BANCAROTTA RESPONSABILITA’ PENALE LIQUIDATORE
Responsabilità penale per il liquidatore, in caso di bancarotta, non solo per eventuale condotta dolosa, ma anche se ha contravvenuto all’obbligo di vigilanza e all’obbligo di controllo.
Bancarotta responsabilità penale liquidatore. Rispondono penalmente tanto l’amministratore quanto il liquidatore di una società, non solo per il compimento di condotte dolose che costituiscono occultamento di libri e scritture contabili, o per condotte omissive contravvenienti l’obbligo di vigilanza e l’obbligo di controllo, ma altresì quando hanno concorso a determinare anche solo un aggravamento del dissesto già in atto della società.
Articolo a cura di Europol Investigazioni, società specializzata in business informations
A stabilirlo è la Cassazione Penale sentenza 29921 8 luglio 2014, udienza del 12 maggio 2014, evidenziando come per il reato di bancarotta sussiste la responsabilità penale anche per il liquidatore, non solo per aver eventualmente occultato libri e scritture contabili, ma anche nel caso in cui abbia contravvenuto gli obblighi di vigilanza e controllo: l’Art. 40 del Codice Penale recita, infatti, che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo“.
La Corte di Appello di Bari condannava penalmente tanto l’amministratore quanto il liquidatore di una società, fallita nel 2001, per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da reato societario. Il liquidatore era accusato di non essersi attivato per impedire un atto pregiudizievole di cui aveva avuto conoscenza e di non essersi dato un’organizzazione idonea a garantire gli interessi che era obbligato, ex lege, a tutelare.
Il liquidatore ricorreva in Cassazione lamentando l’inosservanza delle norme di legge, e una motivazione incongrua quanto all’affermazione della propria responsabilità penale quale liquidatore della società ed una carenza di motivazione quanto alla determinazione della pena.
Il liquidatore, in Cassazione, lamentava inoltre il breve lasso di tempo intercorso tra la nomina e la dichiarazione di fallimento, nonchè l’assenza della prova del fatto che fosse a conoscenza dell’attività pregiudizievole posta in essere da parte dell’amministratore.
La Suprema Corte confermava la corretta applicazione dei principi vigenti in materia di responsabilità penale, da parte del Giudice di merito, e pertanto ribadendo che il liquidatore aveva precisa conoscenza delle attività infedeli poste in essere dall’amministratore, non solo per il fatto che nelle vesti di liquidatore avesse accesso a tutta la contabilità, ma anche e sopratutto per il fatto che, dalla nomina, non aveva “cooperato al reperimento delle scritture contabili necessarie alla ricostruzione del patrimonio e degli affari della società né risulta essersi attivato al fine di permettere una corretta redazione del bilancio e delle scritture contabili societarie durante la fase della liquidazione“.
Il ricorso veniva pertanto rigettato. Chiaramente la consulenza effettuata tramite uno Studio legale resta la cosa più importante da effettuare, oltre ed al di là delle indagini investigative volte alla prevenzione degli insoluti.
In estrema sintesi: “sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex articolo 40 cpv cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi“.
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