PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE
PIGNORAMENTO DEL CONTO: VALE IL CREDITO ESISTENTE ALLA DATA DI DICHIARAZIONE DEL TERZO
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Pignoramento del conto: in ambito di pignoramento del conto corrente di un debitore, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21081/2015, offre un chiarimento in merito a quale data rilevi, in caso di pignoramento di conto corrente, per la determinazione dell’ammontare delle somme pignorabili.
Quando decade il pignoramento del conto corrente? Cosa succede se ti pignorano il conto corrente? Come avviene il pignoramento di un conto corrente? Vediamo di comprendere e dare una risposta a queste domande.
Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations
Nel pignoramento del conto corrente, il credito assoggettato a pignoramento è quello esistente alla data della dichiarazione positiva resa dal terzo, ovvero, in caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata ne accerta l’esistenza. Non rileva il fatto che il credito al momento della notificazione di pignoramento non esista e l’inesistenza del credito, in quel momento, non determina la nullità del processo esecutivo. Pignoramento conto corrente limiti.
In caso di incremento di credito sopravvenuto al pignoramento del conto corrente, non rileva l’importo del credito esistente alla data della notificazione del pignoramento, ma l’importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l’importo eventualmente incrementatosi sino alla data dell’udienza ex art. 546 c.p.c., che nel testo dopo la modifica del D.L. 35/05, convertito nella Legge 80/05, rende operanti gli obblighi di custodia del terzo pignorato, nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà.
Secondo la Suprema Corte, a rilevare per stabilire se nel conto vi sono o meno somme da pignorare non è la data di notifica dell’atto di pignoramento, ma il momento in cui il terzo pignorato, la banca, dichiara al creditore se sul c/c vi sono somme o meno.
Nel caso in cui dette somme vengano depositate sul conto corrente dopo la notifica di pignoramento, ma prima della dichiarazione del terzo pignorato, sono vincolate e soggette al pignoramento, tanto da essere assegnate dal giudice dell’esecuzione al creditore.
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PIGNORAMENTO DEL CONTO CORRENTE: LA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE
Di seguito i punti salienti della sentenza in esame:
“Omissis… Giova qui ribadire che nell’espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev’essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo, ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l’esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l’inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo (così Cass. n. 15615/05). Corollario di questo principio è che, in caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento (come nell’ipotesi di rimesse effettuate dal correntista, qualora siano pignorate somme depositate in conto corrente), non rileva l’importo del credito esistente alla data della notificazione del pignoramento bensì l’importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l’importo eventualmente
incrementatosi fino all’udienza ex art. 543 cod. proc. civ. Va infatti sottolineato che l’art. 546 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica apportata col d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005, rende operanti gli obblighi di custodia del terzo pignorato nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà.
Pertanto, gli atti dispositivi del terzo posti in essere in danno dei creditori dopo il pignoramento sono, per legge inopponibili (cfr., tra le altre, Cass. n. 7863/11), con la conseguenza che, se il terzo effettua la prestazione in favore del debitore esecutato dopo il pignoramento, non si libera dall’obbligazione, né rilevano altre cause estintive sopravvenute al pignoramento (arg. ex art. 2917 cod. civ.), anche se estinguano il credito soltanto in parte.
Per contro, poiché il vincolo di indisponibilità si estende fino all’importo precettato aumentato della metà, il giudice dell’esecuzione ben può assegnare entro questo limite ed il terzo assume un obbligo di custodia, non solo rispetto a quanto è obbligato a pagare al suo creditore al momento della notificazione del pignoramento o al momento della dichiarazione positiva, ma anche rispetto a quanto sarà obbligato a pagare nel corso del rapporto, fino al limite fissato dall’art. 546 cod. proc. civ… Omissis...”
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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –Pignoramento del conto, vale il credito esistente alla data di dichiarazione del terzo-, in www.europolinvestigazioni.com
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Articolo aggiornato al 16 Febbraio 2020