S.U. 25 ottobre 2013 n.24148).
3.1 Invero il motivo di ricorso ex art. 360, co. 1, n. 5, c. p. c., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (vedi fra le numerose altre, Cass. cit. n.8004/14).
Inoltre, per la configurabilità del vizio, è necessario che sussista un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica della controversia tale da far ritenere che, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con giudizio di certezza e non di mera probabilità (vedi Cass. 14 novembre 2013 n.25068) elementi questi che nella specie, per quanto sinora detto, appaiono del tutto carenti.
I motivi formulati dal ricorrente tendono infatti a risolversi in critiche che mirano ad una rivisitazione delle considerazioni di merito operate dalla Corte territoriale senza che vengano evidenziati elementi fattuali e giuridici idonei ad inficiarne la comprovata coerenza e congruità motivazionale.
La Corte territoriale, come riportato nello storico di lite, ha invece proceduto ad una disamina del compendio istruttorio acquisito nel corso del giudizio di merito, con motivazione che non risulta inficiata, per la correttezza che la connota, dalle doglianze formulate.
In definitiva, alla stregua degli illustrati principi, il ricorso va respinto.
Il governo delle spese del presente giudizio di Cassazione segue il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.

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