Dipendente infortunio licenziamento

DIPENDENTE INFORTUNIO LICENZIAMENTO

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Dipendente in infortunio? Licenziato se svolge altri lavori incompatibili

Decisiva ancora una volta, nell’ambito di dipendente infortunio licenziamento, la dettagliata relazione dell’Agenzia Investigativa incaricata dal datore di lavoro per appurare l’abuso compiuto dal lavoratore dipendente, assente per infortunio, ma impegnato a lavorare nella caffetteria della figlia, senza tutore.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Legittimo quindi il licenziamento per giusta inflitto ad un dipendente assente dal posto di lavoro per infortunio, ma colto a coadiuvare la figlia nella gestione di una caffetteria, tanto da far sospettare con un alto grado di fondatezza, la simulazione dell’infortunio, essendo l’attività extralavorativa esercitata dal dipendente ritenuta incompatibile con lo stato di infortunato dichiarato al datore di lavoro.

Confermata dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 20090/2015, la legittimità del licenziamento inflitto ad un lavoratore colto a lavorare in nero per conto della figlia, nonostante l’infortunio sul lavoro lo costringesse all’uso di un tutore e a ridurre al minimo i movimenti di abduzione ed adduzione e di rotazione interna ed esterna.

Chiaramente nell’eventualità di effettuazione di indagine anti assenteismo che abbia fornito esito positivo, sarà poi necessario rivolgersi ad uno Studio Legale competente per poter effettuare il licenziamento per giusta causa del dipendente infedele.

L’Agenzia Investigativa EUROPOL, con oltre vent’anni di esperienza nel settore delle indagini aziendali, raccoglie le prove, producibili in un eventuale giudizio, di ogni eventuale violazione dell’obbligo di fedeltà, dell’obbligo di correttezza e dell’obbligo di buona fede che ogni dipendente ha nei confronti del proprio datore di lavoro.

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Il testo della Sentenza 20090/2015:

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 24 giugno – 7 ottobre 2015, n. 20090
Presidente Roselli – Relatore De Marinis

SENTENZA
sul ricorso 442-2013 proposto da:
V. M. C.F. XXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato ANNA BUTTAFOCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato VINCENZO BARBATO giusta delega in atti; – ricorrente –
contro
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. C.F. 03970540963, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; – controricorrente
avverso la sentenza n. 547/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 07/06/2012 R.G. N. 794/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale BARBATO VINCENZO;
udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale MORRICO ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 giugno 2012, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno, rigettava la domanda proposta da M. V. nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A., alle cui dipendenze il primo prestava la propria attività lavorativa con mansioni di esattore addetto alla riscossione dei pedaggi autostradali, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità , con le conseguenti statuizioni ripristinatorie e risarcitorie, del licenziamento disciplinare intimatogli per aver, durante un’assenza dal lavoro conseguente ad un infortunio sul lavoro, svolto attività lavorativa presso la Caffetteria V., gestita dalla figlia.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, a seguito della valutazione del materiale istruttorio ed in particolare della relazione dell’agenzia investigativa incaricata dalla Società e dell’espletata CTU, riletta alla luce della relazione peritale del CTP della Società, tale da riflettere in costanza dell’infortunio il compimento di movimenti incompatibili insussistente l’impedimento lamentato allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono la R. e la Società, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso l’A.

Motivi della decisione

I quattro motivi in cui si articola l’impugnazione proposta dal ricorrente sono tutti volti ad evidenziare la non conformità a diritto e l’incongruità logica oltre che il contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti al giusto processo, alla difesa, alla riservatezza della persona, del convincimento espresso dalla Corte territoriale e da questa posto a fondamento della ritenuta violazione dell’obbligo di fedeltà, legittimante l’irrogazione della massima sanzione del licenziamento per giusta causa, in ordine al carattere simulato dell’infortunio sul lavoro, pur certificatogli con assegnazione di un periodo di riposo di giorni cinque e poi di ulteriori venti, convincimento, a detta del ricorrente, fondato, non su accertamenti sanitari, come quello effettuato in prime cure dal nominato CTU, che anzi la Corte territoriale avrebbe totalmente disatteso, bensì sull’indagine investigativa fatta eseguire dalla Società nel periodo di assenza, che aveva evidenziato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa presso la caffetteria gestita dalla figlia, assunta, senza tener conto della sua idoneità lesiva del diritto alla riservatezza del ricorrente, come probante in sé fino al punto di ritenerla rilevante ai fini dell’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente e dunque, limitativa dell’esercizio da parte dei medesimo del diritto di difesa ed, infine, tale da sostenere la valutazione di incompatibilità dell’asserita attività extralavorativa con il lamentato impedimento al lavoro.
In effetti, il ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 1. n. 604/1966 e 2697 c.c., con il secondo il vizio di motivazione in ordine all’asserita simulazione dello stato di malattia, con il terzo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost. nonché dell’art. 244 c.p.c., con il quarto la violazione e falsa applicazione degli arti. 2 e 3 Cost., 1, 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 14, 114 e 135, d.lgs. n. 196/2003. I predetti motivi, che, per quanto detto, ben possono essere qui trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Premessa la conferma del consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 24.4.2008, n. 10706 e Cass. 3.12.2002, n. 17128) secondo cui il lavoratore assente per malattia viola l’obbligo di fedeltà, di correttezza e di buona fede nei confronti del suo datore di lavoro, nel caso in cui l’eventuale attività extralavorativa, dal medesimo compiuta, sia incompatibile con il suo stato di infermità, tanto da essere indice di simulazione fraudolenta, oppure sia tale da peggiorare o rallentare il processo di guarigione, la complessiva inammissibilità della proposta impugnazione discende dalla sua parzialità ed incompletezza , avendo il ricorrente omesso qualsiasi censura in ordine a quei passaggi dell’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, in cui questa fa puntuale riferimento alle considerazioni del CTU, liberamente apprezzate come tali da offrire sostegno alla tesi della simulazione del lamentato pregiudizio fisico (da quella per cui i cinque giorni della prima prognosi sarebbero stati sufficienti, con l’ausilio del tutore, alla ripresa delle normali occupazioni a quella secondo cui l’utilizzo del tutore avrebbe dovuto ridurre al minimo i movimenti di abduzione ed adduzione e di rotazione interna ed esterna, a quella che rilevava la necessità di un ulteriore trattamento riabilitativo dopo così lunga assenza, viceversa pretermesso dal ricorrente), sebbene poi contraddette in sede di conclusioni ed alle controdeduzioni del CTP della Società, supportate da riscontro medico, quali l’assenza, a seguito dell’infortunio, di qualsiasi alterazione, così fondando su solide basi tecniche il convincimento finale espresso nel senso, appunto, del carattere simulato dell’infortunio dichiarato.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2015

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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Dipendente infortunio licenziamento-, in www.europolinvestigazioni.com

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