INVESTIGAZIONI SUI LAVORATORI DIPENDENTI E PRIVACY
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Investigazioni sui lavoratori dipendenti e privacy. Molti lettori ci chiedono se sia possibile e legittimo che un investigatore privato effettui ricerche, controlli ed indagini su un dipendente in infortunio, malattia o in permesso ai sensi della legge 104.
Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations
Il servizio legale di Europol investigazioni ha effettuato uno studio ed una ricerca approfondita per cui si propende per la sua legittimità: infatti, in base all’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro non può fare effettuare direttamente controlli sull’idoneità al lavoro e sulla giustificazione delle assenze (malattia o infortunio) del lavoratore dipendente, ma lo può fare in maniera esclusiva per il tramite dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. L’articolo 5 della legge 638/83 norma le modalità della visita mediante l’introduzione di fasce orarie di reperibilità e l’istituzione di liste speciali di medici presso le proprie sedi utilizzabili dal datore di lavoro.
Per quanto riguarda invece (e questo è il caso che ci interessa) la facoltà del datore di lavoro di effettuare altri controlli, indagini ed investigazioni, in particolare sui comportamenti del lavoratore durante l’assenza per certificata infermità, potenzialmente atti a smentire o ad aggravare il preteso stato inabilitante, mediante l’impiego di investigatori privati, la giurisprudenza, costantemente, (Cassazione 3 maggio 2001, n. 6236, che richiama precedenti sul punto), ha ritenuto che le disposizioni dell’articolo 5 dello Statuto non impediscono minimamente che le certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere gli accertamenti di carattere sanitario, siano contestati valorizzando e scoprendo tramite investigazioni private, ogni circostanza di fatto atta a dimostrare l’insussistenza della malattia, quale causa inabilitante alla prestazione lavorativa, facendo leva sulle risultanze di indagini private.
In questo senso si è espresso anche il Garante della privacy (decisione 8 gennaio 2001) il quale ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato dopo che, attraverso le informazioni raccolte da un investigatore privato per conto della società datrice di lavoro, era stata verificata l’insussistenza di una patologia che giustificasse il periodo di assenza dal lavoro, e ha affermato che «l’investigatore privato che, in conformità alle leggi e in base a un preciso mandato, raccoglie informazioni utili per far valere un diritto in sede giudiziaria, non viola le norme sulla privacy».
Essenziale è, però, rivolgersi ad istituti investigativi che siano debitamente autorizzati dalla Prefettura e che utilizzino investigatori privati in regola e competenti per l’espletamento delle citate indagini.
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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Investigazioni sui lavoratori dipendenti e privacy-, in www.europolinvestigazioni.com
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Articolo aggiornato al 12 Gennaio 2022