Pignoramento crediti presso terzi

PIGNORAMENTO CREDITI PRESSO TERZI

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Pignoramento crediti presso terzi, il vero problema per i creditori, che solo con grande fatica riescono a soddisfare le proprie pretese creditorie. Vediamo di fare chiarezza e di capire meglio cosa è e cosa si può fare per ottenere un valido pignoramento presso terzi.

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Il Decreto Legge 132/14, già in vigore a far data dal 11 dicembre 2014, ha introdotto alcune significative novità, in materia d’esecuzione coattiva, in particolare riguardo agli Articoli 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile trattanti il pignoramento di crediti del debitore in possesso, nella disponibilità, di terze parti.

Per quel che riguarda la competenza territoriale, è possibile affermare come ora sia competente il tribunale del luogo di domicilio, dimora o sede del debitore. Nel caso in cui il debitore sia una Pubblica Amministrazione, in una controversia di lavoro con un suo dipendente, la competenza territoriale sarà quella del tribunale del luogo ove risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo, ai sensi dell’Art. 26 bis del Codice di Procedura Civile.

Per identificare ogni bene od altra utilità utilmente pignorabile, mobile ed immobile, in capo al tuo debitore, contatta l’Agenzia di Informazioni Commerciali per Recupero Crediti EUROPOL investigazioni. Possiamo fornirti la certezza di scoprire tutto ciò che può essere pignorato in capo al tuo debitore, dal conto corrente allo stipendio. Info line +390532206836 oppure +393405769116. Se preferisci scriverci compila il modulo cliccando qui

PIGNORAMENTO CREDITI PRESSO TERZI: LA PROCEDURA

L’atto di pignoramento presso terzi potrà essere notificato anche a mezzo posta e non più solo personalmente. Notificato il pignoramento, l’ufficiale giudiziario restituirà, “senza ritardo“, l’originale dell’atto al creditore, che disporrà di trenta giorni di tempo per depositare l’originale dell’atto di citazione, il titolo esecutivo e la nota di iscrizione a ruolo, in cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione coattiva (quello di residenza del debitore, o di domicilio del debitore, o della sede legale dell’azienda debitrice). Il termine dei trenta giorni, per legge, decorre però a far data da che l’Avvocato difensore riceve dall’ufficiale giudiziario il processo verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario stesso, unitamente alle copie del titolo esecutivo e del precetto a lui inizialmente consegnati allo scopo d’eseguire il pignoramento medesimo. A far data dal 31/03/2015 il creditore dovrà depositare questi atti telematicamente, con attestazione di conformità agli originali. Trascorsi giorni trenta dalla notifica del pignoramento, se il creditore non provvederà al deposito degli atti, il pignoramento stesso perderà automaticamente di efficacia.

Pignoramento dei crediti presso terzi, l’atto deve poi comprendere l’avvertimento per il terzo che il credito o i beni pignorati derivanti da rapporto lavorativo, in caso di mancata dichiarazione da rendere a mezzo raccomandata r.r., o pec o in persona in udienza, si considerano non contestati e pertanto neppure l’obbligo di pagamento nei confronti del creditore precedente. Se il terzo non fornisce le dovute dichiarazioni ovvero non compare in udienza è personalmente obbligato nei confronti del creditore iniziale, con assoggettamento del proprio patrimonio personale, in caso di mancato pagamento, alle iniziative esecutive del creditore stesso. Per i pignoramenti invece non riguardanti crediti di lavoro, il Giudice fisserà dapprima un’altra udienza per consentire al taerzo di comparire e rendere la dichiarazione di quantità, in difetto anche in questo caso il credito si darà per non contestato e il Giudice lo assegnerà al precedente creditore.

Di seguito il testo dell’Art. 548 c.p.c.:

ART. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo). – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

PIGNORAMENTO CREDITI PRESSO TERZI: COME SAPERE COSA PIGNORARE?

Il vero problema del pignoramento crediti presso terzi è proprio quello fondamentale: come faccio, io creditore, a sapere dove un debitore nasconde il suo patrimoni per sottrarlo alle legittime pretese (art. 2740 c.c.) del creditore?

Europol investigazioni, agenzia investigativa di Ferrara con operatività in tutta Italia, è in grado di effettuare precise e puntuali indagini volte a fare ottenere al creditore tutte le informazioni di cui necessita per riuscire a recuperare i suoi crediti. Possiamo rintracciare il conto corrente del debitore, oppure rintracciare i crediti presso terzi del debitore, oppure rintracciare i suoi eredi: in definitiva Europol investigazioni è in grado di scoprire ogni bene, in possesso di terzi, di riferimento del debitore, in modo tale che lo stesso possa essere sottoposto a pignoramento da parte del creditore. Effettua il pignoramento crediti presso terzi grazie alle indagini di Europol investigazioni.

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Ti aiuteremo a recuperare il tuo credito ed a pignorare tutto quanto possibile in capo al tuo debitore.

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NOTA LEGALE
Il rintraccio dei conti correnti dei debitori viene erogato soltanto in questi specifici casi e con le seguenti modalità ed avvisi:
il richiedente deve dimostrare la sua qualifica di creditore con un titolo adeguato fra i quali, sentenza esecutiva, decreto ingiuntivo, precetto, cambiale protestata, assegno protestato, dichiarazione di debito, atto di citazione notificato, riconoscimento di debito, od altro titolo da cui desumere la qualifica di creditore del richiedente.
Le indagini vengono espletate tramite ricerche ed accertamenti che escludono esplicitamente accesso a banche dati detenute dalla Pubblica Amministrazione o da altri enti o soggetti che hanno il potere di escludere l’accesso a terzi.

EUROPOL SRL effettua le indagini con i poteri e nei limiti di quanto previsto da: R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Decreto Ministero dell’Interno 1 Dicembre 2010 n. 269 – Autorizzazione Garante Privacy n. 6/2016, regolamento Ue 2016/679, Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati – e loro successive integrazioni e modifiche, a cui si fa esplicito riferimento.

La menzione di capienza o di saldo è indicativa e presuntiva, variabile, e può servire come spunto per valutare l’opportunità di procedere al pignoramento.
L’utilizzo del risultato dell’indagine è consentito solo per l’esercizio del diritto del creditore di recuperare le somme di sua spettanza ed EUROPOL SRL, dopo la consegna all’avente diritto, cesserà immediatamente il trattamento dei dati del debitore, che non verranno conservati in nessun modo ma completamente distrutti.
Ogni utilizzo improprio dei dati forniti ricadrà quindi sull’utilizzatore finale delle indagini consegnate con esonero di EUROPOL SRL da qualsiasi responsabilità in merito.

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