Pignoramento stipendio e pensione accreditati sul conto corrente

PIGNORAMENTO STIPENDIO E PENSIONE ACCREDITATI SU CONTO CORRENTE

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Pignoramento stipendio, pignoramento della pensione, pignoramento delle somme accreditate sul conto corrente, quali sono le procedure idonee a far si che un creditore soddisfi i suoi crediti pignorando lo stipendio e la pensione dei debitori? Esiste il pignoramento stipendio part time?

Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations

Oggi, il creditore può ancora andare dall’Avvocato per pignorare il quinto dello stipendio del debitore, quando il debitore ha un datore di lavoro?

Se il debitore è in pensione, quanto può pignorare il creditore?

PIGNORAMENTO PENSIONE E STIPENDIO SUL CONTO CORRENTE: I LIMITI, LE MODALITA’

Premettiamo che la norma codicistica che regolamenta la materia, l’art. 545 c.p.c., è stato profondamente modificato con il D.L. 83/2015, chiamato anche decreto fallimenti.

La riforma quindi, modificando i limiti sanciti dall’Art. 545 del Codice di Procedura Civile, pertanto ponendo nuovi limiti al pignoramento di stipendi e pensioni, ha di fatto elevato le soglie di impignorabilità e creato limiti pignoramento stipendio minimo vitale. In questo articolo avremo la risposta a molte domande frequenti quali: pignoramento stipendio minimo vitale giurisprudenza, pignoramento stipendio tempi, quando non si può pignorare lo stipendio? Vediamo l’articolo citato:

ARTICOLO N.545
Crediti impignorabili.

[I]. Non possono essere pignorati i crediti alimentari [433 ss. c.c.], tranne che per cause di alimenti e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
[II]. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
[III]. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
[IV]. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
[V]. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.
[VI]. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge [1881, 1923 1 c.c.].
[VII]. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
[VIII]. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
[IX]. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio

Le pensioni dei debitori non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente ad una volta e mezzo la misura massima dell’assegno sociale.

Gli stipendi dei debitori, se accreditati in conto corrente, bancario o postale, intestato al debitore, non potranno essere pignorati per un importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, nel caso in cui l’accredito sia stato effettuato in data anteriore al pignoramento. Nei casi in cui l’accredito abbia luogo alla data del pignoramento o in data successiva, i limiti restano quelli previsti dall’Art. 545 e della speciali disposizioni di legge.

In caso di violazione dei limiti stabiliti, il pignoramento perderà di parziale efficacia.

In buona sostanza:

all’articolo 545 c.p.c. sono aggiunti i seguenti commi:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonchè dalle speciali disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonchè dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio

Mentre all’articolo 546, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegno sociale; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall’articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»

PIGNORAMENTO STIPENDI PENSIONI CONTI CORRENTI: COSA FA EUROPOL INVESTIGAZIONI A FAVORE DEI CREDITORI

L’Agenzia Investigativa EUROPOL, specializzata in informazioni per recupero crediti, attraverso il servizio informativo finalizzato al rintraccio del posto di lavoro e della pensione, consente al creditore di individuare i redditi del debitore, siano essi derivanti da attività lavorativa subordinata, professionale, autonoma o imprenditoriale.

Il report informativo evidenzia anche ogni eventuale pensione percepita dal debitore, con indicazione dell’Ente erogante.

 

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Articolo aggiornato al 17 Novembre 2021

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